MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di
   oliva  "Collina  di   Brindisi"   a   denominazione   di   origine
   controllata.
(GU n.133 del 9-6-1995)

   Il  Ministero  delle  risorse  aricole,  alimentari  e  forestali,
esaminata  la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere
la protezione della denominazione di  origine  controllata  dell'olio
extravergine  di oliva "Collina di Brindisi" ai sensi del regolamento
CEE n. 2081/92, sulla base delle disposizioni di  legge  in  materia,
formula  la  proposta  di  disciplinare  nel  testo  di cui appresso,
approvato dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine degli oli di oliva di cui alla legge n. 169/1992.
   Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la  proposta  dovranno
essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole,
alimentari  e forestali - Direzione generale delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di
   oliva "Collina di Brindisi" a denominazione di origine controllata
                               Art. 1.
                            Denominazione
   La  denominazione  di origine controllata "Collina di Brindisi" e'
riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle  condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
   La denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" deve
essere  ottenuta  dalle  seguenti  varieta'  di  olive presenti negli
oliveti: Ogliarola per almeno il 70%; Cellina  di  Nardo',  Coratina,
Frantoio,  Leccino, Picholine e altre varieta' diffuse sul territorio
presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura  fino  al
30%.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
   Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine
della  denominazione  di  origine  controllata  "Collina di Brindisi"
devono essere prodotte nel territorio  della  provincia  di  Brindisi
idoneo  alla  produzione  di  olio  con  le caratteristiche e livello
qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
   Tale zona comprende, in provincia di Brindisi, tutto il territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
    Carovigno,  Ceglie  Messapica,  Cisternino,  Fasano,  Ostuni,  S.
Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli.
   La  zona  di produzione della denominazione di origine controllata
"Collina di Brindisi", riportata in  cartografia  1:25.000,  e'  cosi
delimitata:
    ad Est dalla costa Adriatica;
    ad Ovest dalla provincia di Taranto;
    a Nord dalla provincia di Bari;
    a Sud dalla restante parte della provincia di Brindisi.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
   Le  condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte  a
conferire   alle   olive   ed   all'olio   derivato   le   specifiche
caratteristiche.
   L'areale  di produzione della denominazione di origine controllata
dell'olio extravergine di oliva  "Collina  di  Brindisi"  corrisponde
all'ultimo  tratto orientale dell'altopiano calcareo delle Murge, che
degrada rapidamente a nord-est verso la fascia  costiera,  ed  a  sud
discende  gradatamente verso la pianura Messapica, fra le province di
Brindisi e Lecce.
   Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli  oliveti  i  cui
terreni,  posti  entro  un limite altimetrico fino a 413 m.l.m., sono
classificabili  come  calcarei,  bianchi  cristallini,  del  Cretaceo
(Terre  Rosse), ad eccezione della fascia costiera, caratterizzata da
tufo calcareo con argille intercalate, del Pleistocene.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
   In  particolare,  oltre alle forme tradizionali di allevamento con
sesti di impianto compresi tra mt 5 x 5 e mt 14 x 14, sono consentite
altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densita'
di impianto fino a 450 piante per ettaro.
   La difesa  fitosanitaria  degli  oliveti  deve  essere  effettuata
secondo le modalita' di lotta guidata.
   La  produzione  massima  di olive/Ha non puo' superare i kg 15.000
negli oliveti specializzati.
   La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo relativo alla
fase fenologica di invaiatura delle drupe e comunque entro il termine
stabilito al punto 2 dell'art. 9 del decreto ministeriale 4  novembre
1993,  n.  573,  relativo  alle  norme  di  attuazione  della legge 5
febbraio 1992, n. 169.
   La raccolta delle olive deve avvenire  direttamente  dalla  pianta
con mezzi meccanici o per brucatura.
   La   denuncia  delle  olive  deve  essere  effettuata  secondo  le
procedure previste dal decreto ministeriale del 4 novembre  1993,  n.
573,  entro  il  termine  massimo  previsto  per la raccolta in unica
soluzione.
                               Art. 5.
                     Modalita' di oleificazione
   Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento  devono
essere  effettuate  nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel
precedente art. 3.
   La resa massima di olive in olio non puo' superare il 25%.
   Per  l'estrazione  dell'olio  sono   ammessi   soltanto   processi
meccanici  e  fisici  atti  a  produrre  oli  che  presentino il piu'
fedelmente possibile  le  caratteristiche  peculiari  originarie  del
frutto.
   Le  olive  devono  essere  sottoposte  a  lavaggio  a  temperatura
ambiente; ogni altro trattamento e' vietato.
   Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate  entro  le
48 ore dal conferimento delle olive al frantoio.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
   L'olio   extravergine   di   oliva   a  denominazione  di  origine
controllata  "Collina  di  Brindisi"  all'atto   dell'immissione   al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: dal verde al giallo;
    odore: di fruttato medio;
    sapore: di fruttato leggera percezione di amaro e piccante;
    punteggio al Panel test > = 6,5;
    acidita'  massima  totale  espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
    numero di perossidi < = 14 Meq/kg;
    K 232: < = 2,40;
    K 270: < = 0,160;
    acido linolenico: < = 0,80%;
    acido linoleico: < = 11%.
   Altri parametri chimico-fisici  non  espressamente  citati  devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
   In  ogni  campagna  oleicola  il  Consorzio  di tutela individua e
conserva  in  condizioni  ideali  un  congruo  numero   di   campioni
rappresentativi  dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di
origine controllata "Collina di Brindisi" da utilizzare come standard
di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
   E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali   inserire,   su  richiesta  degli  interessati,  ulteriori
parametrazioni di carattere fisico-chimico od  organolettico  atte  a
maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione.
   La designazione dell'olio alla fase di confezionamento deve essere
effettuata  solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista
dal decreto ministeriale 4 novembre 1993,  n.  573,  in  ordine  agli
esami chimico-fisici ed organolettici.
                               Art. 7.
                    Designazione e presentazione
   Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione  non  espressamente  prevista  dal  presente
disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
   E' vietato l'uso di menzioni geografiche  aggiuntive,  indicazioni
geografiche  o  toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione  di  cui
all'art. 3.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non  siano  tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo  su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione
di origine controllata.
   L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed  il  riferimento  al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole   o   nell'impresa   situate  nell'area  di  produzione  e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto  esclusivamente  con
olive   raccolte  negli  oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e  se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima.
   Il  nome  della  denominazione  di origine controllata "Collina di
Brindisi" deve figurare in etichetta in caratteri chiari,  indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta
e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
   I  recipienti  in cui e' confezionato l'olio extravergine di oliva
"Collina di Brindisi"  ai  fini  dell'immissione  al  consumo  devono
essere in vetro o in lamina metallica stagnata di capacita' superiore
a litri 5.
   E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio e' ottenuto.