Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi" a denominazione di origine controllata.(GU n.133 del 9-6-1995)
Il Ministero delle risorse aricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi" ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia, formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso, approvato dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine degli oli di oliva di cui alla legge n. 169/1992. Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi" a denominazione di origine controllata Art. 1. Denominazione La denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" e' riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Varieta' di olivo La denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olive presenti negli oliveti: Ogliarola per almeno il 70%; Cellina di Nardo', Coratina, Frantoio, Leccino, Picholine e altre varieta' diffuse sul territorio presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura fino al 30%. Art. 3. Zona di produzione Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" devono essere prodotte nel territorio della provincia di Brindisi idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende, in provincia di Brindisi, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Villa Castelli. La zona di produzione della denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi", riportata in cartografia 1:25.000, e' cosi delimitata: ad Est dalla costa Adriatica; ad Ovest dalla provincia di Taranto; a Nord dalla provincia di Bari; a Sud dalla restante parte della provincia di Brindisi. Art. 4. Caratteristiche di coltivazione Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. L'areale di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi" corrisponde all'ultimo tratto orientale dell'altopiano calcareo delle Murge, che degrada rapidamente a nord-est verso la fascia costiera, ed a sud discende gradatamente verso la pianura Messapica, fra le province di Brindisi e Lecce. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, posti entro un limite altimetrico fino a 413 m.l.m., sono classificabili come calcarei, bianchi cristallini, del Cretaceo (Terre Rosse), ad eccezione della fascia costiera, caratterizzata da tufo calcareo con argille intercalate, del Pleistocene. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento con sesti di impianto compresi tra mt 5 x 5 e mt 14 x 14, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densita' di impianto fino a 450 piante per ettaro. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalita' di lotta guidata. La produzione massima di olive/Ha non puo' superare i kg 15.000 negli oliveti specializzati. La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo relativo alla fase fenologica di invaiatura delle drupe e comunque entro il termine stabilito al punto 2 dell'art. 9 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169. La raccolta delle olive deve avvenire direttamente dalla pianta con mezzi meccanici o per brucatura. La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale del 4 novembre 1993, n. 573, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione. Art. 5. Modalita' di oleificazione Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 25%. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento e' vietato. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 48 ore dal conferimento delle olive al frantoio. Art. 6. Caratteristiche al consumo L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal verde al giallo; odore: di fruttato medio; sapore: di fruttato leggera percezione di amaro e piccante; punteggio al Panel test > = 6,5; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,8 per 100 grammi di olio; numero di perossidi < = 14 Meq/kg; K 232: < = 2,40; K 270: < = 0,160; acido linolenico: < = 0,80%; acido linoleico: < = 11%. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico. E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico od organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione. La designazione dell'olio alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici. Art. 7. Designazione e presentazione Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. I recipienti in cui e' confezionato l'olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi" ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o in lamina metallica stagnata di capacita' superiore a litri 5. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.