MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento
di integrazione salariale
(GU n.138 del 15-6-1995)

   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 3 ottobre 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Lombardini  F.I.M.,  con  sede  in  Reggio  Emilia e unita' di Reggio
Emilia, per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che  stabilisce,  per quindici mesi, la riduzione massima dell'orario
di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie  settimanali
nei   confronti   di   un   numero   massimo  di  lavoratori  pari  a
duecentonovanta unita', su un organico complessivo di millenovantatre
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Lombardini F.I.M., a corrispondere i  particolari  benefici  previsti
dai  commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. U.F.I.
Universal  Filter  Italiana,  con  sede  in Nogarole Rocca (Verona) e
unita' di Nogarole Rocca (Verona) per i quali e' stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventotto mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo  di
lavoratori   pari   a   centotrentacinque   unita',  su  un  organico
complessivo di centotrentasette unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. U.F.I.
Universal Filter Italiana, a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti  dai  commi  2  e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 all'11 luglio 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Nuova
Sirma,  con  sede  in  Malcontenta  (Venezia) e unita' di Malcontenta
(Venezia) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,   la   riduzione   massima
dell'orario  di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
novantuno unita', su un organico complessivo di trecentoventi unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Nuova
Sirma,  a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti  in  data  23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 17 ottobre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.
Confezioni  Urania,  con  sede  in Bresso (Milano) e unita' di Bresso
(Milano) per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unita',
su un organico complessivo di sedici unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.
Confezioni Urania, a corrispondere i  particolari  benefici  previsti
dai  commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 30 agosto 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Maglificio Bellavita, con sede  in  Rho  (Milano)  e  unita'  di  Rho
(Milano)  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro  da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo  di  lavoratori  pari  a  cinquantatre
unita', su un organico complessivo di centotrentuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.
Maglificio Bellavita, a corrispondere i particolari benefici previsti
dai  commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 21 agosto 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Dataconsyst,  con  sede  in  Vimodrone (Milano) e unita' di Vimodrone
(Milano) per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  nove mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da trentanove ore settimanali a 25,12  ore  medie  settimanali
nei  confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a sei unita',
su un organico complessivo di centoottantotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Dataconsyst, a corrispondere  i  particolari  benefici  previsti  dai
commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
in  premessa  indicato,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 luglio 1994 al 1 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Ditta
Tessitura Luigi Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent,  con  sede  in
Baranzate  di  Bollate  (Milano)  e  unita'  di  Baranzate di Bollate
(Milano) per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che   stabilisce,   per   ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
trentotto unita', di cui un lavoratore part-time da venti a dieci ore
medie settimanali, su un organico complessivo di quarantanove unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Ditta
Tessitura  Luigi  Ortalli  Laurent   di   F.   Ortalli   Laurent,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.
Cartotecnica  Moderna, con sede in Perugia, e unita' di Perugia per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per dodici mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da
quaranta  ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unita', su  un
organico complessivo di ventiquattro unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.n.c.
Cartotecnica Moderna, a corrispondere i particolari benefici previsti
dai  commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  gennaio 1994 al 31 marzo 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro
Commerciale "Battisti", con sede in Piacenza e unita' di Piacenza per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario
di  lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali
nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a  ottantotto
unita', su un organico complessivo di centoventi unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 14538 del 30 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro
Commerciale  "Battisti",  a  corrispondere  i  particolari   benefici
previsti  dai  commi  2  e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro
Commerciale "Battisti", con sede in Piacenza e unita' di Piacenza per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce, per quattrodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro  da quaranta ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo  di  lavoratori  pari  a  ottantasette
unita', su un organico complessivo di centodiciassette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Centro
Commerciale   "Battisti",  a  corrispondere  i  particolari  benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Pavan-Mapimpianti, con sede in Galliera Veneta (Padova) e  unita'  di
Galliera  Veneta (Padova) per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi,  la  riduzione
massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31,15 ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a duecentottantaquattro unita', su un  organico  complessivo  di
quattrocentotre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.
Pavan-Mapimpianti,  a  corrispondere  i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art.  5
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simona
Confezioni, con sede in San Piero in Bagno (Forli') e unita'  di  San
Piero  in  Bagno (Forli') per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a centotrentuno unita', su un organico complessivo di
centoquarantatre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Simona
Confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2  e  4  nei  limiti  di  cui  al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
in  premessa  indicato,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  4  aprile 1994 al 1 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Zetronic, con sede in Padova e unita' di Padova per i quali e'  stato
stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi,
la   riduzione   massima   dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore
settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori  pari  a  centosessantacinque  unita',  di  cui
undici  part-time  da ventiquattro a sedici ore medie settimanali, su
un organico complessivo di centosettanta unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Zetronic, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti  in  data  23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 18 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Iter, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, sede operativa in Lugo
(Ravenna) e sede operativa in Massa Lombarda (Ravenna) per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta
ore settimanali a 30,80 ore medie settimanali  nei  confronti  di  un
numero  massimo di lavoratori pari a centosessantasette unita', su un
organico complessivo di cinquecentotrentadue unita'.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
24 febbraio 1995, n. 16884.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.a  r.l.
Iter, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4
nei   limiti   di   cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
in  premessa  indicato,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 luglio 1994 al 26 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Arredamenti  Aventino, con sede in Roma e sede legale e unita' locali
di Roma per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che   stabilisce,   per   ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario di lavoro da quaranta  ore  settimanali  a  ventotto  ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a sessantatre unita', di cui quattro unita'  da  ventiquattro  a
diciassette,  una  unita'  da ventotto a venti, una unita' da venti a
quindici tutte ore medie settimanali, con esclusione  dei  lavoratori
in c.f.l., su un organico complessivo di sessantatre unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16823 del 24 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Arredamenti Aventino, a corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art.  5
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei  conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Valle
Sport,  con  sede in Padova e unita' di Abano Terme (Padova) e Padova
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario
di lavoro da trentotto ore settimanali a venti ore medie  settimanali
nei  confronti  di  un  numero  massimo di lavoratori pari a ventitre
unita', su un organico complessivo di cinquantacinque unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle
Sport, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e
4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
in  premessa  indicato,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  ottobre 1993 al 30 settembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Viterie Venete, con sede in Padova e unita' di Padova, Roma e  Milano
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario
di  lavoro da quaranta ore settimanali a dodici ore medie settimanali
nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantasette
unita', di cui sei part-time da trenta  a  venti  ore  settimanali  e
sette  part-time  da venti a dodici ore su un organico complessivo di
sessantanove unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16400 del 23 dicembre 1994.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viterie
Venete, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
in  premessa  indicato,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23
novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  17  gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.
L.A.T.I. Lavorazioni ausiliarie tipografiche industriali, con sede in
Udine e unita' di Udine, per i quali e' stato stipulato un  contratto
di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari  ad
undici unita', su un organico complessivo di sedici unita'.
   Il  presente atto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n.
16526 del 13 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.
L.A.T.I.  -  Lavorazioni  ausiliarie  tipografiche   industriali,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Societa'  cooperativa muratori e affini, con sede in Vigevano (Pavia)
e unita' di Vigevano (Pavia), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
ventisette ore medie settimanali nei confronti di un  numero  massimo
di   lavoratori   pari  a  quarantaquattro  unita',  su  un  organico
complessivo di ottantasei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Societa' cooperativa muratori e affini, a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 31 gennaio 1994 al 29 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.
Cooperativa  farmaceutica, con sede in Milano e unita' di Milano, per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  dodici  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo  di  lavoratori  pari  a  sessantanove
unita', su un organico complessivo di novantasette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.c.  a  r.l.
Cooperativa  farmaceutica,  a  corrispondere  i  particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Profilerie trentine, con  sede  in  Rovereto  (Trento)  e  unita'  di
Rovereto  (Trento),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a trenta
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  trenta  unita',  su  un  organico complessivo di
quaranta unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Profilerie trentine, a corrispondere i particolari benefici  previsti
dai  commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  10  gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Giuliane RDB, con sede in  Cormons  (Gorizia)  e  unita'  di  Cormons
(Gorizia),  Mortesins di Ruda (Udine), Sagrado (Gorizia), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da
quaranta  ore  settimanali  a  ventotto  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  un  numero massimo di lavoratori pari a centotrentadue
unita', su un organico complessivo di centoquarantatre unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Giuliane RDB, a corrispondere i  particolari  benefici  previsti  dai
commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 31 dicembre  1994,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Siprem,  con  sede in Pesaro e unita' di Pesaro, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  undici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  venticinque  unita', su un organico
complessivo di quarantasei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siprem,
a  corrispondere  i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama
c/o Whirlpool S.p.a. di Cassinette (Varese), con  sede  in  Milano  e
unita'  di  Cassinette  c/o Whirlpool S.p.a. (Varese), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  sei
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  trentasei  unita',  su  un organico
complessivo di duemilanovecentonove unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama
c/o Whirlpool  S.p.a.  di  Cassinette  (Varese),  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
B.M.O., con sede in S. Maria di Zevio (Verona) e unita' di  S.  Maria
di  Zevio  (Verona),  per  i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per quindici mesi, la riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
tredici unita', su un organico complessivo di diciassette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.M.O.,
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Costruzioni  industriali  Cividac,  con sede in S. Biagio di Collalta
(Treviso) e unita' di S. Biagio di Collalta (Treviso), per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta
ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei  confronti  di  un
numero massimo di lavoratori pari a ottantasei unita', su un organico
complessivo di ottantotto unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.
Costruzioni   industriali  Cividac,  a  corrispondere  i  particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  28 febbraio 1994 al 26 febbraio 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Edilfornaciai, con sede in Castenaso (Bologna) e unita'  di  Bologna,
Napoli,  Roma,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore settimanali a trentuno ore
medie settimanali nei confronti di un numero  massimo  di  lavoratori
pari   a   centoventuno   unita',   su  un  organico  complessivo  di
quattrocentoventotto unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16516 del 13 gennaio 1995.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.c.  a  r.l.
Edilfornaciai,  a  corrispondere  i particolari benefici previsti dai
commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Tecnosic, con sede in Lecce e solo per la sede di Lecce, per i  quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta  ore
settimanali  a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari  a  otto  unita',  su  un  organico
complessivo di cinquantasette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.c.  a  r.l.
Tecnosic, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e  4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Emmebiesse, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e  unita'  di
Casale  Monferrato  (Alessandria),  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi, la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da quaranta ore settimanali a dodici
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  dieci  unita',  su  un  organico  complessivo di
ventitre unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Emmebiesse, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zaini
Luigi, con sede in Milano e unita' di Milano, per i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore
settimanali  a  ventisei  ore  medie  settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a centotrentacinque unita', di  cui
sedici part-time da 13.07 a 8.46 ore medie settimanali su un organico
complessivo di duecentoventicinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Zaini
Luigi,  a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 marzo 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Ferrosider, con sede in Ospitaletto (Brescia) e unita' di Ospitaletto
(Brescia),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce,  per  sei  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
cinquantotto unita', su un organico complessivo di centosette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.
Ferrosider, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2  e  4  nei  limiti  di  cui  al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  C.  &
B.,  con sede in Priolo (Siracusa) e unita' di Priolo (Siracusa), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario
di lavoro da  quaranta  ore  settimanali  a  ventiquattro  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
trentadue unita', su un organico complessivo di trentacinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  C.  &
B.,  a  corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4
nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13   dell'art.   5   del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  27  aprile 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 marzo 1994 al  6  marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Quick
Italia,  con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da
quaranta  ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a  trentotto  unita',  su  un
organico complessivo di sessantanove unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Quick
Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 27 aprile 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  4  aprile  1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabel
industria tessile, con sede in Rivanazzano (Pavia) e unita' di Buglio
in Monte (Sondrio), Rivanazzano (Pavia),  Rovellasca  (Como),  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  dodici  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da
quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei  confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a trentaquattro unita', su un
organico complessivo di trecentocinquantuno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Gabel
industria  tessile,  a  corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art.  5
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.