Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.138 del 15-6-1995)
Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini F.I.M., con sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per quindici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentonovanta unita', su un organico complessivo di millenovantatre unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini F.I.M., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. U.F.I. Universal Filter Italiana, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unita' di Nogarole Rocca (Verona) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentacinque unita', su un organico complessivo di centotrentasette unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. U.F.I. Universal Filter Italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 all'11 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma, con sede in Malcontenta (Venezia) e unita' di Malcontenta (Venezia) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantuno unita', su un organico complessivo di trecentoventi unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Urania, con sede in Bresso (Milano) e unita' di Bresso (Milano) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unita', su un organico complessivo di sedici unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Urania, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 30 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Bellavita, con sede in Rho (Milano) e unita' di Rho (Milano) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantatre unita', su un organico complessivo di centotrentuno unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Bellavita, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 21 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst, con sede in Vimodrone (Milano) e unita' di Vimodrone (Milano) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per nove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove ore settimanali a 25,12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sei unita', su un organico complessivo di centoottantotto unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 1 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Tessitura Luigi Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Baranzate di Bollate (Milano) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentotto unita', di cui un lavoratore part-time da venti a dieci ore medie settimanali, su un organico complessivo di quarantanove unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Tessitura Luigi Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cartotecnica Moderna, con sede in Perugia, e unita' di Perugia per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unita', su un organico complessivo di ventiquattro unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cartotecnica Moderna, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Commerciale "Battisti", con sede in Piacenza e unita' di Piacenza per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantotto unita', su un organico complessivo di centoventi unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14538 del 30 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Commerciale "Battisti", a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Commerciale "Battisti", con sede in Piacenza e unita' di Piacenza per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per quattrodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantasette unita', su un organico complessivo di centodiciassette unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Commerciale "Battisti", a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pavan-Mapimpianti, con sede in Galliera Veneta (Padova) e unita' di Galliera Veneta (Padova) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31,15 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentottantaquattro unita', su un organico complessivo di quattrocentotre unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pavan-Mapimpianti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simona Confezioni, con sede in San Piero in Bagno (Forli') e unita' di San Piero in Bagno (Forli') per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentuno unita', su un organico complessivo di centoquarantatre unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simona Confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 1 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic, con sede in Padova e unita' di Padova per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosessantacinque unita', di cui undici part-time da ventiquattro a sedici ore medie settimanali, su un organico complessivo di centosettanta unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 18 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Iter, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, sede operativa in Lugo (Ravenna) e sede operativa in Massa Lombarda (Ravenna) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 30,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosessantasette unita', su un organico complessivo di cinquecentotrentadue unita'. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 16884. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a r.l. Iter, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 26 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti Aventino, con sede in Roma e sede legale e unita' locali di Roma per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantatre unita', di cui quattro unita' da ventiquattro a diciassette, una unita' da ventotto a venti, una unita' da venti a quindici tutte ore medie settimanali, con esclusione dei lavoratori in c.f.l., su un organico complessivo di sessantatre unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16823 del 24 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti Aventino, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Sport, con sede in Padova e unita' di Abano Terme (Padova) e Padova per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventitre unita', su un organico complessivo di cinquantacinque unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Sport, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viterie Venete, con sede in Padova e unita' di Padova, Roma e Milano per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a dodici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantasette unita', di cui sei part-time da trenta a venti ore settimanali e sette part-time da venti a dodici ore su un organico complessivo di sessantanove unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16400 del 23 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viterie Venete, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. L.A.T.I. Lavorazioni ausiliarie tipografiche industriali, con sede in Udine e unita' di Udine, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari ad undici unita', su un organico complessivo di sedici unita'. Il presente atto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16526 del 13 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. L.A.T.I. - Lavorazioni ausiliarie tipografiche industriali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' cooperativa muratori e affini, con sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisette ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantaquattro unita', su un organico complessivo di ottantasei unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' cooperativa muratori e affini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 29 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa farmaceutica, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantanove unita', su un organico complessivo di novantasette unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa farmaceutica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Profilerie trentine, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unita', su un organico complessivo di quaranta unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Profilerie trentine, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuliane RDB, con sede in Cormons (Gorizia) e unita' di Cormons (Gorizia), Mortesins di Ruda (Udine), Sagrado (Gorizia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentadue unita', su un organico complessivo di centoquarantatre unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuliane RDB, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siprem, con sede in Pesaro e unita' di Pesaro, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per undici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unita', su un organico complessivo di quarantasei unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siprem, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama c/o Whirlpool S.p.a. di Cassinette (Varese), con sede in Milano e unita' di Cassinette c/o Whirlpool S.p.a. (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasei unita', su un organico complessivo di duemilanovecentonove unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama c/o Whirlpool S.p.a. di Cassinette (Varese), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.M.O., con sede in S. Maria di Zevio (Verona) e unita' di S. Maria di Zevio (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per quindici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unita', su un organico complessivo di diciassette unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.M.O., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni industriali Cividac, con sede in S. Biagio di Collalta (Treviso) e unita' di S. Biagio di Collalta (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantasei unita', su un organico complessivo di ottantotto unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni industriali Cividac, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 26 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilfornaciai, con sede in Castenaso (Bologna) e unita' di Bologna, Napoli, Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventuno unita', su un organico complessivo di quattrocentoventotto unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16516 del 13 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilfornaciai, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnosic, con sede in Lecce e solo per la sede di Lecce, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a otto unita', su un organico complessivo di cinquantasette unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnosic, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 9 marzo 1994 all'8 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmebiesse, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unita' di Casale Monferrato (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a dodici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unita', su un organico complessivo di ventitre unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmebiesse, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zaini Luigi, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentacinque unita', di cui sedici part-time da 13.07 a 8.46 ore medie settimanali su un organico complessivo di duecentoventicinque unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zaini Luigi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrosider, con sede in Ospitaletto (Brescia) e unita' di Ospitaletto (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantotto unita', su un organico complessivo di centosette unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrosider, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C. & B., con sede in Priolo (Siracusa) e unita' di Priolo (Siracusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentadue unita', su un organico complessivo di trentacinque unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C. & B., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quick Italia, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentotto unita', su un organico complessivo di sessantanove unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quick Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 27 aprile 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabel industria tessile, con sede in Rivanazzano (Pavia) e unita' di Buglio in Monte (Sondrio), Rivanazzano (Pavia), Rovellasca (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentaquattro unita', su un organico complessivo di trecentocinquantuno unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabel industria tessile, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.