Termini e modalita' delle comunicazioni da effettuarsi all'URAR/TV di Torino.(GU n.141 del 19-6-1995)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 11 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 134, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.; Ritenuto che occorre stabilire i termini e le modalita' per le comunicazioni all'ufficio del registro abbonamenti radio TV delle generalita' e del domicilio di coloro che usufruiscono di garanzie relative ad apparecchi di radio-diffusione; Decreta: Art. 1. 1. Le imprese che ricevono le richieste e le convalide delle garanzie relative ad apparecchi di radiodiffusione comunicano all'ufficio del registro abbonamenti radio TV di Torino, casella postale 715 - 10100 Torino, le generalita' e il domicilio di coloro che usufruiscono delle garanzie medesime, inviando apposito elenco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il mese successivo a quello della ricezione delle garanzie e delle convalide stesse. 2. Nel caso in cui a seguito di accordi con l'impresa che fornisce l'assistenza in garanzia, questa sia subordinata all'esibizione del solo scontrino fiscale d'acquisto dell'apparecchio radiotelevisivo, i commercianti, i rappresentanti e gli agenti di vendita in genere di apparecchi radiotelevisivi effettuano le comunicazioni di cui al comma 1, con le stesse modalita', non oltre il mese successivo a quello dell'acquisto. 3. Copia degli elenchi di cui al comma 1 e' conservata dal mittente, unitamente alle ricevute di spedizione e agli avvisi di ricevimento, per i controlli da parte degli agenti autorizzati ai sensi dell'art. 7, ottavo comma, della legge 12 novembre 1949, n. 996. Roma, 26 maggio 1995 Il Ministro: FANTOZZI