MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 30 marzo 1995 

  Modificazione    all'ordinanza    ministeriale   28   luglio   1994
concernente:   "Misure   di   protezione    per    quanto    riguarda
l'encefalopatia  spongiforme  bovina  e  la  somministrazione, con la
dieta, di proteine derivate da mammiferi".
(GU n.141 del 19-6-1995)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modifiche, relativo all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la  legge  15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche,
che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;
  Visto il decreto legislativo 14 dicembre  1992,  n.  508,  relativo
all'attuazione  della  direttiva  n.  90/667  del  Consiglio  del  27
novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per  l'eliminazione,
la  trasformazione  e l'immissione in commercio di rifiuti di origine
animale e la protezione degli  agenti  patogeni  degli  alimenti  per
animali  di  origine  animale  o  a  base  di pesce e che modifica la
direttiva n. 90/425/CEE;
  Vista l'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente:  "Misure
di  protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina
e  la  somministrazione,  con  la  dieta,  di  proteine  derivate  da
mammiferi;
  Vista la decisione della Commissione del 6 marzo 1995, n. 95/60/CE,
che  modifica  la  decisione  n.  94/381/CE,  concernente  misure  di
protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme  bovina  e
la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi;
  Ritenuto  necessario  modificare l'ordinanza citata per conformarsi
alle  nuove  disposizioni  stabilite  con  la  decisione  comunitaria
richiamata;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.   Il   divieto  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  dell'ordinanza
ministeriale 28 luglio 1994 relativa  a  "Misure  di  protezione  per
quanto    riguarda    l'encefalopatia   spongiforme   bovina   e   la
somministrazione, con la dieta, di proteine derivate  da  mammiferi",
non si applica ai seguenti prodotti:
    a) latte;
    b) gelatina;
    c)  aminoacidi  ottenuti  da  pelli  e  cuoi  con un procedimento
comportante dapprima l'esposizione del materiale  a  un  pH  di  1-2,
quindi  la  sua  esposizione  a  un  pH  maggiore di 11, ed infine un
trattamento termico di 30 minuti ad una temperatura di 140  ›C  e  ad
una pressione di 3 bar;
    d) fosfato bicalcio ottenuto da ossa sgrassate;
    e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.
  2.  La  presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei conti per
la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 marzo 1995
                                                Il Ministro: GUZZANTI
Registrata alla Corte dei conti il 24 maggio 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 232