Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.(GU n.143 del 21-6-1995)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Ramshorm Privitera Angelika presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 14 aprile 1994 di richiedere ulteriore istruttoria ai sensi dell'art. 3, lettera b), del decreto legislativo n. 115/1992; Considerata la professione di psicologo in Germania non regolamentata e pertanto valutato il periodo di 2 anni di esercizio della professione (art. 3, lettera b), del decreto legislativo n. 115/1992) nel "Paese di provenienza"; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo in quanto non c'e' differenza con la formazione accademica e professionale dello psicologo in Italia; Decreta: Il titolo di Ramshorm Privitera Angelika, cittadina tedesca, nata a Weil am Rhein (Germania) il 3 novembre 1954, di "Diplom Psychologin" rilasciato dall'Universita' di Berlino (Germania), e' riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia. Roma, 2 giugno 1995 Il direttore generale: ROVELLO