COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 aprile 1995 

  Direttive  per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito  nella
legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  in  tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
(GU n.142 del 20-6-1995)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1992,  n. 488, in tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato  decreto-legge
n.  415/1992, che demanda al Consiglio dei Ministri le determinazioni
degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei
criteri indicati alle lettere a), b) e d) dello stesso comma;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  relativo  al
trasferimento   dei   soppressi   Dipartimento   per  gli  interventi
straordinari nel  Mezzogiorno  e  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo  del  Mezzogiorno,  in attuazione dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1992, n. 488;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, che, nell'ambito della devoluzione delle funzioni del  soppresso
CIPI,  attribuisce al CIPE la funzione di emanare disposizioni per la
concessione  di  agevolazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
con legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  dell'Unione europea del 1
marzo 1995;
  Vista la disciplina comunitaria  in  materia  d'aiuto  di  Stato  a
favore delle piccole e medie imprese del 20 maggio 1992;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le  determinazioni  in
ordine  alla individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli
di incentivazione nel quadro  degli  interventi  pubblici  inseribili
nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;
  Vista  la  deliberazione  del  CIPI adottata in data 22 aprile 1993
relativa alle direttive per la concessione delle  agevolazioni  nelle
aree depresse di cui alla legge n. 488/1992;
  Vista la deliberazione dello stesso comitato, del 28 dicembre 1993,
che ha modificato ed integrato la soprarichiamata deliberazione;
  Vista  la nota n. 37470 del 30 marzo 1995, con la quale il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha  sottoposto  alla
valutazione   del  CIPE  ulteriori  modifiche  ed  integrazioni  alla
deliberazione del 22 aprile 1993;
  Preso atto dell'istituzione delle due nuove province di  Crotone  e
di Vibo Valentia, i cui territori rientravano in precedenza in quello
della provincia di Catanzaro;
  Ravvisata   l'opportunita'   di  rimodulare  l'intero  testo  della
deliberazione sulle agevolazioni per  via  delle  numerose  modifiche
apportate e da apportare alla deliberazione del 22 aprile 1993;
  Udita  la  relazione  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
                              Delibera:
1. Aree di applicazione.
  Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate
o che saranno individuate dalla Commissione dell'Unione europea  come
ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5
b,  e  quelle  rientranti  nelle  fattispecie  dell'art.  92.3. c del
trattato di Roma.
  Per  quanto  attiene  all'uso integrato dei fondi strutturali nelle
aree indicate, il  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorita'
competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5 a.
  Le  agevolazioni  alle  imprese  sono  soggette  alle  disposizioni
previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato  a
favore  delle  piccole  e  medie  imprese approvata dalla Commissione
dell'Unione europea il 20 maggio 1992.
 2. Iniziative ammissibili.
  2.1 Le agevolazioni di  cui  alla  presente  deliberazione  possono
essere  concesse  alle  attivita'  estrattive e manifatturiere e, nel
limite del 5% delle risorse,  alle  attivita'  di  servizi  reali  di
seguito indicati:
   servizi   di   informatica   e   connessi  servizi  di  formazione
professionale;
   servizi  di  trasferimento  tecnologico   e   di   intermediazione
dell'informazione;
   servizi di consulenza tecnico-economica.
  Alle   agevolazioni   sono   ammessi  i  progetti  di  investimento
finalizzati alla  costruzione,  all'ampliamento,  all'ammodernamento,
alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla
delocalizzazione degli impianti produttivi. A tal fine si considera:
   "ampliamento"   l'iniziativa   che,   attraverso   un   incremento
dell'occupazione e degli  altri  fattori  produttivi,  sia  volta  ad
accrescere la capacita' di produzione dei prodotti attuali o di altri
similari   (ampliamento  orizzontale),  e/o  a  creare  nello  stesso
stabilimento una nuova capacita' produttiva a monte  o  a  valle  dei
processi  produttivi  attuali (ampliamento verticale), sempre che gli
impianti preesistenti presentino  un  valore  rilevante  rispetto  ai
nuovi immobilizzi fissi;
   "ammodernamento"   l'iniziativa   che   sia   volta  ad  apportare
innovazioni nell'impresa con l'obiettivo  di  conseguire  un  aumento
della  produttivita' e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche
legate ai processi produttivi;
   "ristrutturazione" il progetto diretto alla  riorganizzazione,  al
rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
   "riconversione"  il  progetto  diretto  ad  introdurre  produzioni
appartenenti  a   comparti   merceologici   diversi   attraverso   la
modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
   "riattivazione"  l'iniziativa  che  ha  come  obiettivo la ripresa
dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi
soggetti che abbiano una  prevalente  partecipazione  nella  gestione
dell'impresa,  fermo  restando  che  e'  escluso  dalle  agevolazioni
l'acquisto degli insediamenti produttivi;
   "delocalizzazione" l'iniziativa volta a rispondere  alle  esigenze
di  cambiamento  della  localizzazione  degli impianti determinate da
decisioni e/o  da  ordinanze  emanate  dall'amministrazione  pubblica
centrale   e  locale  anche  in  riferimento  a  piani  di  riassetto
produttivo e urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento  e  di
valorizzazione ambientale debitamente accertata;
  2.2  Per  le  tipologie  di  attivita' assoggettate a limitazioni o
divieti o che sono oggetto di  specifiche  normative  comunitarie  si
applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione europea.
3.  Calcolo  delle  agevolazioni  in  equivalente  sovvenzione  netto
(E.S.N.) o lordo (E.S.L.).
  3.1 Le agevolazioni relative ai progetti d'impresa  sono  calcolate
in E.S.N. o E.S.L. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4
riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione;
  3.2 L'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato sulla
base  degli investimenti complessivi previsti dal progetto d'impresa,
inclusi i costi di progettazione e studi di fattibilita' economica  e
finanziaria   fino   ad   un  valore  massimo  del  3%  dello  stesso
investimento, con l'esclusione delle scorte;
  3.3 Il progetto, a fronte del quale  possono  essere  richieste  le
agevolazioni,  deve  essere correlato ad un programma di investimenti
organico e funzionale atto a  conseguire  gli  obiettivi  produttivi,
economici  ed occupazionali prefissati. Non e' pertanto consentita la
presentazione  di  piu'  domande  di  agevolazione  anche  in   tempi
successivi  che,  sebbene  riferite  a  distinti  investimenti, siano
riconducibili al medesimo programma;
  3.4   L'importo    dell'agevolazione    concessa    e'    impegnato
dall'Amministrazione  competente  con  apposito  provvedimento  ed e'
erogato,      subordinatamente      all'effettiva       realizzazione
dell'investimento,  in tre quote annuali di pari ammontare con valuta
e disponibilita' alla stessa data di ogni anno; la prima  quota,  che
e'   resa   disponibile  entro  un  mese  dalla  pubblicazione  delle
graduatorie di cui al punto c4), puo' essere erogata in anticipazione
previa   presentazione   di   fidejussione   bancaria    assicurativa
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
4. Graduazione dei livelli di agevolazione.
  Le  misure  agevolative  massime consentite, determinate sulla base
dei costi ammissibili ed espresse in  equivalente  sovvenzione  netto
(ESN) ovvero in equivalente sovvenzione lordo (ESL) sono le seguenti:
    a)  per  le  imprese  situate  nelle  aree  dell'obiettivo  1 del
regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:
    nelle  province  di  Benevento,  Potenza,   Catanzaro,   Cosenza,
Crotone,  Vibo  Valentia,  Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta,
Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% ESN,  maggiorato  di  15
punti percentuali in ESL, per le piccole e medie imprese;
    nelle  province  di  Avellino,  Caserta, Napoli, Salerno, Matera,
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce,  Taranto,  Catania,  Palermo,  Ragusa,
Siracusa,   Cagliari,  Sassari,  40%  ESN,  maggiorato  di  15  punti
percentuali in ESL, per le piccole e medie imprese;
    nelle province della regione Abruzzo, 30% ESN per  le  piccole  e
medie imprese e 25% per le altre imprese;
    nelle  province  della  regione  Molise  55% ESN per le piccole e
medie imprese e 40% per le altre imprese fino al 30 giugno 1995;  dal
1  luglio  1995  al  31 dicembre 1996, 45% ESN per le piccole e medie
imprese e 35% ESN per le altre imprese; dal  1  gennaio  1997  al  31
dicembre  1998,  40% ESN per le piccole e medie imprese e 30% ESN per
le altre imprese; dal 1 gennaio 1999, 30% ESN per le piccole e  medie
imprese e 25% per le altre imprese;
    b)  per le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5 b del
regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:
    nelle  aree  ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art.
92.3. c) del trattato di Roma, 20% ESN per le  piccole  imprese,  15%
ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese;
   nelle altre aree, 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le
medie imprese;
    c)  per  le  imprese situate nelle aree non comprese in quelle di
cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b ed ammesse ad usufruire della deroga ai
sensi dell'art. 92.3. c) del trattato di Roma, 20% ESN per le piccole
imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese.
5. Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.
  Ai fini  della  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie  sono
stabiliti i seguenti meccanismi:
    a)  il  CIPE,  su  proposta  del  Ministero  del bilancio e della
programmazione economica, sentite le regioni interessate,  ripartisce
annualmente   su   base   regionale   l'importo  disponibile  per  le
agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato  e  dalle
risorse  finanziarie  a  valere  sui  fondi  strutturali  dell'Unione
europea,  per  obiettivi  (1,  2  e  5  b)  e  per  ciascuna   unita'
territoriale.   Il   CIPE   stabilisce,   all'atto   della   predetta
ripartizione, anche la quota di risorse finanziarie attribuibili alle
agevolazioni afferenti alle iniziative promuovibili nell'ambito della
contrattazione programmata e degli accordi di programma;
    b) le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa
riprogrammazione, utilizzate nell'anno successivo;
    c) l'amministrazione competente dovra' provvedere, nel piu' breve
tempo possibile, alla determinazione delle modalita', delle procedure
e  dei  termini  per  la  concessione  e   per   l'erogazione   delle
agevolazioni,  prevedendo  la  stipula  di  apposite  convenzioni con
banche o societa' di servizi controllate da banche per  l'istruttoria
delle  domande  di agevolazione i cui oneri sono posti a carico delle
risorse stanziate  per  la  concessione  dei  benefici.  Le  suddette
modalita' e procedure dovranno rispettare i seguenti criteri:
     c1)  l'amministrazione  competente  fissa annualmente un termine
per la presentazione delle domande relative all'esercizio  in  corso,
registrate  ed esaminate in rigoroso ordine cronologico ai fini della
definizione delle graduatorie di cui alla lettera c4);
     c2) la domanda dell'impresa dovra' essere corredata da  elementi
di  analisi  di fattibilita' e redditivita' economico-finanziaria del
progetto e da un piano finanziario completo riguardante la  totalita'
dei  fabbisogni  finanziari  dell'iniziativa,  nonche' dagli elementi
utili all'individuazione degli  indicatori  di  cui  alla  successiva
lettera c5).
  Per l'eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine e
per  le  operazioni  di locazione finanziaria alla domanda deve anche
essere allegata la delibera degli enti creditizi o delle societa'  di
locazione finanziaria;
     c3)   l'amministrazione  competente  fissa  il  termine  per  la
presentazione  all'amministrazione  medesima  delle  istruttorie  dei
soggetti  convenzionati;  l'istruttoria  completa  degli  elementi di
analisi  di  fattibilita'  e  redditivita'  economico-finanziaria  e'
svolta  secondo  le  tipiche procedure di deliberazione ed erogazione
dei prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento e  con
la  compilazione  di  modulari  predisposti  che  prevedono parametri
economico-finanziari   atti   a   stabilire   l'ammissibilita'   alla
formazione della graduatoria di cui al
punto c4).
  Al  fine  di  evitare  duplicazioni  dell'attivita' istruttoria, il
soggetto convenzionato  con  l'amministrazione  competente  non  puo'
affidare  ad altri enti ed istituti, sulla base di subconvenzioni, la
realizzazione in tutto o in parte dell'istruttoria medesima.
  Dette   istruttorie   verranno    acquisite    dall'amministrazione
competente   come   vere  e  rispondenti  a  ragionevoli  valutazioni
economiche e di mercato. Il soggetto convenzionato ne assume pertanto
la    responsabilita'    nella    consapevolezza     che,     laddove
l'Amministrazione  compe  tente dovesse riscontrare nelle istruttorie
stesse elementi di non  conformita'  alle  norme  di  legge  ed  alle
relative   disposizioni   attuative  ovvero  incoerenze  con  noti  e
ragionevoli dati economici  e  di  mercato,  potra'  incorrere  nella
rescissione della convenzione sottoscritta con l'amministrazione;
     c4)  entro  due  mesi  dal  termine  di  cui  alla  lettera c3),
l'amministrazione competente pubblica le  graduatorie  regionali  e/o
per  aree  dei progetti pervenuti, definite sulla base dei criteri di
cui alla successiva lettera c5).
  I contributi si  intendono  concessi  ai  progetti  iscritti  nella
graduatoria,  in  ordine  decrescente  dal primo, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario corrente.
  Limitamente  all'esercizio  finanziario  successivo   all'anno   di
presentazione  della  domanda,  i  progetti non finanziati concorrono
automaticamente,  a   meno   che   non   siano   ritirati   per   una
riformulazione,   alla   ripartizione   delle  agevolazioni  previste
nell'esercizio. Le spese gia' effettuate nell'ambito di progetti  che
vengano  ripresentati  sono  riconosciute ammissibili a partire dalla
data di presentazione della prima domanda di agevolazione;
     c5) per ogni progetto vengono individuati i seguenti indicatori:
     1) valore del capitale proprio investito nel  progetto  rispetto
all'investimento complessivo;
     2)   numero   di   occupati   attivati   dal  progetto  rispetto
all'investimento complessivo;
     3)  valore  dell'agevolazione  massima  ammissibile  rispetto  a
quella richiesta.
  Per  occupazione  attivata  dal  progetto  si intende l'occupazione
aggiuntiva a regime e questa, per convenzione, e' nulla  in  caso  di
ammodernamento,    ristrutturazione    e   delocalizzazione   qualora
quest'ultima  tipologia  non  sia  classificabile  secondo  le  altre
categorie di investimento.
  La   posizione   del  progetto  nella  graduatoria  complessiva  e'
determinata sulla base della somma dei tre indicatori normalizzati.
  6. La presente delibera sostituisce le deliberazioni del  CIPI  del
22  aprile  e  del  28  dicembre  1993 relative alle direttive per la
concessione delle agevolazioni nelle aree depresse.
   Roma, 27 aprile 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrato alla Corte dei conti il 1 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 113