MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 maggio 1995 

  Esclusione  dalla   base   imponibile   contributiva   dell'importo
sostitutivo  del  servizio  di  mensa  erogato  dai  datori di lavoro
appartenenti al settore edile ed affini.
(GU n.144 del 22-6-1995)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
recante norme per il  riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei
lavoratori  privati  e  pubblici,  a norma dell'art. 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto il comma 1  del  predetto  articolo  che  stabilisce  che,  a
decorrere  dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1994,
sono, tra l'altro, esclusi dalla base imponibile, per il computo  dei
contributi  di  previdenza  e  assistenza  sociale  e per gli effetti
relativi alle conseguenti prestazioni, il corrispettivo del  servizio
di   mensa  predisposto  dal  datore  di  lavoro  con  riguardo  alla
generalita' dei lavoratori  per  esigenze  connesse  con  l'attivita'
lavorativa, nonche' il relativo importo sostitutivo;
  Visto  l'art.  11,  comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
che modifica l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 30  dicembre
1992,  n.  503,  inserendo  alla  fine  del primo periodo le seguenti
parole: ", entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro";
  Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1994, con il quale sono stati
esclusi   dalla   base   imponibile   il   corrispettivo   del  vitto
somministrato dalle aziende  appartenenti  al  settore  dei  pubblici
esercizi  e  degli alberghi e il corrispettivo del servizio di mensa,
nonche' i relativi importi sostitutivi;
  Considerate le diverse modalita' attraverso cui i datori di  lavoro
possono   apprestare,   per  le  esigenze  connesse  con  l'attivita'
lavorativa, il servizio di mensa per la generalita' dei lavoratori;
  Considerate, in particolare, le specifiche modalita'  adottate  dai
datori  di  lavoro  appartenenti al settore edile ed affini, connesse
alle  esigenze  organizzative  derivanti  dalla   temporaneita'   dei
cantieri,  dall'alta  mobilita'  dei  lavoratori  tra i cantieri e da
azienda ad azienda, dalle lavorazioni eseguite in cantieri  di  altre
imprese;
  Ritenuto,  pertanto,  che  in  attuazione  del  citato  art. 17 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  503,  hanno  diritto  allo
stesso regime contributivo anche i datori di lavoro del settore edile
che,  per  le predette peculiarita' dimensionali e organizzative, non
possono procedere alla predisposizione del servizio di mensa previsto
in sede contrattuale;
  Considerato che, in sostituzione del servizio di mensa, gli accordi
integrativi territoriali di categoria stabiliscono l'erogazione di un
importo sostitutivo;
  Ritenuto  di  dover  considerare  anche  detto  importo   ai   fini
dell'esclusione dalla base imponibile;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  Ritenuto di dover determinare, ai fini della  predetta  esclusione,
l'importo  massimo  con riguardo a quello sostitutivo del servizio di
mensa  previsto  in  sede  contrattuale  o  da  accordi   integrativi
territoriali relativi al settore edile ed affini;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  escluso dalla base imponibile, per il computo dei contributi di
previdenza e di assistenza sociale e per gli  effetti  relativi  alle
conseguenti  prestazioni, l'importo sostitutivo del servizio di mensa
erogato dai datori di lavoro appartenenti ai settori edile ed affini,
previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi  territoriali,
entro il valore massimo di lire 2.078 giornaliere.
  Detto  importo  e'  annualmente  modificato  in  misura  pari  alla
variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  dalla  data   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 27 maggio 1995
                                             Il Ministro del lavoro
                                           e della previdenza sociale
                                                     TREU
p. Il Ministro del tesoro
        VEGAS