Esclusione dalla base imponibile contributiva dell'importo sostitutivo del servizio di mensa erogato dai datori di lavoro appartenenti al settore edile ed affini.(GU n.144 del 22-6-1995)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il comma 1 del predetto articolo che stabilisce che, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1994, sono, tra l'altro, esclusi dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, il corrispettivo del servizio di mensa predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa, nonche' il relativo importo sostitutivo; Visto l'art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che modifica l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, inserendo alla fine del primo periodo le seguenti parole: ", entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro"; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1994, con il quale sono stati esclusi dalla base imponibile il corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi e il corrispettivo del servizio di mensa, nonche' i relativi importi sostitutivi; Considerate le diverse modalita' attraverso cui i datori di lavoro possono apprestare, per le esigenze connesse con l'attivita' lavorativa, il servizio di mensa per la generalita' dei lavoratori; Considerate, in particolare, le specifiche modalita' adottate dai datori di lavoro appartenenti al settore edile ed affini, connesse alle esigenze organizzative derivanti dalla temporaneita' dei cantieri, dall'alta mobilita' dei lavoratori tra i cantieri e da azienda ad azienda, dalle lavorazioni eseguite in cantieri di altre imprese; Ritenuto, pertanto, che in attuazione del citato art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, hanno diritto allo stesso regime contributivo anche i datori di lavoro del settore edile che, per le predette peculiarita' dimensionali e organizzative, non possono procedere alla predisposizione del servizio di mensa previsto in sede contrattuale; Considerato che, in sostituzione del servizio di mensa, gli accordi integrativi territoriali di categoria stabiliscono l'erogazione di un importo sostitutivo; Ritenuto di dover considerare anche detto importo ai fini dell'esclusione dalla base imponibile; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Ritenuto di dover determinare, ai fini della predetta esclusione, l'importo massimo con riguardo a quello sostitutivo del servizio di mensa previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi territoriali relativi al settore edile ed affini; Decreta: Art. 1. E' escluso dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, l'importo sostitutivo del servizio di mensa erogato dai datori di lavoro appartenenti ai settori edile ed affini, previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi territoriali, entro il valore massimo di lire 2.078 giornaliere. Detto importo e' annualmente modificato in misura pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 1995 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU p. Il Ministro del tesoro VEGAS