MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 14 giugno 1995, n. 172 

  Imposta  comunale sugli immobili (ICI) - Decreto legislativo n. 504
del 30 dicembre 1992 - Diritto di  superficie  -  Alloggi  realizzati
dalle   cooperative   edilizie  -  Decisioni  di  talune  commissioni
tributarie di primo grado.
(GU n.147 del 26-6-1995)
 
 Vigente al: 26-6-1995  
 

                                   Alle  direzioni  regionali   delle
                                  entrate
                                  Ai comuni
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Associazione    nazionale   dei
                                  comuni italiani
  Si  fa  riferimento  ad  alcune  decisioni  con  le  quali   talune
commissioni   tributarie   di  primo  grado  hanno  ritenuto  che  la
soggettivita'  passiva  ICI  per  i   fabbricati   realizzati   dalle
cooperative  edilizie su suoli loro concessi in superficie dal comune
resti radicata in testa al comune stesso con  conseguente  esclusione
dal  campo  di  applicazione  dell'imposta  dei  predetti  fabbricati
laddove, come generalmente accade, il suolo  concesso  in  superficie
insista sul territorio del comune concedente.
  Al riguardo la scrivente ribadisce la propria posizione assunta con
la circolare n. 4 del 9 giugno 1993, che qui di seguito si trascrive.
Testo della circolare n. 4.
  Sono  pervenuti  vari  quesiti  intesi  a  conoscere  quale  sia il
trattamento ai fini ICI nel  caso  di  costituzione  del  diritto  di
superficie  e  nel  caso  di  concessione  di  aree  comunali  per la
costruzione di case di tipo economico e popolare.
  Al riguardo occorre premettere che per effetto  della  costituzione
del  diritto  di  superficie  la  proprieta' della costruzione rimane
distinta e separata rispetto alla proprieta'  del  suolo  sottostante
alla costruzione medesima.
  Cio' stante, si ipotizzi che il soggetto A, proprietario del suolo,
abbia  concesso  al  soggetto  B  il diritto di superfice sul proprio
suolo.
  Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di
superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e  quindi
anche  nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI e'
costituita soltanto dal valore venale in comune commercio  del  suolo
sul  quale  si  sta costruendo, il quale e' considerato comunque area
fabbricabile;  il  soggetto  passivo  ICI,  ovverosia  colui  che  e'
obbligato  alla  presentazione  della  dichiarazione ed al versamento
dell'imposta, e', per detto periodo, il soggetto A, proprietario  del
suolo, il quale puo' rivalersi sul soggetto B dell'imposta pagata.
  Nel  periodo  successivo,  che  inizia  a  decorrere  dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione,  la  base  imponibile  ICI  e'
costituita  dal  valore  del  fabbricato;  il soggetto passivo ICI, a
decorrere da tale data, e'  il  soggetto  B  quale  proprietario  del
fabbricato. A decorrere dalla data stessa il soggetto A, proprietario
del  suolo  sottostante  alla  costruzione  realizzata,  non  e' piu'
soggetto passivo ICI per tale suolo in quanto  trattasi  di  immobile
non  avente le caratteristiche ne' di area edificabile ne' di terreno
adibito all'esercizio di attivita' agricole e, quindi,  al  di  fuori
del campo di applicazione dell'ICI.
  Gli  stessi criteri sovraenunciati vanno seguiti nel caso in cui il
comune  concede,  sulle  aree  di  cui  e'  proprietario,   a   terzi
(normalmente,  cooperative  edilizie)  il  diritto  di  realizzare la
costruzione di case di tipo economico e popolare,  stante  che  nella
fattispecie  viene  a  configurarsi  la costituzione di un diritto di
superficie il quale normalmente ha una durata di 60 oppure 99 anni.
  Pertanto, a decorrere dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  di
costruzione  il  soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato e' la
cooperativa, la quale e' proprietaria del fabbricato stesso.
  Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al
momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il  comune,  che
dovrebbe  essere  soggetto  all'ICI  sul valore dell'area concessa in
quanto proprietario della stessa, normalmente non lo  e'  stante  che
nella  generalita'  dei  casi si tratta di aree ubicate interamente o
prevalentemente sul territorio del comune  concedente,  per  cui  non
avendo  il  comune  pagato  l'imposta non puo', ovviamente, rivalersi
sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1  dell'art.  4
del  decreto  legislativo  n.  504/1992, l'ICI non si applica per gli
immobili di cui il comune e' proprietario quando la  loro  superficie
insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio).
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  Oltre  alle argomentazioni svolte in tale circolare, si puntualizza
quanto segue, a fondamento dell'assunto  secondo  il  quale  soggetto
obbligato al pagamento dell'ICI sul valore del fabbricato, realizzato
su terreno altrui a seguito di concessione del diritto di superficie,
e'  la  societa'  cooperativa,  in quanto proprietaria del fabbricato
stesso, ovvero il  socio  assegnatario,  in  quanto  titolare  di  un
diritto reale di abitazione.
  La  soggettivita' passiva ICI e' esaustivamente stabilita nel primo
comma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504.
In  tale  comma  e'  affermato il principio generale secondo il quale
soggetto passivo ICI e' il proprietario dell'immobile  oggetto  della
tassazione.      Solo   eccezionalmente,   qualora   sia   costituito
sull'immobile il diritto reale di usufrutto, uso  od  abitazione,  la
soggettivita' passiva si trasferisce sul titolare di siffatto diritto
reale.
  Il  secondo  comma  dell'art.  3  non  fa  che ribadire il predetto
principio,  per  cui   in   presenza   di   diritti   reali   diversi
dall'usufrutto,  uso  od abitazione (quali il diritto di superficie e
di enfiteusi) soggetto passivo ICI rimane pur sempre il proprietario.
La ragione d'essere della norma sta nel fatto che, in tali  casi,  il
legislatore  ha  voluto  riconoscere  al  proprietario  il  potere di
rivalersi dell'ICI su di lui gravante.
  Ai sensi del comma 1,  lettera  a),  dell'art.  2  e  del  comma  6
dell'art.  5  del  decreto legislativo n. 504/1992, a decorrere dalla
data  di  ultimazione  dei  lavori   di   costruzione   (ovvero,   se
antecedente,  a  decorrere  dalla  data  di utilizzo) l'oggetto della
tassazione ICI e' rappresentato dal fabbricato; eppertanto, obbligato
al pagamento dell'ICI per il fabbricato stesso e' il suo proprietario
ovvero il  soggetto  che  su  di  esso  abbia  il  diritto  reale  di
usufrutto,  uso od abitazione. Ora, non puo' esserci alcun dubbio che
la cooperativa edilizia sia proprietaria  del  fabbricato  realizzato
sul   suolo   concesso  in  superficie  dal  comune  (il  diritto  di
superficie, ai sensi del codice civile, comporta  che  la  proprieta'
della  costruzione  rimane  distinta  e separata dalla proprieta' del
suolo sottostante alla costruzione medesima).
  Il   secondo  comma  dell'art.  3,  nei  riflessi  del  diritto  di
superficie, e' destinato ad operare, quindi, limitatamente al periodo
in cui l'oggetto della tassazione ICI e' rappresentato dal suolo, per
cui obbligato  al  pagamento  dell'imposta  su  di  esso  e'  il  suo
proprietario.   E'   destinato  ad  operare,  cioe',  dalla  data  di
costituzione del diritto di superficie fino alla data di  ultimazione
dei  lavori  di  costruzione  (si  ricorda  che, ai sensi del comma 6
dell'art.  5  precitato,  in  caso  di   utilizzazione   edificatoria
dell'area, a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione
e  fino alla loro ultimazione l'oggetto ICI e' rappresentato soltanto
dal suolo).
  Ne'  puo'  avere  alcun  pregio  l'osservazione  della  commissione
tributaria  secondo  la  quale  il tenore letterale del secondo comma
dell'art. 3 condurrebbe a radicare la soggettivita' passiva  ICI  sul
concedente   il  diritto  di  superficie,  anche  relativamente  alla
costruzione realizzata.  Infatti, detto secondo  comma  si  riferisce
testualmente   all'immobile  concesso  in  superficie.  E  l'immobile
concesso in superficie non e' certamente  la  costruzione  che  sara'
realizzata  (fra  l'altro, nessuno puo' concedere diritti su cose non
ancora esistenti e non sue); l'immobile concesso  in  superficie  non
puo'  che  essere  solo  ed esclusivamente il suolo, come, del resto,
esplicitamente detto nelle leggi sull'edilizia residenziale pubblica,
laddove si parla di  concessione  del  diritto  di  superficie  sulle
"aree" di proprieta' comunale.
  Nel  secondo  comma  piu'  volte  citato  e'  stata usata la parola
"immobile" e non quella specifica di "suolo" in quanto le fattispecie
regolamentate dal comma comprendono anche la  locazione  finanziaria,
la quale puo' riguardare pure i fabbricati.
  Parimenti   non   puo'  avere  alcun  pregio  l'osservazione  della
commissione, secondo la quale (accedendo, alla scadenza  del  diritto
di  superficie,  la  proprieta' della costruzione alla proprieta' del
suolo) non puo' essere soggetto passivo ICI il titolare di un diritto
di proprieta' "a termine".
  Anche il diritto reale di usufrutto, uso od  abitazione  ha  durata
limitata  e non puo' certamente esserci alcun dubbio che, in costanza
di siffatto diritto reale, soggetto passivo ICI e' l'usufruttuario.
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  Cio' stante, vanno impugnate in sede contenziosa  quelle  decisioni
che  non  siano  rispondenti  all'illustrato  orientamento  di questo
Ministero.
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  Le direzioni regionali delle entrate cureranno l'urgente diffusione
della presente circolare presso  le  sezioni  staccate  ed  i  comuni
compresi nella propria circoscrizione.
                        Il direttore generale
                   del Dipartimento delle entrate
                                ROXAS