MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 1995 

  Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Totogol.
(GU n.149 del 28-6-1995)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che
riserva  al   Comitato   olimpico   nazionale   italiano   (C.O.N.I.)
l'esercizio  dei  concorsi  pronostici  e  dei  giuochi  di abilita',
previsti dal decreto legislativo stesso,  quando  sono  connessi  con
manifestazioni  sportive  organizzate  o  svolte  sotto  il controllo
dell'ente predetto;
  Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile  1951,  n.  581,  che  dispone  che  ogni giuoco o concorso e'
disciplinato da apposito regolamento;
  Visto l'art. 52 del citato decreto n. 581 del 1951 che dispone  che
i  regolamenti  per l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di
giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle
finanze;
  Visto il regolamento del concorso pronostici  denominato  "Totogol"
connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive
organizzate  o  svolte  sotto  il  controllo  del CONI, approvato con
proprio  decreto  del  10  marzo  1993,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale  n. 97 del 27 aprile 1993, e successivamente modificato con
decreto ministeriale del 20 aprile 1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994;
  Viste  le  note  n.  7228/T.C.  dell'8 luglio 1994 e n. 2800 del 29
novembre 1994, con le quali il Comitato olimpico  nazionale  italiano
(C.O.N.I.)  ha  proposto  di modificare gli articoli 2, 4, 8 e 11 del
suddetto regolamento;
  Ritenuta l'opportunita' di  modificare  il  regolamento  nel  senso
proposto dal C.O.N.I.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  regolamento  del concorso pronostici, denominato "Totogol",
connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive
organizzate  o  svolte  sotto  il  controllo  del  Comitato  olimpico
nazionale,  approvato  con  decreto del Ministro delle finanze del 10
marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del  27  aprile
1993,  e  successivamente  modificato  con decreto del Ministro delle
finanze del 20 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95
del 26 aprile 1994, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 2, i commi secondo, terzo e quarto,  sono  sostituiti
dai seguenti:
  "Per  ciascuno  incontro  il punteggio e' dato dalla sommatoria dei
gol o dei punti ottenuti dalla  squadra  o  dal  competitore  prima/o
indicata/o  nell'accoppiamento,  con  quelli ottenuti dalla squadra o
dal competitore seconda/o indicata/o nell'accoppiamento.
  La combinazione vincente risulta formata dall'esatta previsione  di
otto  numeri  d'ordine identificativi di altrettanti incontri, in cui
si sia verificato il piu' elevato punteggio. A parita' di  punteggio,
precedono   nella   graduatoria  di  scelta  i  numeri  d'ordine  che
identificano  gli  incontri  in  cui  la  squadra  o  il  competitore
seconda/o indicata/o nell'accoppiamento, abbia realizzato il maggiore
numero di gol o di punti. In caso di ulteriore parita' tra due o piu'
incontri,  precede  nella graduatoria di scelta l'incontro recante il
numero d'ordine piu' basso.
  Gli  otto  numeri  che  compongono la combinazione vincente vengono
pubblicizzati dall'ente gestore in ordine di numerazione crescente.";
    b) all'art. 4, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "I numeri d'ordine pronosticati dal  giocatore  mediante  marcatura
sulla prima sezione del tagliando figlia e trascritti automaticamente
sulla  seconda  sezione del tagliando figlia e sul tagliando matrice,
vengono riportati dalla macchina validatrice  mediante  registrazione
in  codice  su un supporto elettronico (capsula) inserito all'interno
della macchina. I dati della capsula vengono acquisiti presso le sedi
di zona  mediante  appositi  lettori  elettronici  e  successivamente
memorizzati  ed  elaborati su supporti idonei a fornire i dati per lo
scrutinio.";
    c) all'art. 8  i  commi  primo  e  secondo  sono  sostituiti  dai
seguenti:
  "Un  Bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore, pubblica
i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate
vincenti con quota unitaria superiore a L. 4.000.000.
  Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti  con  quota  unitaria
inferiore  a  L. 4.000.000, relativi alla ricevitoria dove sono state
effettuate le giocate, sono elencati in apposito Bollettino ufficiale
in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che  non  abbia
la  possibilita'  di  consultare  il  Bollettino  ufficiale oppure il
Bollettino ufficiale di ricevitoria, e' tenuto a far  pervenire  alla
competente  sede  di  zona  il  tagliando  figlia  entro  il  termine
stabilito per i reclami.";
    d) all'art. 11 il comma primo e' sostituito dal seguente:
  "I premi di quota unitaria non  superiore  a  lire  4.000.000  sono
pagati  a  favore ed a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con
le modalita' stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel  Bollettino
ufficiale.  I  premi  di quota unitaria superiore a L. 4.000.000 sono
pagati a favore ed a spese del vincitore  il  cui  nome,  cognome  ed
indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo
della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o
con  nomi  di  fantasia  il vincitore e' tenuto a comunicare all'ente
gestore il nominativo a favore del quale deve  essere  effettuato  il
pagamento.  Il  pagamento  dei  premi  avviene  dietro  il ritiro del
tagliando figlia escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore
non sia in grado di produrlo, il pagamento  del  premio  puo'  essere
disposto, decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui
all'ultimo  comma  del presente articolo, sempreche' esistano ampi ed
obbiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto,
risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso
dell'ente  gestore,  sentita  una   apposita   commissione   nominata
dall'ente  stesso  di  cui  fa  parte un rappresentante del Ministero
delle finanze.".
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 12 giugno 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI