Proroga dei termini per le modifiche e/o le integrazioni alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 16 maggio 1991, n. 127, che disciplina l'impianto organizzativo dei corsi biennali di specializzazione e le relative procedure di autorizzazione.(GU n.153 del 3-7-1995)
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975, n. 970; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1986 e 14 giugno 1988 relativi ai programmi dei corsi di specializzazione, destinati ai docenti per le attivita' di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap; Visti i decreti ministeriali 9 novembre 1993 e 24 gennaio 1994, costitutivi della commissione di studio per il riordino dei programmi dei corsi di specializzazione ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975, fissati con i predetti decreti ministeriali; Considerato che la suddetta commissione non ha ultimato i propri lavori per la stesura definitiva a seguito del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; Vista l'ordinanza ministeriale 16 maggio 1991, n. 127, che disciplina l'impianto organizzativo dei corsi biennali di specializzazione e le relative procedure di autorizzazione ed in particolare l'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente la possibilita' di introdurre modifiche e/o integrazioni entro il 10 dicembre di ciascun anno; Viste le ordinanze ministeriali 31 dicembre 1992, n. 376 e 9 dicembre 1993, n. 345, concernenti la sospensione di accoglimento di nuove istanze per il riconoscimento dei corsi ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975, relativamente ai bienni 1993-1995 e 1994-1996; Ritenuta, pertanto, l'opportunita', in attesa del completamento delle complesse procedure per la formulazione dei nuovi programmi, di ridefinire la disciplina amministrativa e le cadenze operative previste dalla citata ordinanza ministeriale n. 127/1991, allo scopo di raccordare e riformularle anche alla luce dei nuovi programmi stessi dettando, quindi, nuove disposizioni sull'intera materia; Ordina: Articolo unico Limitatamente all'anno scolastico 1995-1996, ferme restando le rimanenti disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali n. 127/1991, n. 376/1992 e n. 345/1993 citate in premessa, il termine previsto dall'art. 38 primo comma, secondo capoverso, concernente l'introduzione di modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nella predetta ordinanza ministeriale n. 127/1991, e' fissato al 30 giugno 1995. La presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei conti per l'ammissione al visto ed alla conseguente registrazione. Roma, 23 maggio 1995 Il Ministro: LOMBARDI Registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 1995 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 197