MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 giugno 1995 

  Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni
di mutuo a tasso variabile, effettuate ai sensi  dell'art.  20  della
legge  11  marzo  1988,  n. 67, recante il programma di interventi di
ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico,
per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1995.
(GU n.153 del 3-7-1995)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988),  il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un  programma
poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia,  di
ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio  sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di lire 30.000  miliardi,  dispone  che  al
finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni
di  mutuo,  il  cui  onere  di  ammortamento  e' assunto a carico del
bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite  del  95%  della
spesa  ammissibile  risultante  dal  progetto,  con la B.E.I., con la
Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di  credito
all'uopo  abilitati  secondo  modalita' e procedure da stabilirsi con
decreto del Ministro del tesoro di concerto  con  il  Ministro  della
sanita';
  Visto  l'art.  4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il
quale stabilisce che gli oneri  derivanti  dai  mutui  contratti  per
l'edilizia  sanitaria  ai  sensi del succitato art. 20 della legge n.
67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi  nell'anno  1993,  sono  a
carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;
  Visto  l'art.  3  del  decreto 5 dicembre 1991, come modificato dal
decreto 24 giugno 1993, nonche' l'art. 3 del decreto 16 luglio  1993,
come modificato dal decreto del 23 settembre 1993, nei quali e' stato
stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile,
la   misura   massima   del  tasso  di  interesse  annuo  posticipato
applicabile  e'  costituita  dalla  media  aritmetica  semplice   del
rendimento  effettivo  medio  lordo  del  campione di titoli pubblici
soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia  e  dalla  media
mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati
dal   comitato  di  gestione  del  mercato  telematico  dei  depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Visti i citati articoli 3 dei  summenzionati  decreti  ministeriali
con  i  quali  viene  stabilito  che  al  dato  come sopra calcolato,
arrotondato, se necessario, per eccesso o  per  difetto,  allo  0,05%
piu' vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
  Viste  le  note  con  le  quali la Banca d'Italia ed il comitato di
gestione del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari  hanno
comunicato  rispettivamente  i  seguenti  dati  relativi ai parametri
utilizzati per la determinazione del  tasso  di  riferimento  per  le
operazioni previste sia dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata
dai  decreti  del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993, sia dall'art.
4, comma 7, della legge n. 500/1992,  regolata  dai  decreti  del  16
luglio 1993 e 23 settembre 1993:
   rendimento  effettivo  medio  lordo  del  campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 11,915%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR:
10,50568%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una  maggiorazione  dello
0,75;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
                              Decreta:
  Il  costo  della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo
regolate a tasso variabile, previste sia dall'art. 20 della legge  11
marzo  1988,  n.  67  e relativi decreti di attuazione del 5 dicembre
1991 e del 24 giugno 1993 sia dall'art. 4, comma 7,  della  legge  23
dicembre  1992, n. 500 e relativi decreti del 16 luglio 1993 e del 23
settembre 1993, e' pari all'11,60%.
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima  del  tasso  di  interesse annuo posticipato per il periodo 1
luglio-31 dicembre 1995 e' pari al 12,40%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 giugno 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO