Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.156 del 6-7-1995)
Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino, sede in Salerno, unita' in Salerno, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Il trattamento e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Fiat Geotech - Gruppo Fiat, sede in Modena, unita' in Lecce e Stupinigi (Torino) e aree amministrative collegate, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Il trattamento e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.A., sede in Napoli, unita' in Marcianise (Caserta), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 10 marzo 1995 al 9 settembre 1995. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 10 settembre 1995 al 9 marzo 1996. Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edilcemento, sede in Perugia, unita' in Gubbio (Perugia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 1 marzo 1995 al 29 agosto 1995. Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Raccorderia Meridionale, sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unita' in Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. Il trattamento e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Itin, sede in Roma, unita' in Catania, per il periodo dal 29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995. Il trattamento e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria Adriatica Confezioni, sede in Chieti-Scalo (Chieti), unita' in Chieti-Scalo (Chieti), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 luglio 1994. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995. Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecniomnia, sede in Torino, unita' in Napoli c/o Cementir, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 13 giugno 1995 al 12 dicembre 1995. Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Artigiana Calzature Mc Barens's, sede in Frattamaggiore (Napoli), unita' in Frattamaggiore (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 21 settembre 1993 al 20 marzo 1994. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994. Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 28 dicembre 1993 al 14 marzo 1994, della ditta S.c.r.l. Caven - Cooperativa Allevatori del Veneto, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unita' di Nogarole Rocca (Verona). Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Caven - Cooperativa Allevatori del Veneto, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unita' di Nogarole Rocca (Verona) per il periodo dal 29 dicembre 1993 al 14 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993. Estensione delibera CIPI del 30 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 14 giugno 1994, della ditta S.p.a. Davidson (in liquidazione), con sede in Ovada (Alessandria) e unita' di Genova e unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Davidson (in liquidazione), con sede in Ovada (Alessandria) e unita' di Genova e unita' nazionali per il periodo dall'11 aprile 1994 al 14 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.p.a. Mim, con sede in Roma e unita' di Settimo Torinese (Torino). Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mim, con sede in Roma e unita' di Settimo Torinese per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mim, con sede in Roma e unita' di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994, della ditta S.p.a. Manifatture Lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia. Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento strordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifatture Lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno e unita' di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino) e unita' di Calitri (Avellino). Parere comitato tecnico del 23 dicembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino) e unita' di Calitri (Avellino) per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16443/1 del 28 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 18 luglio 1994 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Sipa, con sede in Sommacampagna (Verona) e filiali nazionali e uffici di Sommacampagna (Verona). Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sipa, con sede in Sommacampagna (Verona) e filiali nazionali e uffici di Sommacampagna (Verona) per il periodo dal 18 luglio 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1994 con decorrenza 18 luglio 1994. Contributo addizionale: no, amministrazione controllata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Ing. Paolo De Luca Costruzioni, con sede in Napoli e unita' di Napoli e Roma. Parere comitato tecnico del 30 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Paolo De Luca Costruzioni, con sede in Napoli e unita' di Napoli e Roma per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 1 marzo 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Paolo De Luca Costruzioni, con sede in Napoli e unita' di Napoli e Roma per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1 settembre 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Calcobit, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 30 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calcobit, con sede in Napoli e unita' di Napoli per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calcobit, con sede in Napoli e unita' di Napoli per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 21 agosto 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Interklim Sistemi, stabilimento Marelli, con sede in Bari e unita' di Bari. Parere comitato tecnico del 30 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Interklim Sistemi, stabilimento Marelli, con sede in Bari e unita' di Bari per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Interklim Sistemi, stabilimento Marelli, con sede in Bari e unita' di Bari per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1994 con decorrenza 31 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.p.a. I.L.F.A., con sede in Teverola (Caserta) e unita' di Teverola (Caserta). Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.F.A., con sede in Teverola (Caserta) e unita' di Caserta per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1994 con decorrenza 9 maggio 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' auotorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.F.A., con sede in Teverola (Caserta) e unita' di Teverola (Caserta) per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1994 con decorrenza 9 novembre 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' auotorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 29 maggio 1995, della ditta S.r.l. S.I.C.I. - Soc. Ind. Conserviera Ittica dal 1 gennaio 1995 Oromare S.r.l., con sede in Notaresco (Teramo) e unita' di Notaresco (Teramo). Parere comitato tecnico del 22 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.C.I. - Soc. Ind. Conserviera Ittica dal 1 gennaio 1995 Oromare S.r.l., con sede in Notaresco (Teramo) e unita' di Notaresco (Teramo) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 29 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 1 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arsol, sede in Roma, unita' di Bari, Calenzano (Firenze) e Latina, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita' tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 20 agosto 1994 al 19 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 20 febbraio 1995 al 19 agosto 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l. Calzaturificio New Way, con sede in Capurso (Bari) e unita' di Capurso (Bari). Parere comitato tecnico del 9 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Calzaturificio New Way, con sede in Capurso (Bari) e unita' di Capurso (Bari) per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1995, della ditta S.p.a. Savio dal 19 aprile 1993 Par. Mec. - Partecipazioni Meccanotessili S.p.a., con sede in Pordenone e unita' di Genova-Sestri e Imola (Bologna). Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Savio dal 19 aprile 1993 Par.Mec - Partecipazioni Meccanotessili S.p.a., con sede in Pordenone e unita' di Genova-Sestri e Imola (Bologna) per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1994 con decorrenza 5 ottobre 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994, della ditta S.c.a.r.l. Pulisarda, con sede in Cagliari e unita' di Assemini (Caglairi). Parere comitato tecnico del 19 maggio 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Pulisarda, con sede in Cagliari e unita' di Assemini (Cagliari) per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 29 maggio 1994; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sarda Laterizi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari) per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 6 dicembre 1994; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema Trasporti, con sede in Napoli e unita' operativa Stanga Cittadella-Padova e Casaralta-Bologna per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 novembre 1993 al 6 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Carpen.Tu.Mer., con sede in Taranto e unita' c/o Ilva Taranto. Parere comitato tecnico dell'8 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Carpen.Tu.Mer., con sede in Taranto e unita' c/o Ilva Taranto per il periodo dal 7 novembre 1993 al 6 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1993 con decorrenza 7 novembre 1993. 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 7 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Carpen.Tu.Mer., con sede in Taranto e unita' c/o Ilva Taranto per il periodo dal 7 maggio 1994 al 6 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 7 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 293/93, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di Brescia: periodo dal 1 giugno 1993 al 31 maggio 1994; causale: art. 1, legge n. 293/93. Lavoratori interessati: 1 - Primo decreto: dal 1 giugno 1996. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16264/1 del 12 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 55/95, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di Brescia periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995 - Causale: art. 1, legge n. 293/93. Lavoratori interessati: 1. - Primo decreto: dal 1 giugno 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16263/8 del 12 dicembre 1994.