Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.157 del 7-7-1995)
Con decreto ministeriale 10 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucchini Siderurgica, con sede in Milano e unita' in Potenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fibre Acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' in Villacidro (Cagliari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Consorzio Agrario Provinciale di Grosseto, con sede in Grosseto e unita' in Grosseto, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995. Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Magneti Marelli, con sede in Milano e unita' in Potenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 28 febbraio 1995. La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. OMGA, con sede in Limidi di Soliera (Modena) e unita' di Limidi di Soliera (Modena). Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. OMGA, con sede in Limidi di Soliera (Modena) e unita' di Limidi di Soliera (Modena), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza 7 marzo 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. OMGA, con sede in Limidi di Soliera (Modena) e unita' di Limidi di Soliera (Modena), per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994; 3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 26 novembre 1993 al 28 maggio 1994, della ditta S.p.a. Cantieri Posillipo, con sede in Sabaudia (Latina) e unita' di Sabaudia (Latina). Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 giugno 1993 con effetto dal 26 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cantieri Posillipo, con sede in Sabaudia (Latina) e unita' di Sabaudia (Latina), per il periodo dal 26 novembre 1993 al 25 maggio 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 26 novembre 1992, n. 87/1992. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.P.E. Societa' Pubblicita' Editoriali, con sede in Bologna e unita' site nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Lombardia, Sicilia, Toscana, Umbria, per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 9 maggio 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. Impresa Costruzioni Adanti, con sede in Bologna e unita' di Bologna. Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipedenti dalla ditta S.p.a. Impresa Costruzioni Adanti, con sede in Bologna e unita' di Bologna per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1994 con decorrenza 1 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta S.p.a. Profili Illuminazione, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Profili Illuminazione, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 30 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, della ditta S.p.a. Sweda Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), Milano, Padova, Bologna, Napoli, Torino. Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sweda Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), Milano, Padova, Bologna, Napoli, Torino, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 13 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sweda Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), Milano, Padova, Bologna, Napoli e Torino, per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 13 dicembre 1994; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, della ditta A.R.T.E.A., con sede in Ostra Vetere (Ancona) e unita' di Ostra Vetere (Ancona). Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta A.R.T.E.A., con sede in Ostra Vetere (Ancona) e unita' di Ostra Vetere (Ancona), per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 6 luglio 1993 al 5 luglio 1994, della ditta S.p.a. Microleghe Trentine, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento). Parere comitato tecnico del 28 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Microleghe Trentine, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1993 con decorrenza 6 luglio 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Microleghe Trentine, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 6 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 aprile 1993 al 18 aprile 1994, della ditta S.p.a. Onama Mensa c/o Alenia di Caselle (Torino), appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata con sede in Milano e unita' di Alenia di Caselle (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 14 febbraio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Mensa c/o Alenia di Caselle (Torino), con sede in Milano e unita' di Alenia di Caselle (Torino), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a. M.I.R., con sede in Brescia e unita' di Brescia. Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.I.R., con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.I.R., con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 16 dicembre 1992 al 15 giugno 1993, della ditta S.r.l. Pavan Walter & C., con sede in Gallarate (Milano) e unita' di Veruno (Novara) dal 1 febbraio 1993 Gallarate (Milano). Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Pavan Walter & C. con sede in Gallarate (Milano) e unita' di Veruno (Novara) dal 1 febbraio 1993 Gallarate (Milano), per il periodo dal 16 dicembre 1992 al 15 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1993 con decorrenza 16 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14399/10 del 18 marzo 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. Soico Sud, con sede in Taranto e unita' di Porto Marghera (Venezia). Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Soico Sud, con sede in Taranto e unita' di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1994 con decorrenza 1 agosto 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 luglio 1994 al 12 luglio 1995, della ditta S.r.l. Alessandrin Prato & C., con sede in Oriago di Mira (Venezia) e unita' di Oriago di Mira e Cantieri (Venezia). Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alessandrin Prato & C. di Oriago di Mira (Venezia) e unita' di Oriago di Mira e Cantieri (Venezia), per il periodo dal 13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 13 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 aprile 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1995 con effetto dal 27 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Revelli Metallik, con sede in Leini' (Torino) e unita' di Leini' (Torino), per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1995 con decorrenza 27 dicembre 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995, della ditta S.c.r.l. Da.Co.Va., con sede in Cossato (Biella) e unita' di Cossato (Biella). Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Da.Co.Va., con sede in Cossato (Biella) e unita' di Cossato (Biella), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1995 con decorrenza 18 luglio 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 settembre 1994 all'11 settembre 1995, della ditta S.p.a. Calzaturificio dei Dogi, con sede in Cologna Veneta (Verona) e unita' di Cologna Veneta (Verona). Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio dei Dogi, con sede in Cologna Veneta (Verona) e unita' di Cologna Veneta (Verona), per il periodo dal 12 settembre 1994 all'11 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza 12 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 27 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Porcellane Richard Ginori - Gruppo Pozzi Ginori, con sede in Milano e unita' di Chieti, per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1995 con decorrenza 27 dicembre 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Frimont, con sede in Milano e unita' di Pogliano Milanese (Milano), per il periodo dall'8 settembre 1994 al 7 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1994 con decorrenza 8 settembre 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995 con effetto dal 1 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Torno, con sede in Milano, unita' di Cantieri di Carate (Milano), Cantieri di Legnano Banca di Legnano (Milano), Cantieri di Madonna dei Poveri (Milano), Cantieri di Tombinature (Milano) Paullo (Milano) e uffici di Milano, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1 settembre 1994; 4) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 luglio 1993 al 4 luglio 1995, della ditta S.p.a. Siemens Nixdorf Informatica, con sede in Milano e unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 30 marzo 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siemens Nixdorf Informatica, con sede in Milano e unita' di Milano e unita' nazionali per il periodo dal 5 luglio 1994 al 4 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza 5 luglio 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 agosto 1993 al 29 agosto 1994, della ditta S.r.l. Artfer, con sede in Bergamo e unita' di Artogne (Brescia). Parere comitato tecnico del 28 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Artfer, con sede in Bergamo e unita' di Artogne (Brescia), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) a seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Artfer, con sede in Bergamo e unita' di Artogne (Brescia), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 28 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza 1 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 aprile 1994 al 19 aprile 1995, della ditta S.r.l. Semar, con sede in Castelfidardo (Ancona) e unita' di Castelfidardo (Ancona). Parere comitato tecnico del 30 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Semar, con sede in Castelfidardo (Ancona) e unita' di Castelfidardo (Ancona) per il periodo dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con decorrenza 20 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Cartotecnica industriale nuova Cisa, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo) e unita' di Isola del Liri (Frosinone). Parere comitato tecnico del 30 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cartotecnica industriale nuova Cisa, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo), e unita' di Isola del Liri (Frosinone), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1994 con decorrenza 4 luglio 1994; 3) a seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cartotecnica industriale nuova Cisa, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo) e unita' di Isola del Liri (Frosinone), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Alelco gruppo Alenia, con sede in Roma, unita' di Palermo e Roma. Parere comitato tecnico del 22 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 31 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alelco gruppo Alenia, con sede in Roma, unita' di Palermo e Roma per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, della ditta S.r.l. S.M.E.T. - Societa' meridionale elettrotecnica terracinese, con sede in Terracina (Latina) e unita' di Terracina (Latina). Parere comitato tecnico del 22 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.M.E.T. - Societa' meridionale elettrotecnica terracinese, con sede in Terracina (Latina) e unita' di Terracina (Latina) per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, della ditta S.p.a. F.M.C. - Cavi, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico del 21 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.M.C. - Cavi, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma) per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 11 luglio 1994; 2) a seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dall'11 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.M.C. - Cavi, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma) per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. El.Da. - Elaborazione Dati, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 21 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. El.Da. - Elaborazione Dati, con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994; 4) a seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. El.Da. - Elaborazione Dati, con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 aprile 1995, della ditta S.p.a. Novaceta - Gruppo Fiat, con sede in Milano e unita' di Vercelli. Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Novaceta - Gruppo Fiat, con sede in Milano e unita' di Vercelli per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994; 2) a seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Novaceta - Gruppo Fiat, con sede in Milano e unita' di Vercelli per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 1 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994; 3) a seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Novaceta - Gruppo Fiat, con sede in Milano e unita' di Vercelli per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 aprile 1995. Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 1995 con decorrenza 3 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, della ditta S.p.a. M.A.I.A., con sede in Roma, unita' di Battipaglia (Salerno), Catanzaro, Monterotondo (Roma) e Marcianise (Caserta). Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.A.I.A., con sede in Roma, unita' di Battipaglia (Salerno), Catanzaro, Monterotondo (Roma) e Marcianise (Caserta) per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 2 maggio 1994; 2) a seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.A.I.A., con sede in Roma, unita' di Battipaglia (Salerno), Catanzaro, Monterotondo (Roma) e Marcianise (Caserta) per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 10 maggio 1995: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 9 marzo 1995: favorevole. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Milano - Rozzano Milanofiori e unita' di Milano, piazza Frattini, 4, Milano. Parere comitato tecnico del 9 marzo 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Milano - Rozzano Milanofiori e unita' di Milano, Piazza Frattini, 4 per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro (Arezzo). Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro (Arezzo) per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1994 con decorrenza 23 maggio 1994. Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 1 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16915/11 del 25 febbraio 1995; 4) a seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 23 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro (Arezzo) per il periodo dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 23 novembre 1994. Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 1 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16915/12 del 25 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.