REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 1995 

  Stralcio di un'area  ubicata  nel  comune  di  Livigno  dall'ambito
territoriale   n.  2,  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per  la  realizzazione  di
una  seggiovia  quadriposto  da parte della societa' Mottolino S.p.a.
(Deliberazione n. V/68601).
(GU n.161 del 12-7-1995)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed  il  relativo  regolamento  di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898  del
26  aprile  1988,  avente  per  oggetto  "Criteri  e procedure per il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29  giugno  1939,
n.  1497,  per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su  aree di
particolare interesse ambientale individuate dalla  regione  a  norma
della  legge  8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del
10 dicembre 1985";
  Richiamata la delibera della  giunta  regionale  n.  22971  del  27
maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenza di estendere i
criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni  ex  art.  7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad  opere  di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Vista  l'istanza  di  stralcio presentata dalla giunta regionale in
data 15 maggio 1995 prot. n. 23311, dalla societa'  Mottolino  S.p.a.
per  la realizzazione di una seggiovia quadriposto su un'area ubicata
nel comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 28, 45, foglio n. 31,
mappali numeri 151, 153,  164,  foglio  n.  33  (per  la  sola  parte
interessata  dall'intervento)  sottoposta  a vincolo paesaggistico in
forza  della  legge  1497/39,   nonche'   gravata   da   vincolo   di
immodificabilita'  ed  inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1-
ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto  ricompresa
nell'ambito  territoriale  n.  2, individuato con deliberazione della
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuta, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento,
diretta al soddisfacimento  di  interessi  pubblici  consistenti  nel
meglio soddisfare le esigenze dell'utenza;
  Vista  la deliberazione comunale espressa in data 4 maggio 1995, n.
62, con la quale si attesta che le opere suddette  sono  conformi  ai
disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile
1988 n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;
  Riconosciuta  la  necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi,
in considerazione dell'esigenza di soddisfare  i  suddetti  interessi
pubblici  ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza
tali che la giunta regionale  non  puo'  esimersi  dal  prenderli  in
esame,  in  ragione  dei problemi gestionali correlati al particolare
regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 2,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare  la  compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato atto che, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto legislativo n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 28, 45, foglio
n.  31, mappali numeri 151, 153, 164, foglio n. 33 (per la sola parte
interessata   dall'intervento)   dall'ambito   territoriale   n.    2
individuato  con  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985;
   2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al  punto
n.  1)  della  presente  deliberazione,  l'ambito  territoriale n. 2,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 24 maggio 1995
                                              Il presidente: ARRIGONI
Il segretario: FERMO