REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995 

  Stralcio  di  un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito
territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione  della   giunta
regionale  n.  IV/3859  del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
una variante della strada denominata Val Viola da  parte  del  comune
stesso. (Deliberazione n. V/68375).
(GU n.162 del 13-7-1995)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed  il  relativo  regolamento  di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898  del
26  aprile  1988,  avente  per  oggetto  "Criteri  e procedure per il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata  alla  giunta regionale in data 23 marzo
1995, prot. n. 14286, dal comune di Valdisotto per  la  realizzazione
di  una variante della strada denominata Val Viola su un'area ubicata
nel comune di Valdidentro (Sondrio), mappali 20,  23,  66,  67,  144,
115,  foglio  38  (per la sola parte interessata dall'intervento), su
area sottoposta a vincolo  paesaggistico  in  forza  della  legge  n.
1497/1939,   nonche'  gravata  da  vincolo  di  immodificabilita'  ed
inedificabilita' temporanea di  cui  all'art.  1-ter  della  legge  8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
2,  individuato  con  deliberazione della giunta regionale n. IV/3859
del 10 dicembre 1985;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuta,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento,   diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici  e
sociali,  consistenti  nel  porre  rimedio  ad  una   situazione   di
intransitabilita' di una strada di notevolissima importanza;
  Riconosciuta  la  necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi,
in considerazione dell'esigenza di soddisfare  i  suddetti  interessi
pubblici  e  sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza
ed urgenza tali  che  la  giunta  regionale  non  puo'  esimersi  dal
prenderli  in  esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al
particolare regime di salvaguardia cui l'area  in  questione  risulta
assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7  della  legge
29  giugno  1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto legislativo n.
40/1993, come modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), mappali 20, 23,  66,  67,
144,  115,  foglio 38 (per la sola parte interessata dall'intervento)
dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al  punto
1)   della   presente  deliberazione,  l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  27  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 18 maggio 1995
                                              Il presidente: ARRIGONI
Il segretario: FERMO