Autorizzazione alla societa' A.N.C.I. servizi - sezione Cimac S.r.l., in Vigevano, a certificare taluni tipi di dispositivi di protezione ricadenti nella direttiva CEE n. 89/686.(GU n.163 del 14-7-1995)
IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE E IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio, relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Visto il decreto 4 febbraio 1994, con il quale la societa' A.N.C.I. servizi - sezione Cimac S.r.l., con sede in Vigevano, corso Brodolini, 19, e' stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE ai sensi della predetta direttiva n. 89/686/CEE per taluni dispositivi di protezione individuale; Vista l'istanza con la quale la predetta societa' richiede l'autorizzazionea certificare ulteriori tipi di dispositivi di protezione individuale; Considerato che la societa' A.N.C.I. servizi - sezione Cimac, possiede i requisiti previsti dall'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE; Considerato che la societa' A.N.C.I. servizi - sezione Cimac ha ottenuto l'accreditamento da parte del Sinal (numero 0005) relativamente alle prove previste dalla direttiva sopra citata; Decretano: Art. 1. 1. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale di cui al decreto 4 febbraio 1994 e' integrato con i seguenti prodotti: Cat. 2: guanti di protezione industriale per impieghi meccanici; guanti da lavoro di cuoio, a 5 dita; guanti di protezione per utilizzatori di motoseghe; guanti di protezione contro rischi meccanici, livelli 2, 3, 4, 5; guanti di protezione per il freddo (fino a XX 50 C); guanti contro l'effetto delle vibrazioni. Cat. 3: guanti di protezione industriale contro aggressioni chimiche; guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi; guanti di protezione contro rischi termici; guanti di protezione per il freddo (oltre XX 50 C). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 1995 Il direttore generale della produzione industriale AMMASSARI Il direttore generale dei rapporti di lavoro CACOPARDI