MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 luglio 1995 

  Autorizzazione alla  societa'  A.N.C.I.  servizi  -  sezione  Cimac
S.r.l.,  in  Vigevano,  a  certificare  taluni tipi di dispositivi di
protezione ricadenti nella direttiva CEE n. 89/686.
(GU n.163 del 14-7-1995)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
                                  E
                 IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI
                 DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475  e, in
particolare l'art. 6, comma  4,  di  attuazione  della  direttiva  n.
89/686/CEE  del  Consiglio,  relativa  ai  dispositivi  di protezione
individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Visto il decreto 4 febbraio 1994, con il quale la societa' A.N.C.I.
servizi  -  sezione  Cimac  S.r.l.,  con  sede  in  Vigevano,   corso
Brodolini, 19, e' stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE
ai   sensi   della   predetta  direttiva  n.  89/686/CEE  per  taluni
dispositivi di protezione individuale;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  predetta  societa'   richiede
l'autorizzazionea   certificare  ulteriori  tipi  di  dispositivi  di
protezione individuale;
  Considerato che la  societa'  A.N.C.I.  servizi  -  sezione  Cimac,
possiede  i  requisiti  previsti  dall'allegato  V  alla direttiva n.
89/686/CEE;
  Considerato che la societa' A.N.C.I. servizi  -  sezione  Cimac  ha
ottenuto   l'accreditamento   da   parte   del  Sinal  (numero  0005)
relativamente alle prove previste dalla direttiva sopra citata;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. L'elenco dei dispositivi di protezione  individuale  di  cui  al
decreto 4 febbraio 1994 e' integrato con i seguenti prodotti:
  Cat. 2:
   guanti di protezione industriale per impieghi meccanici;
   guanti da lavoro di cuoio, a 5 dita;
   guanti di protezione per utilizzatori di motoseghe;
   guanti di protezione contro rischi meccanici, livelli 2, 3, 4, 5;
   guanti di protezione per il freddo (fino a XX 50 ›C);
   guanti contro l'effetto delle vibrazioni.
  Cat. 3:
   guanti di protezione industriale contro aggressioni chimiche;
   guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi;
   guanti di protezione contro rischi termici;
   guanti di protezione per il freddo (oltre XX 50 ›C).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 luglio 1995
                                            Il direttore generale
                                         della produzione industriale
                                                  AMMASSARI
 Il direttore generale
dei rapporti  di lavoro
      CACOPARDI