COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995 

  Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle  tariffe
degli acquedotti.
(GU n.165 del 17-7-1995)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19  ottobre  1944,  n.
347, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale (CIP) e
dei  comitati  provinciali  per  il coordinamento e la disciplina dei
prezzi;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  15
settembre  1947,  n.  896,  contenente  ulteriori disposizioni per la
disciplina dei prezzi;
  Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1968, n. 626, che ha demandato  a  questo  Comitato  l'emanazione  di
direttive  ai fini della determinazione dei settori economici e delle
categorie di beni o servizi relativamente ai quali il CIP  esercitava
le attribuzioni di sua competenza;
  Vista  la propria delibera del 26 giugno 1974 in base alla quale le
tariffe di fornitura dell'acqua per  usi  domestici,  industriali  ed
agricoli  dovevano  essere  stabilite  dai  comitati  provinciali dei
prezzi (CPP) su direttive del CIP;
  Viste le deliberazioni del CIP n. 45 e n. 46 del  4  ottobre  1974,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 ottobre 1974, e n.
26  dell'11  agosto  1975, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290
del 31 ottobre 1975, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986 n.  41,  che
ha  demandato  al  CIP  l'emanazione di direttive per il contenimento
delle tariffe e dei prezzi amministrati;
  Viste le disposizioni intervenute in materia di finanza  locale  ed
in  particolare l'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito nella legge  28  febbraio  1990,  n.  38,  ed  il  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha  soppresso  alcuni  comitati  interministeriali,  tra  il  cui  il
Comitato interministeriale dei prezzi;
  Vista la legge 5 gennaio 1994, n.  36,  recante:  "Disposizioni  in
materia di risorse idriche", che detta una nuova disciplina intesa ad
assicurare  maggiore  efficienza al settore considerato, in un'ottica
integrata del ciclo dell'acqua;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, che, tra l'altro, all'art. 5 trasferisce  a  questo  Comitato  i
poteri  di  indirizzo e di direttiva ai fini della determinazione dei
prezzi e delle tariffe spettanti al CIP e che dispone la soppressione
dei Comitati provinciali dei prezzi di  cui  all'art.  3  del  citato
decreto  legislativo  luogotenenziale  n.  347/1944  e l'attribuzione
delle funzioni residue agli uffici  provinciali  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto l994, n. 507, convertito
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3,
della citata legge n. 36/1994;
  Ritenuto  di adottare direttive per la determinazione delle tariffe
degli acquedotti, nelle more dell'attuazione delle disposizioni della
richiamata legge n. 36/1994;
  Vista  la  nota  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato n. 386469 del 4 aprile 1995;
  Viste  le  indicazioni  in materia di politica tariffaria contenute
nella relazione previsionale e programmatica per il 1995;
  Rilevata l'opportunita',  proprio  in  relazione  alla  evidenziata
transitorieta'  della disciplina prevista dalla presente delibera, di
non   modificare   l'articolazione   tariffaria   individuata   nelle
menzionate  deliberazioni del CIP e di non prendere in considerazione
altri aspetti che potranno trovare piu' adeguata valutazione in  sede
di attuazione della legge n. 36/1994;
  Udite  le  relazioni  svolte  in  seduta  dal  Ministro  dei lavori
pubblici e dal Sottosegretario di Stato all'industria,  commercio  ed
artigianato;
                              Delibera:
  Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13,
14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31
dicembre  1995,  gli  enti interessati e le imprese che gestiscono il
servizio,  nonche'  gli  uffici   provinciali   dell'industria,   del
commercio  e dell'artigianato si attengono alle direttive di cui alla
presente delibera.
1. Determinazione delle tariffe.
  1.1. Ai fini  della  determinazione  della  tariffa  base,  nonche'
dell'articolazione  tariffaria  e  delle  norme afferenti il servizio
continuano   ad   applicarsi,   nel   rispetto   delle   aggregazioni
tariffario-territoriali   esistenti   e   salvo  quanto  diversamente
stabilito  nella  presente  delibera,  i  provvedimenti  CIP   numeri
45/1974, 46/1974, 26/1975, e successive modifiche ed integrazioni.
  1.2.  I costi da considerare per il calcolo della tariffa base sono
quelli relativi  all'esercizio  finanziario  cui  si  riferiscono  le
tariffe,  detratti  i  ricavi diversi da tariffa relativi al medesimo
esercizio, quali allacciamenti, contributi  vari,  interessi  attivi,
quote  mensili  di  utenza di cui al punto 6 del provvedimento CIP n.
45/74. I costi unitari sono ricavati tenendo conto  del  quantitativo
di acqua che si prevede di vendere.
  1.3.  Ai  fini  della  individuazione  dei  costi  di  cui al punto
precedente, per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento  si
tiene conto dei costi annui, al netto di eventuali deficit pregressi,
desumibili  dai  bilanci consuntivi degli esercizi precedenti e degli
incrementi di costi risultanti dal preventivo.
  1.4. I costi di cui al punto 1.2 riguardano  sia  la  gestione  che
l'attivita'  di  investimento, ivi compresi gli oneri di ammortamento
tecnico-finanziario. I valori di  investimento  da  considerare  sono
quelli  strettamente necessari per mantenere la qualita' del servizio
e garantire la normale efficienza degli  impianti:  la  remunerazione
del  "capitale  proprio" investito e' calcolata secondo le prevalenti
condizioni di mercato della  regione  in  cui  sono  localizzati  gli
investimenti e comunque in misura non superiore al 10% lordo.
2. Limitazioni transitorie agli incrementi tariffari.
  2.1.  Per l'anno 1995 gli incrementi tariffari non debbono superare
il tasso di inflazione programmato fissato in 2,5 punti  percentuali.
Puo'  essere  previsto  un  incremento maggiore nell'eventualita' che
debbano essere effettuati gli investimenti di cui al punto 1.4 ed  in
relazione  al  volume  di  detti  investimenti, sino ad un massimo di
ulteriori  5  punti  percentuali  qualora  gli  investimenti   stessi
raggiungano  almeno  1/4  del fatturato previsto per il medesimo anno
1995.
  2.2.  Possono  derogare ai limiti di cui al punto 2.1 gli enti e le
imprese  che,  con  l'incremento  tariffario  cosi'  calcolato,   non
raggiungono le percentuali di copertura minima obbligatoria dei costi
di gestione del servizio stabilito dalle leggi annuali per la finanza
locale e comunque percentuali di copertura di tali costi compresi fra
l'80  e  il 100 per cento del totale. A tal fine si fa riferimento ai
criteri  di  dimostrazione  del  tasso  di  copertura  definiti   dal
Ministero  dell'interno  con  la  circolare  20 dicembre 1994, n. 35,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  7  del  10  gennaio  1995,  e
successive eventuali modificazioni.
3. Proposte di adeguamento tariffario per gli anni antecedenti al
   1995.
  Nel  caso di proposte di adeguamento tariffario deliberate, per gli
anni antecedenti al 1995, entro i termini  stabiliti  dalle  relative
disposizioni   normative   e   non   ancora  definite  alla  data  di
pubblicazione della presente delibera si applicano le disposizioni di
cui al punto 4.
4. Procedure.
  4.1. Gli enti locali e loro consorzi o, se abilitati  per  legge  o
dagli  atti  convenzionali,  gli  enti  gestori  calcolano,  sotto la
propria responsabilita' e nel rispetto delle relative  procedure,  le
nuove  tariffe  sulla  base  dei  criteri di cui ai punti precedenti.
Provvedono inoltre alla pubblicazione delle tariffe stesse sul F.A.L.
o sul  B.U.R.  Le  tariffe  decorrono  dal  1  gennaio  dell'anno  di
riferimento.
  4.2.  L'atto  di  determinazione  delle  nuove  tariffe ed i valori
numerici per  il  calcolo  delle  stesse,  corredati  dalla  relativa
documentazione    giustificativa,   sono   trasmessi   dai   soggetti
interessati all'Ufficio provinciale dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato  (UPICA)  competente per territorio, contestualmente
all'invio in  pubblicazione  dei  nuovi  valori  tariffari.  Per  gli
acquedotti  interprovinciali  o  interregionali e' competente l'UPICA
nella cui circoscrizione territoriale e' ubicata la sede  legale  del
gestore.
  4.3.  L'UPICA  verifica,  anche  a campione, in misura comunque non
inferiore al 10% dei provvedimenti pervenuti relativamente  al  1995,
il   calcolo  della  tariffa  base  e  la  conseguente  articolazione
tariffaria. La verifica e' comunque obbligatoria in tutti i  casi  in
cui  l'ente  o l'impresa che gestisce il servizio ricorra alla deroga
dell'incremento massimo prevista al punto 2.2 e per  le  proposte  di
adeguamento di cui al punto 3.
  4.4. Ai fini di cui al precedente punto 4.3 l'UPICA puo' richiedere
la  documentazione  e le informazioni aggiuntive ritenute necessarie,
nonche' formulare osservazioni fissando il termine di quindici giorni
per  la  presentazione  di  controdeduzioni.  Ove   rilevi   la   non
conformita'  delle  tariffe determinate e pubblicate, l'UPICA diffida
l'ente o l'impresa che gestisce il servizio interessato a provvedere,
entro  i  trenta  giorni  successivi,  ai  necessari  adempimenti  di
rettifica   e   di   conguaglio   con   la  medesima  decorrenza  del
provvedimento da rettificare.
  4.5. Nel caso di comuni serviti da piu' acquedotti, ove gia'  siano
costituite  casse conguaglio prezzi al fine di assicurare a tutti gli
utenti  del  comune  parita'  di  trattamento  tariffario,  le  casse
conguaglio prezzi continuano ad operare presso l'UPICA competente per
territorio.  Nella  citata  fattispecie  le  domande  di  adeguamento
tariffario  sono  presentate  al  suddetto  UPICA, che, valutatane la
congruita', procede alla definizione della tariffa base  unificata  e
della  conseguente  articolazione  tariffaria  unificata  valida  per
l'intero  territorio  del  comune  servito,  operando  le   opportune
compensazioni  tra  i  diversi  acquedotti  mediante la utilizzazione
della  cassa  conguaglio.  Alla  pubblicazione  delle  nuove  tariffe
unificate provvede l'UPICA.
   Roma, 10 maggio 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 27 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 132