MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 luglio 1995 

  Determinazione  del  tasso  di  riferimento  da   applicarsi   alle
operazioni  di  mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali
ai sensi dei decreti-legge 1 luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987,  n.
359,  2  marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67,
per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1995.
(GU n.166 del 18-7-1995)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il proprio decreto del 28 giugno 1995, con il quale e' stato
fissato, per il periodo 1 luglio-31 dicembre  1995,  il  costo  della
provvista  da utilizzarsi per le operazioni di mutuo effettuate dagli
Enti locali e regolate a tasso variabile;
  Considerato che il dato relativo al costo della  provvista  per  le
operazioni  di  mutuo  agli  enti  locali  di cui ai decreti legge n.
318/1986 e n. 359/1987 e' pari all'11,41% e non all'11,52% comunicato
precedentemente;
  Dovendosi, in conseguenza, procedere alla rettifica del  richiamato
decreto ministeriale del 28 giugno 1995;
   Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il  dispositivo  del  decreto  ministeriale n. 564998 del 28 giugno
1995, citato in premessa, e cosi' sostituito:
  "Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1995, il costo della provvista
da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso  variabile
e' pari:
    a)  all'11,40% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1 luglio
1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla
legge 11 marzo 1988, n. 67;
    b) all'11,30% per le operazioni di cui al decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66,  e  relativo decreto ministeriale di attuazione del 28
giugno 1989;
    c) all'11,65% per le operazioni di cui al decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66,  e  relativo decreto ministeriale di attuazione del 26
giugno 1990;
    d) all'11,60% per le operazioni di cui al decreto-legge  2  marzo
1989, n. 66, e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991.
  Al  costo  della  provvista  come  sopra  stabilito  va aggiunta la
commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo  in
cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.
  Resta   inteso   che   la   suddetta   misura   della   commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 luglio 1995
                                      Il direttore generale: PAOLILLO