Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.(GU n.167 del 19-7-1995)
Vigente al: 19-7-1995
Accordo, sottoscritto l'8 aprile 1994, riguardante la "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche", di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770 (in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995), recettivo dell'accordo dell'8 aprile 1994. Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria". Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria". A tutti i Ministeri Gabinetto Direzione generale affari generali e personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'ANIACAP) All'A.N.C.I. 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All'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) Alla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Ufficio del coordinamento amministrativo Dipartimento degli affari generali e del personale Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Ai Ministri senza portafoglio Alle confederazioni e organizzazioni sindacali e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale 1) Quadro normativo. L'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, ha recato una nuova regolamentazione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, diretta - secondo i criteri di cui alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 - al "contenimento", alla "trasparenza" ed alla "razionalizzazione" della fruizione delle predette misure apprestate dall'ordinamento per il sostegno dell'attivita' sindacale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali dotate del requisito della "maggiore rappresentativita' sindacale". A tali fini, i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali dovevano essere determinati "in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri", "previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale". L'art. 54 in questione, nel comma 5, ha precisato altresi' che "contestualmente alla definizione della nuova normativa concernente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche". Lo stesso comma 5 ha precisato anche che fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che recepisce l'accordo sopra citato, "restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. A questa normativa, si e' riferito anche il disposto dell'art. 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica", che ha introdotto ulteriori disposizioni di rilevante modifica della disciplina in materia di aspettative e di permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. In sede parlamentare, contestualmente all'approvazione della legge n. 537/1993, a seguito degli "Ordini del giorno" n. 9/3340/29 della Camera dei deputati e n. 9/1508-8.10 del Senato della Repubblica - accolti dal Governo rispettivamente nelle sedute del 18 e del 22 dicembre 1993 - il Governo si e' impegnato "a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 31 e 32 dell'art. 3" della citata legge n. 537/1993, "non appena realizzato l'accordo" di cui al comma 34 dello stesso art. 3, che dispone di applicare, entro cento giorni, quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, "confermando fino a quel momento l'applicazione delle vigenti disposizioni". Conseguentemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha diramato a tutte le amministrazioni pubbliche la circolare n. 19/1993 del 30 dicembre 1993, con la quale ha chiarito che "fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che recepisce il citato accordo di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 ed all'art. 3, comma 34, della legge n. 537/1993, l'intera materia in argomento resta disciplinata, in via transitoria, dalle disposizioni vigenti in ciascun comparto del pubblico impiego". Nel rispetto del termine di cento giorni, previsto dal citato art. 3, comma 34, della legge n. 537/1993 in data 8 aprile 1994 e' stato sottoscritto l'accordo per la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, con il quale si e' pervenuti all'applicazione, contestualmente, delle disposizioni dell'art. 3, commi 31-34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Nella definizione del predetto accordo sindacale si e' operato dando un'applicazione contestuale delle predette norme, in considerazione che i commi 31 e 32 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 costituiscono un canone interpretativo ed applicativo per la definizione dell'accordo sindacale, previsto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 ed esplicitamente richiamato nel comma 34 dello stesso art. 3 della legge n. 537/1993 (tale specificazione e' espressamente contenuta nelle "Premesse" stesse dell'accordo sottoscritto l'8 aprile 1994). A seguito della sottoscrizione dell'accordo dell'8 aprile 1994, il Consiglio dei Ministri nella seduta tenuta nella medesima data dell'8 aprile 1994 "ha autorizzato il Ministro per la funzione pubblica ad emanare una circolare per dare indirizzi alle amministrazioni pubbliche allo scopo di predisporre l'adempimento del predetto accordo nelle more del suo recepimento in decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". Con circolare n. 9/1994 dell'8 aprile 1994 sono state, quindi, fornite alle amministrazioni pubbliche le necessarie indicazioni "in attesa che il predetto accordo venga recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". Tale circolare ha invitato le amministrazioni pubbliche "a prendere nota dell'inizio della operativita' delle riduzioni stabilite dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 8, dell'accordo" (e cioe' che le riduzioni dei distacchi e dei permessi sindacali diventeranno operative alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo per il primo 25 per cento ed al 15 dicembre 1994, per il secondo 25 per cento, ferma restando per il comparto "Scuola" la riduzione del 50 per cento dei distacchi sindacali al 1 settembre 1994) ed ha precisato che "in coerenza con l'art. 8 del predetto accordo, per consentire il compimento delle procedure di recepimento, la presente circolare trova applicazione, salvo proroga, fino al decorso di quarantacinque giorni dalla nomina del nuovo Governo". Nell'avviare la procedura di recepimento in decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'accordo sottoscritto l'8 aprile 1994, con circolare n. 13/1994 del 23 giugno 1994 si e' proceduto quindi a "prorogare" le indicazioni ed i termini indicati nelle precedenti circolari n. 19/1993 del 30 dicembre 1993 e n. 9/1994 dell'8 aprile 1994 fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo in questione e dei decreti del Ministro per la funzione pubblica, con i quali si sta provvedendo alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali e del monte ore complessivo dei permessi sindacali. La procedura di recepimento in decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del citato accordo dell'8 aprile 1994 ha comportato i seguenti numerosi e complessi adempimenti: intesa della Conferenza permanente Stato-regioni del 2 agosto 1994; preventiva approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 agosto 1994; parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994; approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 ottobre 1994 e contestuale emanazione del medesimo; trasmissione in data 28 ottobre 1994 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministero di grazia e giustizia per il visto del Guardasigilli e per il successivo inoltro alla Corte dei conti; osservazioni da parte dell'organo di controllo sull'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; risposte da parte del Dipartimento della funzione pubblica alle predette osservazioni della Corte dei conti; riunione del 2 febbraio 1995 della sezione di controllo, I collegio, della Corte dei conti; deposito in segreteria in data 24 marzo 1995 della deliberazione n. 41/95 del 2 febbraio 1995 della Corte dei conti - Sezione di controllo, I collegio, dichiarativa di "non luogo a deliberare" in merito al regolamento recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, divenuto pertanto efficace ed esecutivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, come si e' gia' detto, il Ministro per la funzione pubblica - nei previsti trenta giorni e dopo aver sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale - ha dato attuazione ai conseguenti adempimenti ai fini della concreta operativita' della "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche": decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria"; decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria". 2) Istituti oggetto della nuova disciplina: soggetti che possono usufruirne, strutture sindacali legittimate a farne richiesta, procedura per l'autorizzazione, trattamento giuridico ed economico. Nella normativa vigente in materia prima della entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, pur nella sua eterogeneita' di fonti, nella sua stratificazione nel tempo e nella sua diversita' di regolamentazione nei diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, erano previsti e disciplinati soltanto gli istituti dell'aspettativa sindacale retribuita e dei permessi sindacali retribuiti. Gli istituti previsti dalla nuova disciplina recata dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, che realizzano le misure apprestate dall'ordinamento per il sostegno delle attivita' sindacali, sono ora: a) distacchi sindacali retribuiti; b) permessi sindacali retribuiti; c) aspettative sindacali non retribuite; d) permessi sindacali non retribuiti. A) Con riferimento ai "distacchi sindacali retribuiti", la nuova normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e' contenuta, in particolare, negli articoli 2, 5 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770. In base al citato art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994: il preesistente contingente complessivo delle aspettative sindacali e dei permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulati per oltre duecentoventuno giorni lavorativi all'anno, fruibili - "in base alla normativa di fonte legislativa e regolamentare vigente al momento della stipulazione" dell'accordo dell'8 aprile 1994 - in tutte le amministrazioni pubbliche (pari a 5.187 distacchi sindacali) e' stato ridotto del 50% (una ulteriore riduzione del 5% dei distacchi sindacali e' prevista a partire dal 31 dicembre 1997); e' stato determinato il nuovo contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche nel numero di 2.584 (la ulteriore riduzione del 5% decorre, come si e' detto, dal 31 dicembre 1997). Con il citato decreto del 5 maggio 1995, il Ministro per la funzione pubblica ha provveduto: alla determinazione e ripartizione dei 2.584 distacchi sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, sulla base dei criteri indicati nell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 (diversa dimensione ed articolazione organizzativa delle amministrazioni pubbliche, consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato); alla ripartizione dei predetti distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in rapporto al loro grado di rappresentativita' accertata ai sensi della normativa vigente nel pubblico impiego alla data della ripartizione, attribuendo, in ciascuno dei richiamati comparti ed aree, il 90 per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il restante 10 per cento (nei limiti della relativa capienza numerica) alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle minoranze linguistiche tedesca e ladina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1978, n. 58. (Per la separata area di contrattazione della dirigenza medica e veterinaria, i distacchi sindacali devono essere attribuiti soltanto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). Rappresentato quanto sopra si ritiene utile chiarire il concetto dell'istituto del distacco sindacale retribuito, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994. Si premette che sostanzialmente i distacchi sindacali retribuiti coincidono con le aspettative sindacali previste dalla normativa precedente. La nuova denominazione in effetti ha inteso evidenziare che, nel disciplinare la nuova normativa in materia di prerogative sindacali, si e' pervenuti alla riduzione del 50 per cento delle aspettative sindacali fruite complessivamente in base alla previgente normativa, computando, oltre alle aspettative sindacali propriamente dette (che comportano lo svolgimento dell'attivita' sindacale a tempo pieno) anche altri analoghi istituti presenti nella medesima previgente normativa (quali i permessi sindacali annuali ed i permessi sindacali cumulati per oltre duecentoventuno giorni lavorativi all'anno), che nella loro reale utilizzazione consentivano di pervenire nei fatti alla stessa operativita' delle aspettative sindacali. I distacchi sindacali retribuiti, pertanto, comportano lo svolgimento dell'attivita' sindacale a tempo pieno e, conseguentemente, la sospensione dell'attivita' lavorativa per l'intera durata del distacco stesso, che esaurisce i propri effetti - come si ridira' anche nel seguito - al verificarsi della sua scadenza in base ad apposita comunicazione alle amministrazioni interessate e al Dipartimento della funzione pubblica da parte della confederazione o della organizzazione sindacale avente titolo, che a suo tempo ne aveva richiesta l'autorizzazione. Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, i distacchi sindacali possono essere autorizzati soltanto nei confronti di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, che "ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale". Si sottolinea, a tale ultimo riguardo, che lo stesso comma 7 del predetto art. 2 prevede la possibilita' che i distacchi sindacali spettanti alle confederazioni sindacali (e pertanto non anche quelli spettanti alle organizzazioni sindacali) "possono essere utilizzati da dipendenti delle amministrazioni che ricoprono cariche sindacali provinciali, regionali e/o nazionali, anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni" medesime. In questa specifica fattispecie, quindi, ai fini dell'utilizzo del distacco sindacale, non e' obbligatorio che il dipendente di una amministrazione pubblica - che sia dirigente sindacale e che sia posto in distacco sindacale nella quota di spettanza della confederazione sindacale - svolga l'attivita' sindacale esclusivamente nell'ambito della organizzazione sindacale di categoria dell'amministrazione e del comparto di appartenenza, ma puo' essere incaricato - fermo restando i requisiti soggettivi richiesti - anche in attivita' sindacali di competenza della confederazione sindacale richiedente, ovvero - come si e' detto - in altre organizzazioni sindacali di categorie diverse, ma aderenti alla stessa confederazione sindacale. In mancanza di una simile previsione normativa per i distacchi sindacali nella quota di spettanza delle organizzazioni sindacali, e' di tutta evidenza che per tali distacchi sindacali non sussiste la indicata possibilita' di utilizzazione del dirigente sindacale in distacco sindacale in attivita' sindacali che non rientrino in quelle della propria organizzazione sindacale di categoria, e quindi, dell'amministrazione e del comparto di appartenenza. Per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati alla richiesta dei distacchi sindacali, l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede che le relative richieste devono essere presentate alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti pubblici - dirigenti sindacali dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale "aventi titolo". Con questa ultima espressione ci si riferisce ai soggetti sindacali ai quali, in applicazione dei commi 4 e 5 del citato art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, i distacchi sindacali sono attribuiti - per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria - dall'indicato decreto del Ministro per la funzione pubblica. In merito poi, alla procedura di autorizzazione dei distacchi sindacali, tale procedura e' disciplinata nel dettaglio dallo stesso comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994. Le amministrazioni pubbliche, a seguito della richiesta di distacco sindacale di cui si e' detto, "curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il provvedimento di distacco entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta". Si sottolinea al riguardo che il "preventivo assenso" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi di legittimazione al distacco sindacale dei dirigenti sindacali interessati, nonche' alla verifica dei contingenti numerici e dei relativi riparti definiti dal citato decreto del Ministro per la funzione pubblica tra i comparti ed aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego, e tra le confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo. Il "preventivo assenso" in parola "e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta". In merito alla procedura di autorizzazione dei distacchi sindacali retribuiti, al fine di renderla il piu' veloce ed efficace possibile ed evitare che possa verificarsi una limitazione dei diritti e delle conseguenti attivita' sindacali, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inoltrare via telefax, al massimo nei tre giorni successivi alla richiesta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica la richiesta di distacco sindacale avanzata dalla confederazione od organizzazione sindacale avente titolo, in modo che il Dipartimento medesimo possa provvedere, con il tempo utile necessario, alle verifiche di competenza e fornire rapidamente il "preventivo assenso", sulla cui base le stesse amministrazioni pubbliche interessate adotteranno nei termini prescritti i provvedimenti di autorizzazione dei distacchi sindacali retribuiti. Si evidenzia, ancora, che ai sensi dello stesso comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, "entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto" mentre "possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento"; la conferma annuale e la richiesta di revoca devono essere comunicate all'amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale norma, mentre non prevede alcun particolare e necessario provvedimento nel caso della conferma, dispone invece che le predette amministrazioni "adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca". Sempre con riferimento agli aspetti procedurali concernenti le autorizzazioni dei distacchi sindacali retribuiti, si richiama l'attenzione su alcune specificita' che riguardano in particolare il comparto "Scuola" ed il comparto "Regioni-autonomie locali". Per quanto riguarda il comparto "Scuola", l'art. 2, comma 6, ultima parte, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede che "le richieste di distacco e di revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonche' le conferme annuali, devono essere presentate trenta giorni prima della data della formazione delle classi per ciascun anno scolastico". Per quanto riguarda, poi, il comparto "Regioni-autonomie locali", l'art. 2, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede che "ai distacchi sindacali utilizzati nel comparto "Regioni-autonomie locali" si applica il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68" e che "per consentire i relativi adempimenti il Dipartimento della funzione pubblica trasmette copia dei preventivi assensi . . all'ANCI per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle province; all'UNCEM per il personale dipendente dalle comunita' montane; all'Unioncamere per quanto riguarda il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla conferenza dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case popolari". Si ricorda che la citata norma del decreto-legge n. 8/1993 e della legge n. 68/1993 prevede un "fondo annuale di solidarieta' per la ridistribuzione tra comuni, province e comunita' montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui e' concessa l'aspettativa per motivi sindacali" (ora da intendersi "distacco sindacale" a seguito della nuova normativa in esame). Relativamente, al trattamento giuridico ed economico dei distacchi sindacali, si sottolinea che l'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone che "i periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario". L'art. 5, comma 1, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone, inoltre, che i distacchi sindacali "sono retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni". Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 di determinazione e ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili in ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego ed in ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, cessano di operare - come previsto dall'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 - le aspettative sindacali retribuite autorizzate in base alla normativa precedentemente vigente in ciascuno dei predetti comparti ed aree. Con la concreta operativita' della nuova disciplina in materia di distacchi sindacali fruibili in tutte le amministrazioni pubbliche, le confederazioni e le organizzazioni sindacali potrebbero - in relazione alla indicata nuova attivazione della procedura di autorizzazione dei distacchi sindacali - non avere l'agibilita' piena dei predetti distacchi nella fase di prima attuazione della nuova normativa (e cioe' nei primi trenta giorni). Al fine di evitare che in tale fase possa verificarsi una limitazione dei diritti e delle conseguenti attivita' sindacali, il citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 ha disposto che, esclusivamente per la indicata fase transitoria, operi un meccanismo che consenta la immediata operativita' dei distacchi sindacali richiesti dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo in favore di dirigenti sindacali, da comprovare, nella richiesta, con apposita autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e circa il rispetto del contingente numerico assegnato a ciascuna delle predette confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo, fermo restando le verifiche di competenza ed il relativo provvedimento di autorizzazione da adottare dall'amministrazione interessata con la procedura prevista dal comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770; provvedimento che, nel caso di specie e limitatamente ai primi trenta giorni di attuazione della nuova normativa, una volta intervenuto spiega i suoi effetti a far data dalla presentazione della richiesta, come in precedenza specificata, del sindacato avente titolo. B) Con riferimento ai "permessi sindacali retribuiti", la nuova normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e' contenuta in particolare negli articoli 3, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770. In base al citato art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994: il preesistente monte ore complessivo dei permessi sindacali, al netto dei permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulati per oltre duecentoventuno giorni lavorativi all'anno, fruibili - "in base alla normativa di fonte legislativa e regolamentare vigente al momento della sottoscrizione" dell'accordo dell'8 aprile 1994 - in tutte le amministrazioni pubbliche (pari a 3.942.294 ore di permessi sindacali) e' stato ridotto del 50%; e' stato determinato il nuovo monte ore complessivo dei permessi sindacali autorizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche nel numero 1.971.497 ore. Con il citato decreto del 5 maggio 1995, il Ministro per la funzione pubblica ha provveduto: alla determinazione e ripartizione del monte ore complessivo di 1.971.497 ore, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, "in relazione al numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato"; alla definizione, per ciascuno dei predetti comparti ed aree, del rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali "sulla base del numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato". A seguito della definizione del predetto rapporto percentuale operato dal Dipartimento della funzione pubblica, ciascuna amministrazione pubblica e, per il comparto "Scuola", ciascun istituto, scuola e istituzione scolastica, entro trenta giorni dal provvedimento emanato dal Ministro per la funzione pubblica di cui si e' detto, individua il proprio monte ore dei permessi sindacali e lo ripartisce "sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo", tra le stesse organizzazioni sindacali aventi titolo con le modalita' indicate nel comma 10 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994. Quest'ultima ripartizione va effettuata dalle singole amministrazioni (nel comparto "Scuola" da ciascun istituto, scuola e istituzione scolastica) attribuendo il 10% in parti uguali a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella amministrazione ed il restante 90 per cento alle predette organizzazioni sindacali in proporzione al grado di rappresentativita' accertato in base al numero delle deleghe sindacali risultante al 31 gennaio di ogni anno, sino alla definizione di nuovi criteri di rappresentativita' anche elettiva. Rappresentato quanto sopra, si ritiene utile chiarire il concetto dell'istituto del permesso sindacale retribuito, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, sono di volta in volta autorizzati "salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio", dall'amministrazione di appartenenza del dirigente sindacale interessato, per lo svolgimento di una attivita' sindacale limitata ad un preciso arco temporale. Tali permessi sindacali possono essere fruiti da ciascun dirigente sindacale legittimato nel limite del monte ore complessivo spettante a ciascuna organizzazione sindacale avente titolo, e con il duplice limite soggettivo mensile di non piu' di "quattro giorni lavorativi" e, in ogni caso, di non piu' di "24 ore lavorative". Nel comparto "Scuola", "per assicurare la continuita' didattica, evitare aumento di spesa e garantire una equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio", i limiti soggettivi dei permessi sindacali retribuiti sono stabiliti in misura diversa: tali permessi "non possono superare mensilmente tre giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni in ciascun anno scolastico". I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 individuano i dipendenti pubblici che hanno titolo a fruire dei permessi sindacali retribuiti: i rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata ed i dirigenti sindacali non collocati in distacco sindacale (avendone i requisiti soggettivi richiesti). Tali permessi sindacali devono essere utilizzati "per l'espletamento del loro mandato" e "anche per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale". E' da evidenziare che i soggetti sindacali legittimati alla richiesta dei permessi sindacali retribuiti sono le stesse strutture sindacali cui appartengono i dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruirne. Per quanto riguarda, la procedura di autorizzazione dei permessi sindacali retribuiti, tale procedura e' disciplinata nel dettaglio dall'art. 3, comma 5, ultima parte, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994: "i dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali . .. devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio". Si evidenzia, altresi', che il successivo comma 6 del medesimo art. 3, dispone che "e' vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali, giornalieri od orari, in tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria". In merito alla utilizzazione dei permessi sindacali, si richiama l'attenzione sulla specifica disposizione del comma 11 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, in base alla quale "l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali . . deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvedera' ad informare il capo del personale dell'amministrazione". Sempre sotto il profilo procedurale, si richiama nuovamente la particolare attenzione delle amministrazioni in indirizzo sul fatto che, in applicazione del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995, ciascuna amministrazione, sulla base del rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali definito da detto provvedimento, deve individuare entro i successivi trenta giorni "il monte ore dei permessi sindacali da ripartire tra le organizzazioni sindacali aventi titolo. La ripartizione e la definizione del rapporto dipendenti-permessi sindacali sono effettuate sulla base del numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente al provvedimento di riparto". In proposito si e' gia' detto in precedenza degli adempimenti procedurali previsti dal comma 10 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994. Relativamente, infine, al trattamento giuridico ed economico dei permessi sindacali retribuiti, si sottolinea che l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone che "i permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione". L'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone inoltre che i permessi sindacali in argomento "sono retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni". C) Con riferimento alle "aspettative sindacali non retribuite" la nuova normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e' contenuta, in particolare, negli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770. Con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 e' stato esteso al settore del pubblico impiego l'istituto delle "aspettative sindacali non retribuite", disciplinato finora nel solo settore privato dall'art. 31 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"). Il comma 1 del citato art. 4 dispone, infatti, che "i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300". Il concetto dell'istituto delle aspettative sindacali non retribuite, come si e' anticipato, e' lo stesso di quello gia' illustrato per i distacchi sindacali retribuiti. Anche le aspettative sindacali non retribuite, cosi' come i distacchi sindacali, comportano lo svolgimento dell'attivita' sindacale a tempo pieno e, conseguentemente, la sospensione dell'attivita' lavorativa per l'intera durata dell'aspettativa sindacale stessa, che esaurisce i propri effetti - come si dira' anche nel seguito - al verificarsi della sua scadenza in base ad apposita comunicazione alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica da parte della confederazione o della organizzazione sindacale avente titolo, che a suo tempo ne aveva richiesta l'autorizzazione. Ai sensi del riportato comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, le "aspettative sindacali non retribuite" possono essere autorizzate soltanto nei confronti di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, dei decreto legislativo n. 29/1993 "che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali". A differenza dei "distacchi sindacali retribuiti" - per i quali il comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone che possono essere distaccati soltanto i dipendenti pubblici "che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale", in quanto, ai sensi dello stesso art. 2, soltanto tali sindacati partecipano alla ripartizione dei distacchi sindacali in parola - per le "aspettative sindacali non retribuite" l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 richiede che per fruire di tali aspettative sindacali i dipendenti pubblici debbono ricoprire una carica "in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali", senza alcuna specificazione che si debba trattare di sindacati nei cui confronti sia stato accertato il possesso del requisito della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale. Si evidenzia, inoltre, che il citato art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 non dispone alcun limite numerico per le "aspettative sindacali non retribuite", ne', conseguentemente, alcun provvedimento di determinazione e di ripartizione da operarsi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i diversi comparti ed aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per i diversi sindacati operanti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. In merito poi alla procedura di autorizzazione delle "aspettative sindacali non retribuite" tale procedura e' disciplinata nel dettaglio dal comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994: le amministrazioni pubbliche, a seguito della richiesta di aspettativa sindacale non retribuita di cui si e' detto, "curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il provvedimento di aspettativa entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta". Si sottolinea al riguardo che il "preventivo assenso" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi di legittimazione all'aspettativa sindacale non retribuita dei dirigenti sindacali interessati (e non anche, per i motivi gia' detti, dei contingenti numerici, come e' invece previsto per i "distacchi sindacali retribuiti") ed "e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta". Anche in merito alla procedura di autorizzazione delle aspettative sindacali non retribuite si sottolinea la necessita' che le amministrazioni pubbliche in indirizzo inoltrino via telefax, al massimo nei tre giorni successivi alla richiesta, al Dipartimento della funzione pubblica, la richiesta di aspettativa sindacale non retribuita avanzata dalla confederazione o dalla organizzazione sindacale avente titolo, in modo che il dipartimento medesimo possa provvedere, con il tempo utile necessario, alla verifica di competenza e fornire rapidamente il "preventivo assenso", sulla cui base le amministrazioni pubbliche interessate adotteranno, nei termini prescritti, i provvedimenti di autorizzazione delle aspettative sindacali non retribuite. Come per i distacchi sindacali retribuiti, anche per le aspettative sindacali non retribuite e' poi previsto che "entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto" e che "possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento". La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate all'amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, "che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca". Sempre con riferimento agli aspetti procedurali concernenti le autorizzazioni delle aspettative sindacali non retribuite, si richiama la particolare disposizione dell'art. 4, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 riguardante il comparto "Scuola", in ordine al quale - come gia' ricordato anche per i distacchi sindacali retribuiti - e' previsto che "le richieste di aspettativa e di revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonche' le conferme annuali, devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data della formazione delle classi per ciascun anno scolastico". Si richiama, infine, la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, che espressamente dispone che "le aspettative sindacali di cui all'art. 4 .. non sono retribuite ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformita' all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300". In conclusione tali aspettative sindacali - e per la durata delle stesse - non comportano alcuna forma di retribuzione a carico delle amministrazioni pubbliche. D) Con riferimento ai "permessi sindacali non retribuiti", la nuova normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e' contenuta, in particolare, negli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770. Come gia' si e' detto per le aspettative sindacali non retribuite, con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 e' stato esteso al settore del pubblico impiego anche l'istituto dei "permessi sindacali non retribuiti", disciplinato finora nel solo settore privato dall'art. 24 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"). Il comma 3 del citato art. 4 dispone, infatti, che "i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1 (n.d.r. "i rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata") possono fruire - con le modalita' di cui ai commi 5, 6 e 11 dello stesso art. 3 - di permessi sindacali ai sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale, oltre il monte ore determinato ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del citato art. 3". Il concetto dell'istituto dei "permessi sindacali non retribuiti" e', in effetti, lo stesso gia' illustrato per i permessi sindacali retribuiti, con la precisazione che quelli non retribuiti possono essere autorizzati e fruiti "oltre il monte ore determinato ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del citato art. 3" (di cui si e' gia' detto in precedenza), ma soltanto "per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale". Il riportato comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 precisa inoltre che "i permessi sindacali non retribuiti" possono essere fruiti "con le modalita' di cui ai commi 5, 6 e 11 dello stesso art. 3" del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In base a tale precisazione, quindi anche i permessi sindacali non retribuiti - fermo restando quanto gia' chiarito circa la finalizzazione degli stessi ("partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale") ed il superamento del monte ore determinato per i permessi sindacali retribuiti - possono essere giornalieri o orari e devono essere autorizzati di volta in volta, "salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio", dall'amministrazione di appartenenza del dirigente sindacale interessato. Tali permessi sindacali possono inoltre essere fruiti da ciascun dirigente sindacale legittimato con il duplice limite soggettivo mensile di non piu' di "quattro giorni lavorativi" e, in ogni caso, di non piu' di "24 ore lavorative". Nel comparto "Scuola", come si e' gia' detto a proposito dei permessi sindacali retribuiti, i limiti soggettivi - al fine di "assicurare la continuita' didattica, evitare aumento di spesa e garantire una equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio" - sono stabiliti in misura diversa: "non possono superare mensilmente tre giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni in ciascun anno scolastico". E' da evidenziare che i soggetti sindacali legittimati alla richiesta dei permessi sindacali non retribuiti sono le stesse strutture sindacali cui appartengono i dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruirne e cioe' "i rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata". Cio' significa che non tutti i sindacati presenti in una amministrazione pubblica possono richiedere i permessi sindacali non retribuiti, ma soltanto quelli che - ai sensi della normativa vigente per ciascun comparto ed autonoma separata area di contrattazione collettiva del pubblico impiego - hanno "titolo alla contrattazione decentrata". Come per i permessi sindacali retribuiti, anche per i permessi sindacali non retribuiti occorre osservare le stesse procedure di autorizzazione: i dirigenti sindacali che intendono fruire di permessi sindacali non retribuiti devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite le strutture sindacali di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. In merito alla utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti trova applicazione la stessa disposizione di cui si e' gia' detto per i permessi sindacali retribuiti prevista dall'art. 3, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, in base alla quale "l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali . . deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvedera' ad informare il capo del personale dell'amministrazione". Anche per i permessi sindacali non retribuiti si evidenzia che, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, "e' vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali, giornalieri e orari, in tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria". Si richiama, infine, la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, che espressamente dispone che "i permessi sindacali previsti dall'art. 4 .. non sono retribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformita' all'art. 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300". In conclusione, tali permessi sindacali - e per la durata degli stessi - non comportano alcuna forma di retribuzione a carico delle amministrazioni pubbliche. 3. Adempimenti delle amministrazioni. Responsabilita'. L'art. 6 (norma finale) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, ha diverse finalita', prevedendo in particolare una serie di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche e specifiche responsabilita' in caso di inadempimento. Innanzitutto, il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone l'estensione della disciplina di riduzione dei contingenti delle aspettative e dei permessi sindacali in atto - nelle stesse decorrenze e misure realizzate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - alle aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni (Enti lirici ed istituzioni concertistiche, ASI, Unioncamere, ENEA, ANAV, RAI, ICE, CONI, Ente EUR), precisando che dette aziende ed enti sono tenute a comunicare i relativi provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Nel richiamare gli specifici aspetti di responsabilita', di cui si dira' anche in seguito, si resta in attesa di ricevere i provvedimenti con i quali le predette aziende ed enti hanno provveduto ad ottemperare alla indicata disposizione normativa. Il citato art. 6 prevede, poi, a carico delle amministrazioni pubbliche una serie di adempimenti documentali, anche per consentire al Dipartimento della funzione pubblica la pubblicazione dei dati sui distacchi, aspettative e permessi sindacali, in allegato alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione. Per i dati riferiti all'anno 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la direttiva-circolare n. 2/95 del 13 gennaio 1995, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995), integrata dalla direttiva-circolare n. 10/95 del 25 marzo 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 1995). Si e' in attesa che le amministrazioni pubbliche inviino i richiesti dati, con le modalita' indicate in detta direttiva-circolare, evidenziando anche che "nell'allegato alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, sara' particolare cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare - per tutte le conseguenze ed effetti che ne possono discendere circa la valutazione generale della corretta gestione della cosa pubblica - anche l'elenco delle amministrazioni pubbliche inadempienti e di quelle che forniscono dati incompleti". Al riguardo si evidenzia che il comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede, nel caso di mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche, la possibilita' di disporre ispezioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica e una serie di interventi di carattere sanzionatorio (la non autorizzazione alla modifica delle piante organiche, la non autorizzazione alla assunzione di personale, il non trasferimento di personale per mobilita', il non rilascio di assensi preventivi per distacchi sindacali retribuiti e per aspettative sindacali non retribuite), oltre che la personale responsabilita' del funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/94 disciplina, inoltre, la procedura da osservare per la revisione, a domanda della parte pubblica o di quella sindacale, della normativa sulla materia oggetto dell'accordo sottoscritto l'8 aprile 1994 e recepita nello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 (richiesta almeno sei mesi prima della data di scadenza dei primi quattro anni di applicazione della nuova normativa e, successivamente, almeno sei mesi prima di ogni quadriennio). Nel sottolineare, infine, le disposizioni sulla responsabilita' dirigenziale di cui agli articoli 20 e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si mette in evidenza la specifica disposizione contenuta in proposito nel comma 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994: "i dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente. Le eventuali violazioni - conseguenti a dolo o colpa grave - concretano una violazione penale, oltre che responsabilita' disciplinare, e amministrativa-contabile.". Anche l'art. 7 (norme transitorie) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, prevede particolari adempimenti, di carattere transitorio, da parte delle amministrazioni pubbliche. Tali adempimenti riguardano, in sostanza, particolari misure di temporanea tutela dei dipendenti, gia' usufruenti di aspettative sindacali, che riprendono a prestare servizio a seguito della riduzione del numero delle aspettative medesime, intervenuta proprio per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994. Innanzitutto il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede che "il dipendente che riprende servizio a seguito della riduzione del numero delle aspettative retribuite .. puo' essere, a richiesta, trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - a posto disponibile di altra sede della propria o di altra amministrazione dello stesso comparto, quando dimostri di aver svolto attivita' sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta". Tale trasferimento, per esplicita previsione del comma 2 del medesimo art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 "non puo' avere luogo in uffici o amministrazioni che non abbiano proceduto alla ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537". Inoltre, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, "il dipendente trasferito .. e' collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianita' di qualifica e conserva, ove piu' favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto di trasferimento mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici". Si mette, infine, in particolare evidenza la disposizione del comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, in base alla quale "il dipendente trasferito .. non puo' essere discriminato per l'attivita' in precedenza svolta quale dirigente sindacale. Esso non puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con l'attivita' sindacale svolta". I Ministeri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di portare la presente direttiva a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati od associati, con la tempestivita' che il caso richiede e di sollecitare la piu' rapida attuazione della normativa in argomento. Il Ministro: FRATTINI Registrata alla Corte dei conti l'11 luglio 1995 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 245