Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.168 del 20-7-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facolta' di scienze politiche; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Visto le osservazioni espresse dal Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 15 luglio 1994, e condizionate all'approvazione da parte degli organi accademici; Viste le deliberazioni del consiglio di facolta' del 19 aprile 1995, del senato accademico del 10 maggio 1995 e del consiglio di amministrazione del 18 maggio 1995 di adeguamento alle osservazioni del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato nella parte relativa alla facolta' di scienze politiche - corso di laurea in scienze politiche, nei seguenti articoli: L'art. 32 viene sostituito con il seguente testo: "Art. 32. - Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori. Primo anno: 1. Istituzioni di diritto privato; 2. Economia politica; 3. Statistica; 4. Sociologia. Secondo anno: 5. Istituzioni di diritto pubblico; 6. Diritto costituzionale italiano e comparato; 7. Politica economica e finanziaria; 8. Scienza della politica; 9. Storia moderna. Alcuni di tali insegnamenti possono anche essere mutuati da altre facolta'. Ai nove insegnamenti del biennio propedeutico, sopraelencati, lo studente potra' aggiungere non piu' di tre insegnamenti del biennio di specializzazione, indicati dalla facolta' come obbligatori per l'indirizzo da lui prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico sono detratti dal numero degli insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione.". All'art. 33 vengono apportate le seguenti modifiche: Viene soppressa la seguente disciplina: teoria dei sindacati e dei conflitti sociali. Viene modificata la denominazione alle seguenti discipline: storia dell'economia in storia economica; teoria dell'impresa e della societa' industriale in economia industriale; politica monetaria in teoria e politica monetaria; Vengono aggiunte le seguenti discipline: storia della filosofia contemporanea; filosofia delle religioni; analisi del linguaggio politico; storia della filosofia politica; storia dell'Europa occidentale; storia e istituzioni dell'Asia orientale; storia religiosa dell'Oriente cristiano; storia dell'America latina; storia dell'America del Nord; storia dei partiti e dei movimenti politici; storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici; diritto parlamentare; diritto degli enti locali; diritto pubblico anglo-americano; diritto pubblico dell'economia; diritto di famiglia; diritto commerciale; sistema politico italiano; relazioni internazionali; governo locale; analisi delle politiche pubbliche; sociologia dei pocessi culturali; sociologia dell'organizzazione; sociologia dello sviluppo; sistemi sociali comparati; sociologia delle relazioni internazionali; politica sociale; geografia politica; geografia regionale; geografia sociale; cartografia tematica; sociologia dell'ambiente; demografia; elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie; psicologia politica; psicologia commerciale; econometria; economia dell'ambiente; economia aziendale; metodologia e determinazioni quantitative d'azienda; etnologia. L'art. 34 viene sostituito dal seguente testo: "Art. 34. - La facolta' stabilisce annualmente per ciascun indirizzo i quindici insegnamenti da impartire traendoli dall'elenco generale delle materie di cui al precedente articolo. Di tali insegnamenti non meno di quattro e non piu' di sette, indicati dalla facolta', dovranno essere obbligatori per tutti gli studenti di ciascun indirizzo. Gli altri saranno scelti dagli studenti nell'ambito degli insegnamenti stabiliti dalla facolta' per ciascun indirizzo. In via eccezionale eventuali deroghe motivate potranno essere approvate dal consiglio della facolta'.". L'art. 38 viene soppresso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 29 giugno 1995 Il rettore