Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.173 del 26-7-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di data 23 luglio 1993 relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario riguardanti il corso di diploma universitario in metodologie fisiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 di data 23 maggio 1994; Vista la proposta di istituzione del diploma universitario in metodologie fisiche approvata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trento; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 21 aprile 1995; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso con l'inserimento di nuovi articoli ed il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. DIPLOMA IN METODOLOGIE FISICHE Art. 38 (Istituzione e durata del corso di diploma). - Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di addetto alla strumentazione ed al suo uso in laboratori industriali, di servizio e di ricerca. In particolare il corso di diploma fornira' competenze specifiche dirette a: uso corretto di strumentazione fisica, soprattutto nelle sue forme specialistiche, dedicate ed automatizzate; utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati; uso di metodi diagnostici, frutto di applicazioni strumentali delle piu' recenti scoperte scientifiche. La durata del corso di diploma e' stabilita in anni tre. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomati in metodologie fisiche. Art. 39 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro a secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 40 (Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 38 e' riconosciuto affine ai corsi di laurea in fisica, in astronomia ed in scienza dei materiali. Nell'ambito dei corsi affini, la facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici e fermo restando l'equivalenza di due semestralita' ad una annualita' i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi. Art. 41 (Articolazione del corso degli studi). - L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno. Essa e' comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. In ogni caso non meno di 120 per anno devono essere dedicate ad attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attivita' corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni. Art. 42 (Ordinamento didattico). - L'ordinamento didattico che segue e' formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Il piano di studi si struttura in moduli (di non meno di 50 ore) siano essi relativi ad insegnamenti propedeutici ovvero di specialita' e di indirizzo. Nell'affidare un insegnamento la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali puo' deliberare di accorpare 2 moduli in un unico insegnamento di non meno di 100 ore. La formazione di base (19 moduli) Area matematica. Lo studente deve acquisire i concetti di base della analisi matematica e dell'informatica. Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01B, A02B, A03X, A04A) e di informatica (K05B). Sono obbligatori sei moduli da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari: A01C Geometria A02A Analisi matematica A02B Probabilita' e statistica matematica A03C Fisica matematica A04A Analisi numerica K05B Informatica Area fisica. Lo studente deve acquisire i concetti generali della fisica generale, le tecniche di laboratorio, in particolare ottiche, elettroniche ed informatiche ed alcune conoscenze di base della fisica moderna. Sono obbligatori dodici moduli di cui almeno quattro di laboratorio, da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari: B01A Fisica generale B01B Fisica B02A Fisica teorica B03X Struttura della materia B04X Fisica nucleare e subnucleare K01X Elettronica Area chimica. E' obbligatorio un modulo in cui si forniscano alcune informazioni di base di: C03X Chimica generale ed inorganica. Formazione professionale e di indirizzo Sulla base delle esigenze e competenze locali, sei moduli (di cui almeno due di laboratorio) saranno scelti all'interno dei settori disciplinari inizianti con A, B, C, D e K, al fine di specializzare la formazione in uno dei seguenti indirizzi: misure e tecniche fisiche di laboratorio tecniche fisiche dei dispositivi elettronici e optoelettronici tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali fisica sanitaria problematiche fisiche e tecniche computazionali. Per il raggiungimento del monte complessivo di ore indicate all'art. 41, le facolta' possono attivare altri moduli oltre i venticinque indicati. Art. 43 (Esame di diploma). - L'esame di diploma cui lo studente accede dopo aver svolto le attivita' previste all'art. 41 tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso comprende la discussione di un elaborato dallo studente sull'attivita' da lui svolta nell'ambito del laboratorio specialistico del terzo anno e dei corsi specifici dell'indirizzo prescelto. Art. 44 (Regolamento dei corsi di diploma). - I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento sara' riportato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 42. Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati: i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori disciplinari, con le qualificazioni ritenute piu' opportune, quali: I. II. istituzioni, avanzato, progredite, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonche' tutte le altre che giovino a determinare piu' esattamente il livello ed il contenuto didattico: le propedeuticita' di esame; la durata di ciascun corso di insegnamento; la collocazione degli insediamenti nei successivi periodi didattici; le prove di valutazione degli studenti; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trento, 7 luglio 1995 Il rettore: ZUELLI