UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 26 giugno 1995 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.175 del 28-7-1995)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il  piano  triennale  di  sviluppo  dell'Universita'  1991-93
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 ottobre
1991, che  prevede  per  l'Universita'  degli  studi  di  Perugia  la
trasformazione  della  scuola  diretta a fini speciali per assistenti
sociali nel corso di diploma universitario in servizio sociale;
  Visto il decreto ministeriale  23  luglio  1993  (pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   118   del   23  maggio  1994)  contenente
modificazioni all'ordinamento didattico  universitario  relativamente
al corso di diploma universitario in servizio sociale;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
del 16 giugno 1995;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Perugia, approvato e
modificato con i decreti indicati  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli articoli 15 e 16, titolo III, relativi alla facolta' di scienze
politiche, vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli 15 e 16;
dopo  l'art.  23,  sotto il medesimo titolo, vengono inseriti i nuovi
articoli  dal  24  al  31  con  il  conseguente   scorrimento   della
numerazione  degli  articoli  successivi; all'art.   508, titolo XIV,
contenente l'elenco delle  scuole  dirette  a  fini  speciali,  viene
soppressa  la  scuola  per  "assistenti  sociali";  vengono  altresi'
soppressi, sotto il medesimo titolo, gli articoli dal 519 al 527.
                             TITOLO III
                    FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
                              Art. 15.
  La facolta' di scienze politiche conferisce, dopo un corso di studi
della durata di quattro anni, la laurea in scienze politiche e,  dopo
un  corso di studi della durata di tre anni, il diploma universitario
in servizio sociale.
  Titolo di ammissione e' quello previsto dalle leggi in vigore.
                CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE
  Art.  16. - Il corso comprende un biennio propedeutico e un biennio
di specializzazione ordinato in cinque indirizzi:
   politico-amministrativo;
   politico-internazionale;
   politico-sociale;
   storico-politico;
   politico-economico.
                        Biennio propedeutico
  Sono insegnamenti obbligatori:
   1. Istituzioni di diritto pubblico
   2. Diritto costituzionale italiano e comparato
   3. Economia politica
   4. Statistica
   5. Sociologia
   6. Storia moderna
   7. Istituzioni di diritto privato
   8. Storia delle dottrine politiche
   9. Politica economica e finanziaria.
  Lo studente potra' aggiungere  ai  nove  insegnamenti  del  biennio
propedeutico  non piu' di tre insegnamenti obbligatori del biennio di
specializzazione scelto.
  Tali insegnamenti  anticipati  al  biennio  propedeutico  vanno  in
detrazione   dal   numero   degli   insegnamenti   del   biennio   di
specializzazione.
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                        IN "SERVIZIO SOCIALE"
  Art. 24 (Istituzione e durata del corso di diploma universitario in
servizio sociale). - Presso  la  facolta'  di  scienze  politiche  e'
istituito  il  corso di diploma universitario in servizio sociale. Il
corso di diploma ha lo scopo  di  fornire  agli  studenti  conoscenze
adeguate  di  metodi  e  contenuti  culturali  e scientifici volte al
conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale
del servizio sociale.
  In particolare, il corso di diploma fornira' competenze  specifiche
volte  a  prevenire  e  risolvere  situazioni  di disagio di singoli,
gruppi o comunita' nell'ambito del sistema organizzato delle  risorse
sociali;   a   promuovere   e  coordinare  nuove  risorse,  anche  di
volontariato;  a  svolgere  compiti  di  gestione,  organizzazione  e
programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una
diffusione  delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui
diritti degli utenti.
  La durata del corso di diploma e' di tre anni. Al compimento  degli
studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.
  Alla  copertura degli insegnamenti del corso di diploma concorrono,
oltre alla facolta' di scienze politiche, le facolta'  di  magistero,
lettere   e   filosofia,  medicina  e  chirurgia,  giurisprudenza  ed
economia.
  Art. 25 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al  corso  e'
regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli
studi universitari.
  Il  numero  degli  iscritti  a  ciascun  anno di corso e' stabilito
annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio  di  diploma,
in  base  alle  strutture  disponibili, alle esigenze del mercato del
lavoro  e  secondo  i  criteri   generali   fissati   dal   Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di diploma.
  Art.  26  (Corsi  di laurea e diploma affini. Riconoscimenti). - Ai
fini del proseguimento degli  studi,  il  corso  di  diploma  di  cui
all'art.  24 e' riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia,
scienze  dell'educazione  (indirizzo   extrascolastico)   e   scienze
politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).
  Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facolta' riconoscera'
gli  insegnamenti  seguiti  con  esito  positivo,  indicando  laddove
necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo  riguardo
alla  loro  validita'  culturale, propedeutica o professionale per la
formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.
  Art. 27 (Articolazione del corso degli studi e  del  tirocinio).  -
L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 1.500 ore, di
cui  almeno  600 ore di attivita' pratiche di tirocinio professionale
svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il
coordinamento  di  un  assistente   sociale   operante   negli   enti
convenzionati  presso  cui  si  svolge  il tirocinio. Le attivita' di
tirocinio - costitutive  della  formazione  del  servizio  sociale  -
debbono  essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti
pubblici  o  privati,  con  i  quali   saranno   stipulate   apposite
convenzioni.
  L'ordinamento   didattico   formulato  con  riferimento  alle  aree
disciplinari  intese  come  insiemi  di  discipline  scientificamente
affini     raggruppate    per    raggiungere    definiti    obiettivi
didattico-formativi, individuate al  successivo  art.  28,  dove  per
ciascuna  area  e'  previsto  il  numero  minimo  di ore di attivita'
didattica.
  Al fine di facilitare il ricorso a  esperienze  e  professionalita'
esterne  i  moduli  relativi  all'area  professionale potranno essere
affidati ad esperti di servizio  sociale  con  titoli  ed  esperienza
professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.
  Art.  28  (Ordinamento didattico). - Il numero delle annualita' non
puo'  essere  inferiore  a  15  e  superiore  a  18;  e'   consentito
suddividere  ciascuna  annualita'  in  due moduli didattici di durata
semestrale; ogni singola annualita' si articola su almeno 60  ore  di
didattica.
  Le  aree  disciplinari  caratterizzanti  sono  8;  le  prime 6 sono
obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle 2 aree seguenti almeno
una dovra' essere attivata in ciascuna sede.
  Il  piano  di  studi  e'  completato  da  almeno   6   insegnamenti
complementari tutti semestrali.
  1.  Area professionale del servizio sociale - Settori di sociologia
generale (Q05A) e sociologia dei  processi  economici  e  del  lavoro
(Q05C).
  (Almeno 5 moduli annuali)
   Principi e fondamenti del servizio sociale
   Politica sociale
   Metodi e tecniche del servizio sociale
   Organizzazione del servizio sociale
  2.   Area  di  metodologia  delle  scienze  sociali  -  Settori  di
statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A).
  (Almeno 2 moduli semestrali)
   Statistica sociale
   Metodologia e tecnica della ricerca sociale
  3. Area psicologica  -  Settori  di  psicologia  sociale  (M11B)  e
psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A).
  (Almeno 3 moduli semestrali)
   Psicologia sociale
   Psicologia dello sviluppo
  4.  Area  sociologica  -  Settori di sociologia generale (Q05A), di
sociologia dell'ambiente e del territorio  (Q05D),  sociologia  della
devianza  (Q05G),  sociologia  dei  processi  culturali  formativi  e
comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X).
  (Almeno 3 moduli semestrali)
   Antropologia culturale
   Sociologia
   Teoria dei processi di socializzazione
   Sociologia delle relazioni etniche
   Sociologia della famiglia
   Sociologia della devianza
  5.  Area  giuridica  -  Settori  del  diritto  privato  (N01X),  di
istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X),
di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X).
  (Almeno 3 moduli semestrali)
   Nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato
   Diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro
   Diritto pubblico (N09X)
   Diritto penale o diritto e procedura penale
  6.  Area della sanita' pubblica - Settori di medicina legale (F22B)
e di igiene generale ed applicata (F22A).
  (Almeno 2 moduli semestrali)
   Medicina sociale
   Igiene
  7. Area economica - Settori di economia politica  (P01A),  politica
economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C).
  (Almeno un modulo semestrale)
   Istituzioni di economia
   Economia della sicurezza sociale
   Economia pubblica
  8.  Area  delle  scienze  dell'educazione  -  Settori  di pedagogia
generale (M09A) e sociologia dei processi  culturali  e  comunicativi
(Q05B).
  (Almeno un modulo semestrale)
   Pedagogia generale
   Educazione degli adulti
   Sociologia dell'educazione
  9.  Le  discipline  complementari  (tutte  con  modulo  semestrale)
saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali
o  entro  il  seguente  elenco,  fino  a  concorrere  al  numero   di
insegnamenti  scelto  dalla  struttura  didattica  entro i limiti del
comma uno dell'art. 28:
   Criminologia minorile
   Diritto amministrativo
   Diritto del lavoro e della previdenza sociale
   Diritto di famiglia
   Diritto penitenziario
   Diritto regionale e degli enti locali
   Economia aziendale
   Economia del lavoro
   Educazione sanitaria
   Etica sociale
   Lingua inglese
   Economia applicata
   Ordinamento della famiglia
   Pedagogia speciale
   Psichiatria
   Psicodinamica delle relazioni familiari
   Psicologia di comunita'
   Psicologia di gruppo
   Psicopatologia
   Sociologia della comunicazione
   Sociologia della medicina
   Sociologia dell'organizzazione
   Sociologia della salute
   Sociologia della sicurezza sociale
   Statistica
   Storia contemporanea
   Storia del pensiero
   Storia dell'amministrazione pubblica
   Storia delle idee
   Storia delle istituzioni politiche
   Storia economica e sociale del mondo contemporaneo
   Storia sociale
   Teoria e tecnica del colloquio psicologico
  10.  Durante  il  primo  biennio  lo  studente dovra' dimostrare la
conoscenza e la comprensione  di  lingua  straniera  con  particolare
riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le
modalita' di accertamento sono definite dal Consiglio di diploma.
  La   frequenza  alle  lezioni  e  la  partecipazione  al  tirocinio
professionale sono obbligatorie  per  almeno  due  terzi  dell'orario
previsto.  Le attivita' svolte dagli allievi in strutture di servizio
sociale all'estero, possono essere valutate dal Consiglio di  diploma
ai  fini  della  frequenza  del tirocinio professionale. Gli esami di
tirocinio consistono nella discussione di una  relazione  dettagliata
dell'attivita' professionale svolta e documentata.
  All'esame  di  diploma  lo  studente  viene  ammesso solo ove abbia
frequentato i corsi e superato gli esami di  tutti  gli  insegnamenti
caratterizzanti  e  opzionali  e  tenuto  conto della valutazione del
tirocinio professionale.
  Art. 29 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad accertare
la  preparazione  di  base  e  professionale  del  candidato  secondo
modalita'  stabilite dal Consiglio di diploma. L'esame consiste nella
discussione di una dissertazione scritta su un  argomento  di  natura
teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.
 Art.  30 (Regolamento del corso di diploma). - I consigli di diploma
determinano, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento
didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo
con quanto previsto dall'art. 11, comma due, della legge n. 341/1990.
   In  particolare,  nel  regolamento  sara'  indicato il piano degli
studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e  di
area disciplinare di cui all'art. 28.
  Nel piano degli studi saranno almeno individuati:
   i  corsi  ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati)
con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame;
   la  collocazione  degli  insegnamenti   nei   successivi   periodi
didattici (anni o semestri);
   le  prove  di  valutazione  degli studenti e la composizione delle
relative commissioni;
   i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
   le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.
  Art. 31 (Norme transitorie). -  Poiche'  il  corso  di  diploma  in
servizio  sociale  subentra  alla  preesistente scuola diretta a fini
speciali per  Assistenti  sociali,  il  consiglio  di  facolta'  puo'
riconoscere  la  validita'  di  eventuali  esami  sostenuti presso la
scuola ai fini del corso di diploma e di laurea, purche' esistano  le
condizioni di corrispondenza degli insegnamenti.
  Il  presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Republica italiana.
   Perugia, 26 giugno 1995
                                                  Il rettore: CALZONI