MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.173 del 26-7-1995)

   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  17
dicembre  1993  con  effetto  dal  19  aprile  1993,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elmer -  Gruppo
Alenia, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il
periodo dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 27 ottobre 1994 con decorrenza 19
ottobre 1994;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 18
gennaio 1994 con effetto dal 21 marzo 1993, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  C.R.S.,  con  sede in
Ravenna e unita' di Ravenna e S. Biagio di Argenta (Ferrara), per  il
periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 maggio 1993 con decorrenza 29
settembre 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 15524/5 dell'8 luglio 1994;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  21  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 18
gennaio 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Henraux,  con  sede  in
Querceta  di  Serravezza  (Lucca)  e unita' di Querceta di Serravezza
(Lucca), per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con  decorrenza  28
giugno 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto  ministeriale del 1 luglio 1993 con
effetto dal 2 novembre 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Uno a Erre Italia, con sede in Arezzo,
e unita' di Arezzo e S. Zeno (Arezzo), per il periodo  dal  2  maggio
1994 al 1 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 giugno 1994 con decorrenza 2
maggio 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16382 del 21 dicembre 1994;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  17
dicembre  1993  con  effetto  dal  31  maggio  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  S.E.C.  -
Societa'  esercizio  cantieri,  con  sede in Roma e ufficio di Roma e
unita' di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31
maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1994 con decorrenza  1
dicembre 1994;
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio  1995  in  attuazione della
delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato  il  programma
per  crisi  aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale   disposta   con   decreto
ministeriale  del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
I.T.C.  -  Industria  termotecnica  campana, con sede in S. Giorgio a
Cremano (Napoli) e unita' di S. Giorgio a Cremano  (Napoli),  per  il
periodo dal 2 marzo 1992 al 1 settembre 1992.
   Istanza   aziendale   di  proroga  con  decorrenza  2  marzo  1992
presentata il 30 novembre 1992 prima  della  entrata  in  vigore  del
decreto-legge   n.   148/1993   (11   maggio  1993)  convertito,  con
modificazioni, nella legge n. 236/1993;
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con
effetto dal 7 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Solofra, con sede in Solofra (Avellino)
e unita' di Solofra (Avellino), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6
febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16114/2 dell'11 novembre 1994;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 16 marzo  1995,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. D.P.E., con sede in Cellole (Caserta) e unita' di  Sessa
Aurunca  (Caserta),  per  il periodo dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile
1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 21
ottobre 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 12499/21 del 30 novembre 1992;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  30  novembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 17
dicembre 1993  con  effetto  dal  18  gennaio  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Standa, con
sede in Rozzano (Milano) e unita' di Bari  -  strutture  periferiche,
Caltanissetta,  Chioggia  (Venezia),  Manfredonia  (Foggia),  Martina
Franca (Taranto), Milano - strutture periferiche, Palermo  -  filiale
via  R.  Settimo  e  strutture  periferiche,  Pescara,  Porto  Gruaro
(Venezia), Roma - strutture periferiche,  S.  Severo  (Foggia),  sede
Milano  e  Trani  (Bari),  per  il  periodo  dal 18 luglio 1994 al 17
gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1994 con  decorrenza  18
luglio 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Pianelli & Traversa industrie,  con  sede  in
Torino   e   unita'   in  Cascine  Vica  (Torino),  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 17 gennaio 1995 al 16 luglio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 7 febbraio 1995 con decorrenza 17
gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o   sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi & C. prefabbricati,  con  sede
in  Bitetto  (Bari)  e  unita'  in  Bitetto  (Bari),  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 3 marzo 1994 al 1 maggio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 3
marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  F.M.S.  -  Fabbricazione  macchine  utensili
gruppo  Mandelli,  con sede in Rovereto (Trento) e unita' in Rovereto
(Trento),   e'   prorogata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale dal 15 novembre 1994 al 14
maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 15
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Ferdofin siderurgica, con sede  in  Torino  e
unita'  in  Dolce'  (Verona),  e'  autorizzata  la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  1  novembre
1994 al 30 aprile 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 13 dicembre 1994 con decorrenza 1
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane  (Avellino)
e  unita'  in  Montefredane  Prata  P.V.  (Avellino), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 2 gennaio 1995 con decorrenza 1
gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Sipa, con sede in  Sommacampagna  (Verona)  e
unita'  nazionali,  e'  autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  6  dicembre  1994  al  5
giugno 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 6
dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Annovati, con sede in  Frossasco  (Torino)  e
unita'   in   Frossasco   e   Luserna  (Torino),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dall'11 agosto 1994 al 10 febbraio 1995, con esclusione dei
lavoratori in contratto di formazione e lavoro.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 agosto 1994 con decorrenza 11
agosto 1994.
   La corresponsione del  trattamento  disposta,  di  cui  sopra,  e'
prorogata dall'11 febbraio 1995 al 10 agosto 1995, con esclusione dei
lavoratori in contratto di formazione e lavoro.
   Istanza  aziendale presentata il 6 febbraio 1995 con decorrenza 11
febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o   sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia
e unita' in Brescia, e' prorogata la corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  10 gennaio 1995 al 9
luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 10
gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede  in  Siracusa  e
unita'  in  Siracusa,  e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione  salariale  dal  4  luglio  1994  al  3
gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  6 agosto 1994 con decorrenza 4
luglio 1994.
   La corresponsione del  trattamento  disposta,  di  cui  sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 14 gennaio 1995 con decorrenza 4
gennaio 1995.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori dicui all'art. 8,  comma  8-bis,
della legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Micoperi, con sede in  Milano,  e  unita'  in
Milano  e  Ortona  (Chieti),  e'  autorizzata  la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  22  febbraio
1994 al 9 luglio 1994.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 1 marzo 1994, con decorrenza 10
gennaio 1994.
   Decreto   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato   del  9  marzo  1995,  proroga  della  prosecuzione
dell'esercizio di impresa sino al 19 maggio 1995.
   La corresponsione del  trattamento  disposta,  di  cui  sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 5 settembre 1994 al 9 gennaio 1995.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 12 settembre 1994 con decorrenza
10 luglio 1994.
   Decreto   del   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato   del  9  marzo  1995,  proroga  della  prosecuzione
dell'esercizio di impresa sino al 19 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o   sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Trasporti  servizi  triestini, con sede in
Trieste, e unita' in Trieste,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 10 febbraio
1995 al 17 maggio 1995.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1995 con decorrenza 18
novembre 1994.
   Decreto   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato del 12 gennaio 1995, proroga continuazione esercizio
d'impresa dal 18 novembre 1994 al 30 giugno 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta,  di  cui sopra, e'
ulteriormente prorogata dal 18 maggio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1995 con decorrenza 18
maggio 1995.
   Decreto   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato del 12 gennaio 1995, proroga continuazione esercizio
d'impresa dal 18 novembre 1994 al 30 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento straordinario di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1994 n.  643,  convertito  con
modificazioni,  nella  legge  27  dicembre  1994 n. 738 in favore dei
lavoratori dipendenti della  S.p.a.  Bredamenarinibus,  con  sede  in
Bologna,  ed  unita'  produttiva  in Bologna e Quarto Inferiore, fino
all'ultimazione delle procedure previste dall'art. 2,  comma  2,  del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 convertito, con modificazioni,
dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33  e comunque non oltre il 23
febbraio 1995.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi - divisione marmi, con sede in
Rezzato  (Brescia),  e  unita'  in Rezzato (Brescia), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 6 aprile 1994 al 5 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 aprile 1994 con decorrenza 6
aprile 1994.
   Decreto   del   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato  del  6  aprile 1994, prosecuzione esercizio impresa
sino al 14 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  del  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o   sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Cavirivest,  con  sede in Bagnoli di Sopra
(Padova), e unita' in Bagnoli di  Sopra  (Padova),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 14 settembre 1994 al 31 dicembre 1994.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 1
luglio 1994.
   Decreto   del   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato  del  26 agosto 1994, prosecuzione esercizio impresa
sino al 30 giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra,  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 gennaio 1995 al 4 giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1
gennaio 1995.
   Decreto   del   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato  del  26 agosto 1994, prosecuzione esercizio impresa
sino al 30 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero del contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 16 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Industria Ceramica Emiliana, con sede in  San
Donnino  di  Casalgrande  (Reggio Emilia), e unita' di San Donnino di
Casalgrande (Reggio Emilia), e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 28 febbraio
1994 al 27 agosto 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28
agosto 1994 al 27 febbraio 1995.
   I periodi di cui sopra sono autorizzati, ove necessario, anche  in
deroga  al  limite  massimo  di  fruizione  dei trentasei mesi di cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Ciro Bisanti, sede in Napoli e
unita' in Arzano  (Napoli),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1994
al 2 febbraio 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
3 febbraio 1995 al 2 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza   sociale   e'   autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma
8-bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale di previdenza sociale  verifica  il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. IMEC, sede in Sorrento (Napoli) e  unita'  in
Torre  Annunziata  (Napoli),  e'  autorizzata  la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  22  gennaio
1994 al 28 aprile 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
30 maggio 1994 n. 15168.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Thermomec, sede in Vigonza (Padova) e  unita'
in  Vigonza  (Padova), e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  15  aprile  1994  al  14
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale di previdenza sociale  verifica  il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla  Scarl  Cooperativa  Stovigliai,  sede  in  Albisola
Superiore  (Savona)  e  unita'  in  Albisola  Superiore  (Savona), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 5 agosto 1994 al 4 febbraio 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
9 febbraio 1995 al 4 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Zanella, sede in Caldogno (Vicenza) e unita'
in  Caldogno  (Vicenza),  e'  autorizzata   la   corresponsione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 10 agosto
1994 al 9 febbraio 1995.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
10 febbraio 1995 al 9 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale di previdenza sociale  verifica  il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  SA.GE.CO.,  sede  in  Palermo  e  unita'  in
Palermo  -  Roma,  e'  autorizzata  la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  30  agosto  1994  al  28
febbraio 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
1 marzo 1995 al 29 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  SA.GE.CO.,  sede  in  Palermo  e unita' in
Catania,   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale dal 12 settembre 1994 al 11
marzo 1995.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 20 febbraio 1995 n. 16893/4.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
12 marzo 1995 all'11 settembre 1995.
  L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato   a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Manifattura Nuova Giulia, sede in Giulianova
(Teramo)  e  unita'  in  Giulianova  (Teramo),  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
20 luglio 1994 n. 15594/1.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
20 luglio 1994 n. 15594/2.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale di previdenza sociale  verifica  il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Calzaturificio  Delia,  sede  in Firenze e
unita' in Calenzano (Firenze), e' autorizzata la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 21 dicembre
1994 al 20 giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
21 giugno 1995 al 20 dicembre 1995.
   L'Istituto   nazionale   di   previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo  addizionale  di  cui  all'art.  8,  comma
8-bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Maionchi La Metalli Industriale D.M.S., sede
in Guamo di Capannori (Lucca) e unita' in Guamo di Capannori (Lucca),
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 21 aprile 1994 al 20 ottobre 1994.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
21 ottobre 1994 al 20 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Isola Alimenti, sede in Pinerolo (Torino) e
unita' in Barone C.Se (Torino), e' autorizzata la corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 16 novembre
1993 al 15 maggio 1994.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 28 febbraio 1994 n. 15999/1-2.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  R.C.I.  Sud, sede in Baragiano (Potenza) e
unita' in Baragiano (Potenza), e' autorizzata la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dall'8 ottobre
1994 al 7 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Pasotti, sede in Rezzato (Brescia) e unita'
in  Rezzato  (Brescia),  e'   autorizzata   la   corresponsione   del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1994
al 2 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale di previdenza sociale  verifica  il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. New Seci, sede in Milano e unita' in  Lainate
(Milano)  e  Trivolzio  (Pavia), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  14  luglio
1994 al 13 gennaio 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
14 gennaio 1995 al 13 luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. Afferri Giuseppe & Figli, sede in San  Donato
Milanese  (Milano)  e  unita'  in  San  Donato  Milanese (Milano), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale di previdenza sociale  verifica  il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. BED, sede in Carugo (Como) e unita' in Carugo
(Como),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  29 giugno 1994 al 28
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Impresa Scotti & C., sede in Milano e unita'
in Rho (Milano), e' autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  16 maggio 1994 al 15
novembre 1994.
    La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.
  L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato   a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Grafica  92,  sede  in  Milano e unita' in
Vignate (Milano), e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  28 giugno 1994 al 27
dicembre 1994.
    La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995.
  L'Istituto   nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale di previdenza sociale  verifica  il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Il Saio, sede in Lanciano (Chieti)  e  unita'
in   Lanciano   (Chieti),   e'   autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  28  novembre
1994 al 27 maggio 1995.
    La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
28 maggio 1995 al 27 novembre 1995.
  L'Istituto   nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale di previdenza sociale  verifica  il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Lithoprint, sede in Roma e unita' in Roma, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995.
  L'Istituto   nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale di previdenza sociale  verifica  il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Imet Control, sede  in  Genova  e  unita'  in
Genova  e  Taranto,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  29  luglio  1994  al  28
gennaio 1995.
    La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
29 gennaio 1995 al 28 luglio 1995.
  L'Istituto   nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale di previdenza sociale  verifica  il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 16 maggio 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Cogeli, sede in Genova e unita' in Genova, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 4 novembre 1994 al 3 maggio 1995.
  L'Istituto   nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale di previdenza sociale  verifica  il  rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 25 maggio 1995 e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo  dal  4  luglio  1994  della
ditta  S.r.l.  Pulital  pulizie civili e industriali, appaltatrice di
lavori di pulizia presso lo stabilimento di Piombino (Livorno)  della
S.p.a.   Acciaierie   e  ferriere  di  Piombino  in  ristrutturazione
aziendale dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994.
   Parere comitato tecnico: seduta del 21 marzo 1995 favorevole.
   Art. 1, comma 7, della legge n. 451/1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  sottoindicata, addetti in modo prevalente e
continuativo allo  svolgimento  dei  servizi  di  pulizia  presso  lo
stabilimento  di  Piombino  della  S.p.a.  Acciaierie  e  ferriere di
Piombino, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento
della Cassa integrazione guadagni straordinaria  presso  la  societa'
appaltante:  S.r.l. Pulital pulizie civili e industriali, con sede in
Piombino e unita' di Piombino (Livorno), per il periodo dal 4  luglio
1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 16 luglio 1994 con decorrenza 4
luglio 1994.
   Art. 1, comma 7, della legge n. 451/1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   verifica   la
sussistenza  dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19
luglio 1994, n. 451,  nonche'  il  rispetto  del  limite  massimo  di
trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla vigente
normativa.
   Con  decreto  ministeriale  25  maggio 1995 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti
delle  compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e
ramo industriale di Genova, per il periodo dal 1 luglio  1994  al  31
dicembre  1994,  e  per la durata dell'intera sospensione, cosi' come
disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n.  873,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26,
dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4,
del   decreto-legge   22   gennaio   1990,   n.  6,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art.  24  della
legge   28  gennaio  1994,  n.  84,  e  dell'art.  1,  comma  9,  del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sostituisce  ed annulla quello del 21
ottobre 1994, n. 16046.
   Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Novara,
con  sede  in  Novara,  e  unita'  di  Cressa  (Novara)  e Novara, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, dal 18 febbraio 1994 al 17 agosto 1994.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente
prorogata dal 18 agosto 1994 al 17 febbraio 1995.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pavia,
con sede in Pavia e unita' di Pavia, e' prorogata  la  corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 18 maggio  1994
al 17 novembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente
prorogata dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Iso Rivolta, con sede in Conversano (Bari) e
unita'   di   Baggiovara-Conversano   (Bari),   e'    prorogata    la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente
prorogata dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16315/1-2 del 19 dicembre 1994.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.n.c. Omes di E. Silvestri & C., con sede in Reana
del Rojale (Udine) e unita' di Reana del Rojale (Udine), e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, dal 25 gennaio 1994 al 24 luglio 1994.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   Con  decreto  ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Sessa  Pasquale,  con  sede   in   Tortona
(Alessandria)  e  unita'  di  Castronno  (Varese),  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova  intesa,  con   sede   in   Gagliano
Castelferrato  (Enna)  e  unita' di Gagliano Castelferrato (Enna), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, dal 17 novembre 1994 al 16 maggio 1995.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1994,  n.
451.
   Con  decreto  ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Italiana  abbigliamento,  con  sede  in  San
Zenone degli Ezzelini (Treviso) e unita' di San Zenone degli Ezzelini
(Treviso),   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi'  concesso, dal 27 settembre 1994 al 26
marzo 1995.
   La corresponsione del trattamento sopra disposto e'  ulteriormente
prorogata dal 27 marzo 1995 al 25 settembre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  25  maggio 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31,  e'  prorogata  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.c.  a r.l.
Consorzio agrario provinciale di Arezzo, con sede in Arezzo e  unita'
di  Arezzo,  per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995, la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con pari riduzione della durata del trattamento economico
di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento sopra disposto e'  ulteriormente
prorogata dal 21 ottobre 1995 al 20 aprile 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza)
e unita' di Castrovillari (Cosenza), e' prorogata  la  corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 26 aprile  1994
al 25 ottobre 1994.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente
prorogata dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Petit Pierre sud, con sede in Bari e unita'
di  Bari,  Foggia,  Grottaminarda  (Avellino)  e  Pomigliano   d'Arco
(Napoli),    e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso,  dal  5  dicembre  1993  al  4
giugno 1994.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente
prorogata dal 5 giugno 1994 al 4 dicembre 1994.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Precompressi Quaranta, con sede in S. Nicola
La Strada (Caserta) e unita' di S. Nicola  La  Strada  (Caserta),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, dal 2 agosto 1994 al 1 febbraio 1995.
   La corresponsione del trattamento sopra disposto e'  ulteriormente
prorogata dal 2 febbraio 1995 al 1 agosto 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Officine canavesane - Ocsa Degra, con sede in
Favria (Torino), e unita' di Favria e Salassa (Torino), e'  prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.
   La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori  nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  maggio  1994,  n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 in favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Co.El.Mo., con sede in Marcianise (Caserta) e
unita'  di  Marcianise  (Caserta), e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 1 marzo 1994 al
31 agosto 1994.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente
prorogata dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Rolls italiana, con sede in Pianezza (Torino)
e unita' di Pianezza (Torino), e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, dal 22 luglio  1994
al 21 gennaio 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente
prorogata dal 22 gennaio 1995 al 21 luglio 1995.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451, nonche', nei confronti dei sette lavoratori  dipendenti
posti in mobilita' in data 5 agosto 1994.
   Con  decreto  ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. KK imballaggi, con sede in Lesmo  (Milano)  e
unita'   di  Lesmo  (Milano),  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, dal 27 aprile 1994
al 26 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento sopra disposto e'  ulteriormente
prorogata dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 25 maggio 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Scaturchio Giovanni, con  sede  in  Napoli  e
unita'  di  Napoli,  via S. Geronimo alle Monache, 5, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposto e' ulteriormente
prorogata dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.