MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
              il trattamento di integrazione salariale
(GU n.173 del 26-7-1995)

   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 7 novembre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Lasi
lavorazione sistemi, con sede in Brebbia (Varese) e unita' di Brebbia
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di  lavoratori  pari  a  n.  12  unita',  su  un
organico complessivo di n. 71 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Lasi  lavorazione  sistemi,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Subaru
Italia,  con  sede  in  Ala  (Trento) e unita' di Ala (Trento), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da
40  ore  settimanali  a  20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a n.  14  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 29 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Subaru Italia, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 luglio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colle,
con  sede  in  Colle  Val d'Elsa (Siena) e unita' di Colle Val d'Elsa
(Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 12 unita', su un
organico complessivo di n. 77 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Colle,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 12 dicembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morton
International, con sede in Castronno (Varese) e unita'  di  Castronno
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unita', su un organico
complessivo di n. 33 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla   S.p.a.   Morton   International,   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 28 novembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Conceria  Fraschini,  con  sede in Brenta (Varese) e unita' di Brenta
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,   la   riduzione   massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  27  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 4 unita', su un organico complessivo di n. 68 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori    dipendenti   dalla   S.p.a.   Conceria   Fraschini,   a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 24 ottobre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Trafileria  G. Passerini & C., con sede in Dolzago (Como) e unita' di
Dolzago (Como), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 28 unita', su un organico complessivo di n. 163 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafileria G. Passerini  &  C.,  a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 29 agosto 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Henriette  confezioni,  con sede in Castenedolo (Brescia) e unita' di
Castenedolo (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 205 unita', su un organico complessivo di n. 283 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Henriette   confezioni,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana
diesel, con sede in Roma e unita' di  Roma,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  27  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 56 unita', di cui 20 part-time da  25
a  17  ore  medie  settimanali,  su un organico complessivo di n. 195
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana diesel, a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 agosto 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Simon's confezioni, con sede in Bozzolo (Mantova) e unita' di Bozzolo
(Mantova),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 58 unita', su un organico complessivo di n. 60 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori    dipendenti   dalla   S.r.l.   Simon's   confezioni,   a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande
distribuzione  avanzata  G.Di.A.,  con  sede in S. Bovio di Peschiera
Borromeo (Milano), unita'  di  Casaletto  (Milano)  e  San  Bovio  di
Peschiera  Borromeo  (Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33,45
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 944 unita', di cui  94  part-time  a  33,45  ore
medie   settimanali  (part-time  verticale  annuo  con  32  settimane
lavorative su 52); 94 unita'  part-time  da  24  a  20,15  ore  medie
settimanali;  38 unita' da 20 a 17 ore medie settimanali; 2 part-time
da 25 a 21 ore medie settimanali, su un organico  complessivo  di  n.
1077 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Grande  distribuzione avanzata
G.Di.A., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2
e  4,  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Manifatture lane G. Marzotto e figli, con sede in Valdagno (Vicenza),
unita' di Rassina (Arezzo) e Arezzo, per i quali e'  stato  stipulato
un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per diciannove mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  27
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 974 unita', su un  organico  complessivo  di  n.
1.594 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Manifatture lane G. Marzotto e
figli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e
4,  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art.  1,  lettera  c)  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  aprile  1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Puntoverde industria confezioni, con sede in Tavernelle  di  Panicale
(Perugia)  e  unita' di Tavernelle di Panicale (Perugia), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
diciotto  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 25 unita', su un organico complessivo
di n. 29 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Puntoverde industria confezioni, a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 31 ottobre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Spinsanti  packing  bags,  con  sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e
unita' di Grottammare (Ascoli Piceno), per i quali e' stato stipulato
un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  sette  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a n. 17 unita', su un organico complessivo di n. 20
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Spinsanti  packing   bags,   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 31 marzo 1994 al 30 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Da
Neve,  con  sede  in  Ellera Umbra (Perugia) e unita' di Ellera Umbra
(Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  24  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 18 unita', su un organico complessivo di n. 18 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Da  Neve,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Stampacolor,  con  sede in Sassari e unita' di Muros (Sassari), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 32 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 26 unita', su un organico complessivo
di n. 27 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Stampacolor, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Termoelettra,  con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario
di lavoro da 40 ore  settimanali  a  20  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a n. 24 unita', su
un organico complessivo di n. 29 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termoelettra,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 13 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi
Salvadori, con sede in Scandicci  (Firenze)  e  unita'  di  Scandicci
(Firenze),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 16 unita', su un organico complessivo di n. 122 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Salvadori, a corrispondere i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bieffe
medital, con  sede  in  Grosotto  (Sondrio)  e  unita'  di  Calenzano
(Firenze),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 26 unita', su un organico complessivo di n. 397 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Bieffe Medital, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.
Confezioni  Anna,  con  sede  in  Montespertoli (Firenze) e unita' di
Montespertoli (Firenze), per i quali e' stato stipulato un  contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 15 unita', su un organico complessivo di n. 18 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Anna, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Manifattura  del  Matese,  con  sede in Napoli e unita' di Piedimonte
Matese (Caserta), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 223 unita', su un organico complessivo di n. 236 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Manifattura  del   Matese,   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faito
sorgenti minerali, con sede in Castellammare  di  Stabia  (Napoli)  e
unita'  di  Castellammare  di  Stabia  (Napoli), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 27 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 35 unita', su un organico complessivo
di n. 40 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Faito  sorgenti  minerali,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla a r.l.
Coopsud soc. cons., con sede in  Bologna  e  unita'  di  Poggiomarino
(Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unita', su un organico
complessivo di n. 95 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   a   r.l.   Coopsud  soc.  cons.,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irfi,
con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino  (Forsinone),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28.60  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 33 unita',  su
un organico complessivo di n. 206 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Irfi,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 23 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  17  marzo  1994 al 16 marzo 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seleco
con  sede  in  Pordenone  e  unita'  di  Vallenoncello  (Pordenone) e
Campoformido (Pordenone), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi,  la  riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 780 unita', su un organico complessivo di n. 913 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Seleco,  a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti
articoli  1  e  2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4,
comma 1, della legge 19 luglio 1994,  n.  451,  l'Istituto  nazionale
della  previdenza  sociale, verifichera' che i lavoratori interessati
nella  stessa  unita'  produttiva  al  trattamento  di   integrazione
salariale  straordinaria  ed al trattamento di integrazione salariale
da solidarieta' siano  diversi  e  precisamente  individuati  tramite
elenchi  nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1, lettera c) del
decreto ministeriale 23 dicembre 1994,  registrato  dalla  Corte  dei
conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Musilli  prefabbricati,  con  sede in Cassino (Frosinone) e unita' di
Cassino e San Vittore (Frosinone), per i quali e' stato stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 36 unita', su un organico complessivo di  n.  67
unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 16624 del 1 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla   S.r.l.   Musilli   prefabbricati,   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ghergo
autocenter,  con  sede  in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  dodici  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di  lavoratori  pari  a  n.  15  unita',  su  un
organico complessivo di n. 24 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ghergo autocenter, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  F.lli
Tucci,  con  sede  in  Andria (Bari) e unita' di Andria (Bari), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per venti mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 64 unita', su un organico complessivo
di n. 83 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli  Tucci,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.A.G.
Elettronica, con sede in Novara e unita' di Novara, per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 12 unita', su un organico complessivo
di n. 25 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   I.A.G.   Elettronica,    a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.M.T.
Robotics,  con sede in Prato Sesia (Novara) e unita' di Torino, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 50 unita', su un organico complessivo
di n. 76 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.M.T. Robotics, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.
C.E.V.O. di Bionda M. & C. dal 15 dicembre 1994  C.E.V.O.  di  Bionda
A.,  con  sede  in  Bannio  Anzino (Novara) e unita' di Bannio Anzino
(Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 46 unita', su un
organico complessivo di n. 62 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.E.V.O. di Bionda M. & C. dal  15
dicembre  1994  C.E.V.O.  di Bionda A., a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  6  giugno  1994 al 5 giugno 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Barboglio confezioni, con sede in Casale Monferrato  (Alessandria)  e
unita'  di  Casale  Monferrato  (Alessandria),  per  i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 22,40 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 20 unita', su un organico complessivo
di n. 27 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Barboglio   confezioni,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Pedus
service  dussmann - Servizio di pulizia, con sede in Bolzano e unita'
presso Ospedale Molinette di Torino, per i quali e'  stato  stipulato
un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per diciotto mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29,60
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  n.  165 unita', su un organico complessivo di n.
4151 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pedus service dussmann -  Servizio
di pulizia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2  e  4,  nei  limiti  di  cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Martinucci Luigi, con sede in Galatina (Lecce) e unita'  di  Galatina
(Lecce),  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 19 unita', su un
organico complessivo di n. 19 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Martinucci Luigi, a  corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Simonazzi Sud, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario
di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unita',  su
un organico complessivo di n. 29 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Simonazzi Sud, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Meti,
con  sede  in Frosinone e unita' di Apecchio (Pesaro), per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 16 unita', su un organico complessivo
di n. 18 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Meti,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sachs
Boge Italia, con sede in Villar Perosa (Torino) e  unita'  di  Villar
Perosa  (Torino),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 210 unita', su un organico complessivo di n. 222 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sachs Boge Italia, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Nuova
happy  fashion,  con  sede  in  Foligno  (Perugia) e unita' di Spello
(Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,40 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 42 unita', su un organico complessivo di n. 42 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Nuova
Happy  Fashion,  a  corrispondere i particolari benefici previsti dai
commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 luglio 1994 al 20 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Scatolificio Gasperini, con sede in Citta' di  Castello  (Perugia)  e
unita'  di  Citta'  di  Castello  (Perugia),  per  i  quali  e' stato
stipulato  un  contratto  di   solidarieta'   che   stabilisce,   per
ventiquattro  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 46 unita', su un organico complessivo
di n. 53 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Scatolificio  Gasperini,  a  corrispondere  i  particolari   benefici
previsti  dai  commi  2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 gennaio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Cementi della Lucania, con sede in Potenza e unita' di Potenza, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40 ore settimanali a 16,10 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a n. 46 unita', su un organico
complessivo di n. 51 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementi
della  Lucania,  a  corrispondere i particolari benefici previsti dai
commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Cemental, con sede in Genola (Cuneo) e unita' di Genola (Cuneo),  per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario
di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 32 unita',  su
un organico complessivo di n. 35 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.
Cemental, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e  4,  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Telemare, con sede in Pescara e unita' di Pescara,  per  i  quali  e'
stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per sei
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 15 unita', da 26  a  25,2  ore  medie
settimanali per 1 lavoratore pubblicista full-time e da 24 a 16,8 ore
medie   settimanali  per  4  pubblicisti  part-time  su  un  organico
complessivo di n. 25 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Telemare, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e 4, nei limiti di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 18 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.G.S.
di Fracassi Francesco & C., con sede in Avezzano (L'Aquila) e  unita'
di  Avezzano  (L'Aquila), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 26 unita', su un organico complessivo di n. 27 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.G.S.
di Fracassi Francesco & C., a corrispondere  i  particolari  benefici
previsti  dai  commi  2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 luglio 1994 al 7 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Im.Co.R. - Impianti di condizionamento e refrigerazione, con sede  in
Taranto  e  unita'  di  Taranto,  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a n. 32 unita', su un organico complessivo di n. 33
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Im.Co.R.  -  Impianti  di   condizionamento   e   refrigerazione,   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 12 ottobre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Italbox, con sede in Conversano (Bari) e unita' di Conversano (Bari),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per ventisei mesi, la riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 49 unita', su un
organico complessivo di n. 54 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Italbox, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2
e  4,  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 19 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Solfer
componenti,  con  sede  in  Umbertide (Perugia) e unita' di Umbertide
(Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 110 unita', su un organico complessivo di n. 129 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Solfer
componenti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2 e 4, nei limiti di cui al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 19 dicembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iesse,
con sede in Perugia e unita' di Umbertide (Perugia), per i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro  da  40
ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 29 unita', su un organico complessivo
di n. 30 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Iesse,
a  corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Nuova
fagnu's,  con  sede  in  Umbertide  (Perugia)  e  unita' di Umbertide
(Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  28  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 123 unita', su un organico complessivo di n. 141 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova
Fagnu's, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2
e  4,  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova
Sirci, con sede in Gubbio (Perugia) e unita' di Gubbio (Perugia), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario
di lavoro da 40 ore  settimanali  a  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a n. 67 unita', su
un organico complessivo di n. 76 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova
Sirci, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e
4,  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 all'8 agosto 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.
Giovanni  Putignano  e  Figli,  con  sede  in Noci (Bari) e unita' di
Barletta-Corato-Bitonto-Giovinazzo                            (Bari),
Bisceglie-Trani-Molfetta-Andria (Bari), Fragagnano-Taranto (Taranto),
Ostuni-Torre Canna (Brindisi), Ruvo di Puglia-Putignano (Bari), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali  nei  confronti  di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a n. 94 unita', su un organico
complessivo di n. 210 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.
Giovanni Putignano e Figli, a corrispondere  i  particolari  benefici
previsti  dai  commi  2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla M.B.M., con
sede in Collecorvino (Pescara) e unita'  di  Collecorvino  (Pescara),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 97 unita', su un
organico complessivo di n. 97 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla M.B.M., a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Bartoli &  Tosi,  con  sede  in  Montevarchi  (Arezzo)  e  unita'  di
Montevarchi  (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 17 unita', su un organico complessivo di n. 18 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bartoli
& Tosi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4,  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 luglio 1994 al 6 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Euromanifatture, con sede in Teramo e unita' di Monteprandone (Ascoli
Piceno), per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 52 unita', di cui 1 part-time da 25 a
20 ore medie settimanali su un organico complessivo di n. 57 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.r.l.
Euromanifatture,  a corrispondere i particolari benefici previsti dai
commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 28 agosto 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Ditta
Ricamificio Frisullo Agostino, con  sede  in  Castrignano  dei  Greci
(Lecce)  e  unita'  di Borgagne di Melendugno (Lecce), per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
dodici  mesi,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 30 unita', su un organico complessivo
di n. 30 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti   dalla   Ditta
Ricamificio Frisullo Agostino, a corrispondere i particolari benefici
previsti  dai  commi  2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Antonio
Boccuto, con sede in Bitritto (Bari) e unita' di Bitritto (Bari), per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 22 unita', su un
organico complessivo di n. 24 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Antonio
Boccuto, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2
e  4,  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Roby
Style, con sede in Torgiano (Perugia) e unita' di Torgiano (Perugia),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione  massima  dell'orario
di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  22 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 43 unita',  su
un organico complessivo di n. 46 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Roby
Style,  a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4, nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 3 ottobre 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxim,
con sede in Sansepolcro (Arezzo)  e  unita'  di  Citta'  di  Castello
(Perugia),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 190 unita', su un organico complessivo di n. 194 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Maxim,
a  corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 3 ottobre 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Manifattura  di  S.  Giustino,  con  sede  in S. Giustino (Perugia) e
unita' di S. Giustino (Perugia), per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  24
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 97 unita', su un organico complessivo di  n.  99
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.r.l.
Manifattura  di  S.  Giustino, a corrispondere i particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al  successivo  comma  13
dell'art.  5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 26 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Lagorara Servizi Scali Merci, con sede in Grosseto e unita' di Terni,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario
di lavoro da 38 ore  settimanali  a  31  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unita', su
un organico complessivo di n. 109 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Lagorara Servizi Scali Merci, a corrispondere i particolari  benefici
previsti  dai  commi  2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 19 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Generale Prefabbricati, con sede in Citta' della  Pieve  (Perugia)  e
unita'  di  Citta'  della  Pieve  e Bettona (Perugia), per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
ventiquattro  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 52 unita', su un organico complessivo
di n. 54 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Generale  Prefabbricati,  a  corrispondere  i  particolari   benefici
previsti  dai  commi  2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 2 novembre 1993 al 1 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Conceria  Valsesia,  con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unita' di
Varallo Sesia (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  16  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 17 unita', su un organico complessivo di n. 17 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 13674 del 24 novembre 1993.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.
Conceria  Valsesia,  a  corrispondere i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del  decreto-legge  20  maggio   1993,   n.   148,   convertito   con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  5  aprile  1994 al 4 aprile 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.S.
Legatoria  Editoriale  Scarrone,  con  sede  in  Torino  e  unita' di
Grugliasco (Torino), per i quali e' stato stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  31,70  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 22 unita', su un organico complessivo di n. 49 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  L.E.S.  Legatoria   Editoriale
Scarrone, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e  4,  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 28 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAG
Graziano, con sede in  Tortona  (Alessandria)  e  unita'  di  Tortona
(Alessandria),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali
nei  confronti  di  un  numero  massimo  di  lavoratori pari a n. 184
unita', su un organico complessivo di n. 199 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAG Graziano,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  AE
Goetze,  con  sede  in  Alpignano  (Torino)  e  unita'  di  Alpignano
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 66 unita', su un
organico complessivo di n. 388 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  AE  Goetze,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera c) del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. RDB
Edilizia, con sede  in  Pontenure  (Piacenza)  e  unita'  di  Bellona
(Caserta),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  10  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 94 unita', su un organico complessivo di n. 96 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. RDB Edilizia, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Manifattura  Maratea,  con  sede  in  Maratea  (Potenza)  e unita' di
Maratea (Potenza), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 119 unita', su un organico complessivo di n. 119 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Manifattura   Maratea,   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMET -
Impianti elettrici telefonici,  con  sede  in  Perugia  e  unita'  di
Perugia,  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n. 89 unita', su un
organico complessivo di n. 411 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  IMET  -   Impianti   elettrici
telefonici, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2  e  4,  nei  limiti  di  cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa,
con sede in Ponte S. Giovanni (Perugia) e unita' di Ponte S. Giovanni
(Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  12  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 66 unita', su un organico complessivo di n. 114 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Alfa,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 5 novembre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Valtib,  con  sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Citta'
di Castello (Perugia), fraz. Trestina (Perugia), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  di   solidarieta'   che   stabilisce,   per
ventiquattro  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali a 25,30 ore medie settimanali  nei  confronti  di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a n. 70 unita', su un organico
complessivo di n. 87 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Valtib,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Ceramiche Brunelleschi, con sede in Firenze e unita'  di  Capannuccia
(Firenze)  e  Sieci  (Firenze),  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 21
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari a n. 88 unita', su un organico complessivo di n. 101
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Ceramiche   Brunelleschi,   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 29 agosto 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Ceramica  Falcinelli, con sede in Spello (Perugia) e unita' di Spello
(Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  15  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 46 unita', su un organico complessivo di n. 58 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Ceramica   Falcinelli,   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con  modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 marzo 1994 al  6  marzo  1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Fluorsid, con sede in Cagliari e unita' di Assemini (Cagliari), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 82 unita', su un organico complessivo
di n. 90 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Fluorsid,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995:
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  20  settembre 1993 al 19
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a., filiale Upim, con sede in Milano e unita' di Reggio Calabria,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro  fino  ad  un  massimo  di 496 ore, corrispondenti a 75 giorni
lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e  su  singole
giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori, su
un organico di 34 unita';
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  20  settembre 1993 al 19
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.,  magazzino  Upim,  con  sede  in  Milano  e  unita' di Reggio
Calabria, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di lavoro fino ad un massimo di  298  ore,  articolate  su  settimane
intere   di   sospensione   e   su   singole   giornate   lavorative,
riproporzionata in base all'effettiva  articolazione  dell'orario  di
lavoro  individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su
un organico di 34 unita';
    e' autorizzata, per il  periodo  dal  20  settembre  1993  al  19
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti  dalla  La  Rinascente
S.p.a.,  magazzino  Upim,  con  sede  in  Milano e unita' di Nicastro
(Cosenza),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'   che  stabilisce,  per  il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione dell'orario di lavoro  fino  ad  un  massimo  di  545  ore,
articolate  mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana
pari a 11  ore  settimanali,  nei  confronti  di  un  massimo  di  16
lavoratori, su un organico di 27 unita';
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  20  settembre 1993 al 19
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.,  magazzino  Upim,  con  sede  in  Milano e unita' di Nicastro
(Cosenza),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'   che  stabilisce,  per  il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione dell'orario di lavoro  fino  ad  un  massimo  di  346  ore,
articolate  mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana
pari a 6,7 ore settimanali e riproporzionata  in  base  all'effettiva
articolazione  dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 10 lavoratori, su un organico di 27 unita';
    e' autorizzata, per il  periodo  dal  20  settembre  1993  al  19
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti  dalla  La  Rinascente
S.p.a., magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Crotone, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  il  periodo  sopraindicato,  una riduzione dell'orario di lavoro
fino ad un massimo di 616 ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione  e  su  singole  giornate  lavorative corrispondenti a 93
giorni lavorativi di 6,66 ore, nei confronti  di  un  massimo  di  18
lavoratori, su un organico di 23 unita';
    e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  20  settembre 1993 al 19
settembre 1994, la corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a., magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Crotone, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  370  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva articolazione dell'orario di  lavoro  individuale,  nei
confronti di un massimo di 4 lavoratori, su un organico di 23 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in
favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  La  Rinascente
S.p.a., magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4,  nei  limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 16 maggio 1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.A.M.
Gruppo abbigliamento meldolese, con sede in Meldola (Forli') e unita'
di Meldola (Forli'), per i quali e' stato stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali
nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 29 unita',
su un organico complessivo di n. 30 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  G.A.M.  Gruppo   abbigliamento
meldolese,  a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2 e 4, nei limiti di cui al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.