Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia.(GU n.174 del 27-7-1995)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)"; Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991 con i quali e' stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i "Lavori di ristrutturazione, rifacimento, potenziamento dell'acquedotto civico" dell'Azienda servizi municipalizzati del comune di Codogno (Milano) dell'importo complessivo di L. 4.968.000.000; Vista la deliberazione n. 418173200 del 18 ottobre 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di L. 4.471,2 milioni al sopracitato progetto; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica", in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale "le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento"; Visto il progetto stralcio, denominato 7 lotto integrativo, del settembre 1994, a firma del dott. ing. Giorgio D'Agnese, per un importo complessivo di L. 394.426.000, riguardante l'esecuzione di lavori connessi all'attraversamento in cunicolo del parco ferroviario della stazione FF.SS., resisi necessari dalla nuova regolamentazione delle FF.SS. e dagli obblighi imposti dal Regolatore della roggia Guardalobbia, con la quale si propone di utilizzare per le maggiori spese sia le somme derivanti dalle economie di appalto per L. 277.748.000 che un autofinanziamento per L. 116.678.000; Vista la deliberazione n. 12 in data 27 luglio 1992 con la quale la commissione amministratrice dell'Azienda servizi municipalizzati del comune di Codogno (Milano) ha approvato il succitato progetto per un importo complessivo dei lavori di L. 394.426.000; Vista la nota n. 12402 del 24 novembre 1994 con la quale la commissione tecnico-amministrativa regionale ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sul citato progetto; Vista la delibera n. 61701 del 28 dicembre 1994 della giunta della regione Lombardia, con la quale viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, per i citati lavori suppletivi e di variante; Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilita' fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia e' autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto dei "Lavori di ristrutturazione, rifacimento, potenziamento dell'acquedotto civico" dell'Azienda servizi municipalizzati del comune di Codogno (Milano), finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di L. 4.471,2 milioni, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui al progetto denominato 7 lotto integrativo richiamato nelle premesse. Roma, 26 giugno 1995 Il Ministro: BARATTA