MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 giugno 1995 

  Modificazione  alla  tabella  B allegata al decreto ministeriale 17
settembre 1955 concernente l'equivalenza dei titoli  professionali  e
delle qualifiche tra il personale navigante della navigazione interna
ed il personale iscritto nelle matricole della gente di mare.
(GU n.179 del 2-8-1995)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n.  328,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, concernente
l'approvazione del regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della
navigazione (navigazione marittima);
  Vista  la  convenzione  sulle  norme relative alla formazione della
gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla  guardia,  adottata  a
Londra  il  7  luglio 1978, ratificata con legge 21 novembre 1985, n.
739;
  Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1955,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  223  del  27  settembre  1955,  e successive
modificazioni,  con  il  quale,  in  attuazione  dell'art.  521   del
regolamento   per   l'esecuzione   del   codice   della   navigazione
(navigazione   marittima)   sopra   citato,   e'   stata    stabilita
l'equivalenza dei titoli professionali e delle qualifiche di cui agli
articoli  519  e  520  del  regolamento  medesimo,  tra  il personale
navigante della navigazione interna ed il  personale  iscritto  nelle
matricole  della  gente di mare, in servizio di coperta o di macchina
sulle navi adibite ai servizi  pubblici  di  navigazione  comunali  e
provinciali di Venezia;
  Ritenuta l'opportunita' di apportare, ferme restando tutte le altre
disposizioni,  modificazioni  alla  tabella  allegato B al suindicato
decreto  ministeriale  17  settembre  1955,   inserendo   il   titolo
professionale  marittimo  di  meccanico  navale di seconda classe per
motonavi di cui  all'art.  271  del  regolamento  sopra  citato,  non
ricompreso nella tabella medesima;
  Considerata,  inoltre,  la  necessita' di assicurare la regolarita'
dei  servizi  pubblici  di  navigazione  comunali  e  provinciali  di
Venezia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Ferme  restando  tutte  le altre disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 17 settembre 1955, citato  nelle  premesse,  cosi'  come
modificato  con  decreto  ministeriale 27 novembre 1973 e con decreto
ministeriale 27 maggio 1981, al quinto comma della tabella allegato B
annessa al decreto stesso,  dopo  le  parole:  ..  "purche'  dopo  il
conseguimento  del  titolo  abbia effettuato 3 anni di navigazione di
cui uno in servizio di guardia in  macchina  ..",  sono  inserite  le
parole seguenti: "oppure del titolo professionale di meccanico navale
di  seconda  classe  per  motonavi, purche' dopo il conseguimento del
titolo abbia effettuato almeno due anni di navigazione in servizio di
guardia in macchina su motonavi".
  Sempre al quinto comma, le successive parole: .. "(articoli 267, n.
2 e 270, n. 2, lettera a)" .., sono sostituite dalle seguenti parole:
"(articoli 267, comma 3, 270-bis, n. 2, lettera  b),  e  271,  n.  2,
lettera b)".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 giugno 1995
                                             p. Il Ministro: CHIMENTI