Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.179 del 2-8-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la scuola di specializzazione in archeologia; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 7 ottobre 1994; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato, nella parte relativa alla scuola di specializzazione in archeologia, come segue: Art. 428 - Il primo comma viene cosi' modificato: "Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere e storia della facolta' di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali con indirizzo archeologico, nonche' i laureati in architettura". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 11 luglio 1995 Il rettore