Proroga dei termini di cantierizzazione del porto di Molfetta.(GU n.183 del 7-8-1995)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno; Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno; Visto in particolare l'art. 1, comma 9, della richiamata legge n. 488/1992, che demanda al CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, il compito di provvedere alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi compresi nei piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale e' disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento del Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed e' altresi' previsto un sistema di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede fra l'altro la possibilita' di riprogrammare i finanziamenti revocati; Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 la quale, nel riprogrammare l'importo di lire 25 miliardi a favore della regione Puglia per i "Lavori di completamento e potenziamento della diga frangiflutti del porto di Molfetta", ha altresi' previsto, per la cantierizzazione dell'opera, il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera stessa; Considerato che la deliberazione n. 8250 del 7 dicembre 1994, con la quale la giunta regionale della Puglia ha aggiudicato e consegnato i relativi lavori, e' stata impugnata innanzi al TAR Puglia, che ne ha sospeso la esecutivita'; Vista la nota della regione Puglia n. 01/02137 del 12 maggio 1995, con la quale viene chiesta una proroga del termine di cantierizzazione dei lavori, di almeno sessanta giorni, in attesa della pubblicazione della decisione di merito del Consiglio di Stato sul predetto contenzioso; Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Il termine per la cantierizzazione dei lavori del porto di Molfetta, di cui alla propria delibera del 13 aprile 1994, e' prorogato di sessanta giorni a decorrere dalla data di deposito della decisione del Consiglio di Stato di cui alle premesse. Roma, 28 giugno 1995 Il Presidente delegato: MASERA