MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche
   dei  vini  inerente  la  richiesta di modifica del disciplinare di
   produzione della denominazione di  origine  controllata  dei  vini
   "Verdicchio   dei  Castelli  di  Jesi"  e  proposta  del  relativo
   disciplinare di produzione.
(GU n.185 del 9-8-1995)

   Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini "Verdicchio  dei  Castelli  di  Jesi",  ha  espresso  parere
favorevole  al  suo  accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione
del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione  nel
testo di cui appresso.
   Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla normativa proposta di
riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Comitato  nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta  giorni
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 Disciplinare   di   produzione   della   denominazione   di  origine
controllata del vino "Verdicchio dei Castelli di Jesi"
                               Art. 1.
 
   La denominazione di origine controllata "Verdicchio  dei  Castelli
di  Jesi"  e'  riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente  disciplinare  di  produzione.  Tali
vini sono i seguenti:
    Verdicchio dei Castelli di Jesi;
    Verdicchio dei Castelli di Jesi, Riserva;
    Verdicchio dei Castelli di Jesi, Spumante;
    Verdicchio dei Castelli di Jesi, Passito;
    Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico;
    Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Riserva;
    Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Superiore.
 
                               Art. 2.
 
   I  vini  a  denominazione  di  origine "Verdicchio dei Castelli di
Jesi" devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio.
   Possono concorrere altri vitigni a bacca  bianca  raccomandati  od
autorizzati   nelle   province  di  Ancona  e  Macerata  raggiungendo
congiuntamente o singolarmente la percentuale massima del 15%.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Verdicchio  dei Castelli di Jesi" ricade nelle province
di Ancona e Macerata ed e' cosi' delimitata:
    parte  dal   punto   di   incontro   dei   confini   dei   comuni
Filottrano-Jesi-Cingoli  e  segue, all'immissione del Fosso Umbricara
sul  Musone,  il  fiume  Musone  sino  ad  incontrare  la   localita'
Castreccioni.  Di  qui  prende la direttrice Castreccioni-Palazzo per
poi  percorrere  la  strada  provinciale, che passa per Palazzo, sino
alla localita'  Annunziata,  quindi  imbocca  la  strada  che,  dalla
localita' Annunziata, percorre la zona di S. Lorenzo sino alla strada
Apiro-Poggio  S.  Vicino  in  prossimita'  di Casa Tosti a quota 280.
Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale  di
Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio
S.  Vicino  sino  al  confine  comunale  di  Serra S. Quirico, poi il
confine comunale tra Serra S. Quirico e  Poggio  S.  Vicino  sino  al
confine  comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e
Serra S. Quirico sino al cimitero di S. Elia (nei pressi dell'imbocco
della strada per la frazione Grotte) e da questo punto  si  inserisce
indi   sulla   strada   Domo-Serra   S.  Quirico  che  percorre  sino
all'incrocio con la statale 76.  Segue  la  statale76  sino  a  Borgo
Stazione  di  Serra  S.  Quirico,  passa  poi attraverso le localita'
Trivio, Vado, Colle di Corte,  Montefortino,  Palazzo  e  Montefiore,
seguendo  la  strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone
di Suasa e poi, in prossimita' della fattoria  Ruspoli,  incontra  il
confine  provinciale  Ancona-Pesaro.  Percorre  tale  confine sino al
confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine comunale
di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed  Ostra
per  poi  immettersi  al  suo incontro, sulla strada che passa per S.
Gregorio, Pianello e S. Maria Apparve e raggiunge Ostra.  Percorre la
strada da Ostra per Massa sino al torrente Tripozio che segue sino al
confine comunale tra Senigallia e  Morro  d'Alba.    Prosegue  quindi
lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro
d'Alba-Monte S. Vito, Monte S. VitoS. Marcello, S. Marcello-Monsano e
S.  Marcello-Jesi. Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi
ed i comuni di Maiolati, Spontini,  Castelbellino,  Monteroberto,  S.
Paolo  di  Jesi,  Staffolo  e  Cingoli sino a ricongiungersi al fiume
Musone.
   L'uso della  menzione  "Classico"  per  il  vino  "Verdicchio  dei
Castelli   di  Jesi",  e'  riservata  al  vino  prodotto  nella  zona
originaria piu' antica. Tale zona e' costituita da quella  delimitata
dal  presente  articolo  con  l'esclusione  dei  territori posti alla
sinistra del fiume Misa e dei territori  appartenenti  ai  comuni  di
Ostra e di Senigallia in provincia di Ancona.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  a   denominazione   di   origine   controllata
"Verdicchio  dei  Castelli di Jesi" devono essere quelle tradizionali
della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura,  devono  essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata la
forma di allevamento a pergola detta "tendone".
   E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita  l'irrigazione
di  soccorso,  prima della invaiatura, per non piu' di due interventi
nel periodo primaverile-estivo.
   I  vigneti  impiantati  successivamente  all'entrata in vigore del
presente  disciplinare,  (nuovi  e  reimpianti)  dovranno  avere  una
densita' di almeno 2200 ceppi per ettaro.
   Le  rese  uva  per  ettaro  per  tutte  le  tipologie  dei  vini a
denominazione di origine  controllata  "Verdicchio  dei  Castelli  di
Jesi", di cui all'art. 1, sono quelle di seguito specificate:
 
                                                    Resa uva/Ha
   Vino                                             (tonnellate)
     -                                                    -
Verdicchio dei Castelli di Jesi.............             14
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Riserva....             11
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico...             14
Verdicchio dei Castelli di Jesi,
  Classico Superiore........................             11
Verdicchio dei Castelli di Jesi,
  Classico Riserva..........................             11
 
   A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese
dovranno  essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% i limiti  medesimi.  Qualora
tali  limiti  vengano superati, tutta la produzione non avra' diritto
alla denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di
Jesi".
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non  deve  essere  superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma
non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di  origine
controllata;  oltre  il  75%  decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto; pertanto la  resa  massima
ettaro/ettolitro  di  vino  non  deve essere superiore a 98 hl per il
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" e per il "Verdicchio  dei  Castelli
di  Jesi,  Classico",  mentre  per le tipologie "Riserva", "Classico"
"Superiore" e "Classico Riserva" non deve essere superiore a 77 hl.
   La resa media per ceppo e'  di  6,4  kg  per  il  "Verdicchio  dei
Castelli  di  Jesi" e "Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico" e 5
kg per le  tipologie  "Riserva",  "Classico  Superiore"  e  "Classico
Riserva".
   La  regione  Marche,  sentite  le organizzazioni di categoria, con
proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto
delle condizioni ambientali e  di  coltivazione,  puo'  stabilire  un
limite  massimo  di  produzione per ettaro inferiore a quello fissato
dal  presente  Disciplinare,  dandone  immediata   comunicazione   al
Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di
origine.
 
                               Art. 5.
 
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
nell'interno dei comuni il cui territorio  rientra,  in  tutto  o  in
parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
   Tuttavia,  tenuto  conto  di  alcune situazioni tradizionali della
zona, e' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine dei vini - di consentire, su  motivata
richiesta,  la  vinificazione  dei  vini  "Verdicchio dei Castelli di
Jesi" a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di
Ancona e Macerata  dimostrino  di  aver  effettuato  tradizionalmente
operazioni  di  vinificazione  dei  vini  a  denominazione di origine
controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi", prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
   Le  uve  destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a
denominazione di origine i  seguenti  titoli  alcolometrici  volumici
naturali complessivi minimi:
 
   Vino                                              Vol. %
     -                                                  -
Verdicchio dei Castelli di Jesi.............          10.5
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Riserva....          11.5
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico...          10.5
Verdicchio dei Castelli di Jesi,
  Classico Superiore........................          11.5
Verdicchio dei Castelli di Jesi,
  Classico Riserva..........................          11.5
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Spumante...           9.5
Verdicchio dei Castelli di Jesi, Passito....          14.0
 
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche.
   E' ammessa la correzione sia con mosti concentrati prodotti da uve
della zona di produzione, sia con mosti concentrati rettificati.
 
                               Art. 6.
 
   I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Verdicchio dei
Castelli di Jesi",  all'atto  della  immissione  al  consumo,  devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
  Verdicchio dei Castelli di Jesi:
    colore: paglierino tenue;
    odore: delicato caratteristico;
    sapore:   asciutto,   armonico,   con   retrogusto  gradevolmente
amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%;
    acidita' totale: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  Verdicchio dei Castelli di Jesi, Riserva:
    colore: paglierino tenue;
    odore: delicato caratteristico;
    sapore:   asciutto   armonico,   con   retrogusto   gradevolmente
amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5%;
    acidita' totale: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco minimo: 17 per mille.
  Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico:
    colore: paglierino tenue;
    odore: delicato caratteristico;
    sapore:    asciutto   armonico   con   retrogusto   gradevolmente
amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%;
    acidita' totale: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Superiore:
    colore: paglierino;
    odore: delicato caratteristico;
    sapore:   asciutto   armonico   con   retrogusto    gradevolmente
amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo 12%;
    acidita' totale: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
  Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Riserva:
    colore: paglierino;
    odore: delicato caratteristico;
    sapore:    asciutto   armonico   con   retrogusto   gradevolmente
amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 12,5%;
    acidita' totale: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Il vino "Verdicchio dei Castelli di Jesi", puo'  essere  designato
in  etichetta  con  la  menzione "Riserva" se deriva da uve aventi le
caratteristiche previste nel precedente  art.  2  e  sia  immesso  al
consumo  con  un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5%
ed abbia superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno
ventiquattro mesi di cui almeno sei in bottiglia.
   L'invecchiamento decorre dal 1 dicembre  dell'anno  di  produzione
delle uve.
   La  menzione  "Riserva"  non  puo'  essere aggiunta alla qualifica
"Superiore". I vini "Verdicchio dei Castelli di Jesi"  e  "Verdicchio
dei  Castelli  di  Jesi,  Classico"  possono  essere  confezionati in
recipienti delle capacita' previste dalla vigente normativa.
   Per l'immissione al consumo dei vini "Verdicchio dei  Castelli  di
Jesi, Riserva", "Verdicchio dei Castelli di Jesi, Classico Superiore"
e  "Verdicchio  dei  Castelli di Jesi, Classico Riserva" sono ammessi
soltanto recipienti di vetro, della capacita' di litri: 0.375, 0.500,
0.750, 1.50, 3.00.
   Per tutti e' obbligatoria la chiusura con tappo a sughero.
 
                               Art. 7.
 
   La denominazione di origine controllata "Verdicchio  dei  Castelli
di  Jesi"  puo'  essere  utilizzata  per  designare  il vino spumante
ottenuto con mosti o  vini  che  rispondano  alle  condizioni  ed  ai
requisiti previsti dal presente disciplinare.
   Le  operazioni  di  elaborazione  di  detti  mosti  o  vini per la
produzione dello spumante  possono  essere  effettuate  in  tutto  il
territorio della regione Marche.
   Le  uve  destinate  alla produzione del vino base spumante, devono
avere un titolo alcolometrico naturale minimo di 9,5 gradi.
   La menzione aggiuntiva "Riserva", potra'  essere  utilizzata  dopo
almeno nove mesi di permanenza sulle fecce.
 
                               Art. 8.
 
   Alla denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli
di  Jesi"  e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno  l'acquirente.
E'   consentito   altresi'   l'uso   di   indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni,  fattorie,  zone,
aree,  localita'  e  mappali,  compresi  nella  zona  delimitata  nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le  uve  da
cui  il  vino  cosi'  qualificato  e' stato ottenuto. Sulle bottiglie
contenenti il vino "Verdicchio dei Castelli di Jesi",  puo'  figurare
l'annata   di  produzione  delle  uve.  Tale  indicazione  e'  sempre
obbligatoria  per  il  vino  designato   con   menzione   "Classico",
"Superiore" e "Riserva".
 
                               Art. 9.
 
   Le  uve idonee alla produzione dei vini a denominazione di origine
"Verdicchio dei Castelli  di  Jesi"  possono  essere  destinate  alla
produzione  del  tipo  "Passito"  seguendo  il tradizionale metodo di
vinificazione che prevede in particolare quanto segue:
    l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve essere
protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore
al 23%;
    la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore
al 45%;
    l'immissione al consumo del  "Verdicchio  dei  Castelli  di  Jesi
Passito"  non puo' avvenire prima del dicembre dell'anno successivo a
quello di produzione delle uve;
    al termine del periodo di invecchiamento il prodotto  deve  avere
un  titolo  alcolometrico  minimo  complessivo di 14% vol. fino ad un
massimo complessivo di 19% vol.;
    l'invecchiamento  deve  avvenire  all'interno   della   zona   di
vinificazione delle uve di cui agli articoli 3 e 5;
    il   "Verdicchio   dei   Castelli   di  Jesi  Passito",  all'atto
dell'immissione   al   consumo   deve    presentare    le    seguenti
caratteristiche:
     colore: dal paglierino intenso all'ambrato;
     odore: caratteristico, intenso;
     sapore: armonico, vellutato caratteristico;
     titolo  alcolometrico volumico minimo complessivo di 15% vol. di
cui almeno 12% svolti;
     estratto secco netto minimo: 18 per mille.
 
                              Art. 10.
 
   I conduttori iscritti all'albo dei vigneti della denominazione  di
origine  controllata  "Verdicchio  dei  Castelli di Jesi", in sede di
vendemmia possono rivendicare alla camera di commercio  territoriale,
le seguenti tipologie: Verdicchio dei Castelli di Jesi Verdicchio dei
Castelli  di  Jesi Classico, Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva,
Verdicchio  dei  Castelli  di Jesi Classico Superiore, Verdicchio dei
Castelli di Jesi Classico Riserva, Verdicchio dei  Castelli  di  Jesi
Passito  e  Verdicchio  dei  Castelli di Jesi Spumante. E' consentita
altresi' la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti dell'art.  7
della legge n. 164/92.