Criteri per l'assegnazione dei lavoratori della regione Campania ai progetti approvati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232.(GU n.186 del 10-8-1995)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Premesso che nella regione Campania, con il decreto ministeriale 18 aprile 1995, emanato ai sensi del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, non convertito nei termini e successivamente reiterato con il decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, sono stati assegnati 45.476 milioni di lire per progetti di lavori socialmente utili rivolti a un numero di 17.891 lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1994 risultavano privi di trattamenti di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale e non avessero piu' titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti; Considerato che alla data del 28 giugno 1995 la sottocommissione costituita nell'ambito della commissione regionale per l'impiego ai sensi delle norme vigenti ha approvato nelle sedute del 22, 26, 30 maggio 1995, e 19 giugno 1995, n. 151, progetti per l'utilizzazione di fondi complessivi di 22.722 milioni per 2.779 lavoratori; Rilevato che alla data del 28 giugno 1995 da parte delle sezioni circoscrizionali sono stati avviati appena tredici lavoratori secondo i criteri stabiliti dalla delibera C.R.I. del 5 aprile 1995, n. 137, e quindi in numero scarsamente significativo rispetto ai progetti approvati; Atteso che nella riunione C.R.I. del 24 giugno 1995 e' emersa la difficolta' amministrativa di applicare puntualmente e celermente i criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti decisi dalla succitata delibera C.R.I. del 5 aprile 1995, n. 137; Tenuto conto della specificita' dell'emergenza occupazionale esistente nel territorio campano; Atteso che l'art. 1, lettera e), del decreto-legge n. 232/1995 prevede che il Ministro disponga modalita' straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili adottando specifici criteri; Decreta: I criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti approvati ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, per gli effetti del comma 5 del medesimo art. 1 sono nell'ordine: 1) possesso di capacita' non incompatibili con i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti; 2) residenza nel comune ove si svolgono i lavori socialmente utili; 3) carico familiare; 4) eta' piu' elevata. Roma, 1 luglio 1995 Il Ministro: TREU