MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 28 luglio 1995, n. 21 

  Disposizioni riguardanti le  linee  guida  per  l'elaborazione  dei
manuali  volontari  di corretta prassi igienica in materia di derrate
alimentari.
(GU n.186 del 10-8-1995)
 
 Vigente al: 10-8-1995  
 

1. CAMPO D'APPLICAZIONE.
  Le  disposizioni  riportate  sono  destinate alle organizzazioni di
operatori del settore che intendono elaborare un manuale di  corretta
prassi  igienica  nel  quadro della direttiva 93/43/CEE del Consiglio
relativa all'igiene delle derrate alimentari.
2. RIFERIMENTI.
2.1. Direttiva igiene 93/43/CEE del 14 giugno 1993, pubblicata  sulla
Gazzetta  Ufficiale  della  CE il 19 luglio 1993, relativa all'igiene
delle derrate alimentari.
2.2. Linee guida per  l'applicazione  del  sistema  dell'analisi  del
rischio  -  Punti critici di controllo (HACCP) del Codex alimentarius
(Alinorm 93/13A, allegato 2), 20a sessione della Commissione  FAO/OMS
del Codex alimentarius Ginevra 28 giugno 1993.
3. DEFINIZIONI.
  Ai fini della presente circolare si intende per:
3.1. Igiene dei prodotti alimentari.
  Tutte   le   misure   necessarie   per  garantire  la  sicurezza  e
l'integrita' dei prodotti alimentari.
3.2. HACCP.
  Sistema che permette di individuare il o i pericoli  specifici,  di
valutarli e di stabilire le misure preventive per controllarli.
3.3. Analisi dei rischi.
  Procedura  che  ha  lo  scopo  di individuare i potenziali pericoli
significativi, dove la significativita' e' data dalla combinazione di
due fattori: la probabilita'  che  il  pericolo  si  verifichi  e  la
gravita' del danno.
3.4. Pericolo.
  Fonte  potenziale  di  contaminazione di natura biologica, fisica o
chimica tale da ledere la salute del consumatore.
3.5. Gravita'.
  Importanza del pericolo.
3.6. Rischio.
  Probabilita' che un pericolo di contaminazione si verifichi.
3.7. Punto a rischio.
  Punto, fase o procedura in  cui  e'  possibile  che  si  verifichi,
aumenti   o   persista   un   pericolo   relativo  alla  sicurezza  e
all'integrita' di un prodotto alimentare.
3.8. Controllare.
  Eseguire  un'operazione  per  prevenire,  eliminare  o  ridurre  il
pericolo per la salute.
3.9. Controllo.
  Modalita' di esecuzione di un'operazione o di una procedura.
3.10. Punto di controllo.
  Punto,  fase  o procedura che, una volta controllati, consentano di
garantire la sicurezza igienica dell'alimento.
3.11. Punto critico di controllo (a).
  Punto, fase o procedura in cui e' necessario e possibile esercitare
un'azione di controllo al fine di prevenire, eliminare o  ridurre  ad
un  livello  accettabile  un  pericolo  relativo  alla  sicurezza  ed
integrita' igienica di un prodotto alimentare.  I  punti  critici  di
controllo  sono  definiti  da  ciascuna  azienda  specifica  sotto la
propria responsabilita'.
4. MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA (b).
  I  manuali  di  corretta  prassi  igienica  sono  dei  documenti di
applicazione volontaria, evolutivi,  concepiti  dagli  operatori  del
settore alimentare per aiutarli a rispettare la direttiva 93/43/CEE.
  I  manuali  di  corretta  prassi  igienica  prendono  in  esame una
metodologia di analisi dei  rischi  e  di  individuazione  dei  punti
critici  di  controllo.  Essi  possono  avere uno o piu' dei seguenti
quattro obiettivi:
    a) individuare, a partire da un'analisi dei rischi, i  principali
pericoli,  i  rischi  connessi,  e  determinare  i relativi mezzi per
controllarli, specifici del settore considerato;
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    (a) Nel caso in cui non sia  possibile  esercitare  un'azione  di
controllo,  e'  opportuno  considerare la procedura o l'operazione ad
uno  stadio  ulteriore,  al  fine  di  introdurre  un  punto  critico
controllabile.
    (b)  Il  manuale  di  corretta  prassi  igienica propone mezzi di
controllo appropriati. Gli operatori possono  anche  scegliere  mezzi
diversi, con l'onere a loro carico di dimostrarne l'efficacia.
    b)  precisare  in  quale modo le esigenze di base della direttiva
93/43/CEE e/o delle direttive  settoriali  si  applicano  al  settore
considerato.   In   particolare,   quando   le   esigenze  dei  testi
regolamentari sono corredate dalle diciture "ove  opportuno"  o  "ove
necessario",  i  manuali di corretta prassi igienica definiscono cio'
che questi termini implicano per il settore in questione.
  Essi  permettono  quindi,  a  partire  da  un'analisi  dei   rischi
realizzata  per  un  settore  nel  suo insieme, delle procedure o dei
prodotti, di proporre in termini generali, chiari e accessibili,  dei
mezzi   tecnici   e  degli  elementi  di  sorveglianza,  necessari  e
sufficienti a garantire il rispetto delle esigenze regolamentari;
    (c)  fornire,  secondo  le  esigenze   degli   operatori,   delle
informazioni  tecniche  complementari  e  specifiche  del  settore in
questione in grado di  spiegare  come  attuare  i  diversi  mezzi  di
controllo, gli elementi di verifica, ecc. definiti precedentemente;
    (d)  studiare  in  modo  piu' approfondito i rischi ed i mezzi di
controllo mediante  uno  studio  particolareggiato  (su  uno  o  piu'
prodotti  o su una o piu' procedure) al fine di illustrare il sistema
e  assistere  gli  operatori  del  settore  alimentare   nella   loro
riflessione.
5. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI MANUALI.
  I manuali possono comprendere i seguenti elementi organizzativi:
   presentazione generale;
   messa a punto di una corretta prassi raccomandata;
   schede tecniche;
   studi particolareggiati o approfonditi.
  Gli  elementi  definiti  al  punto  5.1  costituiscono,  in tutti i
manuali, una premessa indispensabile per le scelte che saranno  fatte
in  seguito.  Gli  elementi  definiti  ai  punti  5.2, 5.3 e 5.4 sono
associati ed approfonditi a seconda dell'utilizzazione che si propone
il manuale e/o le caratteristiche, la  natura  e  la  situazione  del
settore in questione.
5.1. Presentazione generale.
  La   presentazione   generale   contiene   tutte   le  informazioni
appropriate su:
   i prodotti, le loro utilizzazioni e le procedure;
   l'analisi dei rischi;
   i principali punti critici di controllo.
5.2. Messa a punto di una buona prassi raccomandata.
  Messa a punto di una buona prassi raccomandata che sia  applicabile
al  settore  considerato. Tiene conto dei principi generali di igiene
alimentare del Codex alimentarius, delle disposizioni generali  della
direttiva  93/43/CEE  relativa  all'igiene  degli  alimenti  e  delle
disposizioni  specifiche  corrispondenti  agli  elementi  appropriati
delle   direttive  settoriali  nonche'  di  qualsiasi  altro  aspetto
ritenuto utile.
5.3. Schede tecniche.
  Presentazione, nella  forma  di  schede  tecniche,  degli  elementi
necessari  all'attuazione  dei  mezzi  di  controllo  e  proposta  di
elementi di sorveglianza destinati a provare che tale  controllo  sia
efficace.
5.4. Studi particolareggiati o approfonditi.
  A  partire  dal sistema HACCP del Codex alimentarius, e in funzione
delle esigenze del  settore  professionale  interessato,  si  possono
proporre   esempi   particolareggiati.   Questi  vertono  sui  rischi
specifici per un  prodotto  o  una  procedura  nonche'  sulle  misure
specifiche necessarie per il loro controllo. Descrivono il prodotto o
la  procedura, individuano e valutano i pericoli, determinano i punti
critici di controllo e stabiliscono per ciascuno di questi punti  dei
limiti critici, un sistema di sorveglianza, delle misure correttive e
degli elementi di verifica.
6. ELABORAZIONE DEI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA.
6.1. Raccomandazioni per l'attuazione.
  L'iniziativa  di  elaborare  un manuale di corretta prassi igienica
spetta alle organizzazioni di operatori del settore  considerato  nel
momento  in  cui  si  avverte la necessita' di un tale strumento. Nel
contesto di questa elaborazione, e' opportuna  la  collaborazione  di
altri soggetti interessati.
  La  modalita'  di  realizzazione  di tale collaborazione dipende da
ogni settore di  operatori;  essa  puo'  assumere  la  forma  di  una
procedura di normalizzazione.
  Per  garantire  l'efficacia,  le  organizzazioni  di  operatori del
settore fanno in modo che al momento  dell'elaborazione  dei  manuali
siano  presenti  le  competenze  scientifiche,  tecniche, igieniche e
regolamentari specifiche di ogni settore interessato.
6.2. Raccomandazioni  per  l'elaborazione  del  manuale  di  corretta
prassi igienica.
6.2.1.  Definire  l'utilizzazione  prevista  del  manuale di corretta
prassi igienica.
  E' necessario definire quali sono  gli  utilizzatori  previsti  del
manuale  di  corretta  prassi  igienica  ed indicare se il manuale e'
destinato:
   a precisare sul piano tecnico il modo in  cui  le  esigenze  della
direttiva 93/43/CEE o le direttive settoriali si applicano al settore
interessato;
   a  fornire  ulteriori  informazioni  tecniche per il controllo dei
rischi individuati;
   ad  aiutare  gli  operatori del settore ad attuare direttamente un
sistema del tipo HACCP.
6.2.2. Individuare il settore alimentare interessato.
  E' necessario determinare quali attivita' (l'insieme di una  catena
o  alcune  fasi), quali procedure e quali prodotti sono l'oggetto del
manuale di corretta prassi igienica. Analogamente avviene per i  tipi
di pericoli destinati ad essere controllati.
  Inoltre,  e'  opportuno  eseguire un'analisi del settore alimentare
interessato nella misura in cui  i  mezzi  di  controllo  dei  rischi
proposti devono essere coerenti con:
   la struttura economica e sociale del settore considerato;
   le particolarita' dei fornitori ed i bisogni dei clienti;
   le  condizioni  di  utilizzazione  del  o dei prodotti oggetto del
manuale di corretta prassi igienica.
6.2.3.  Analizzare  gli  elementi  tecnici  specifici   del   settore
considerato.
  Definire   le   caratteristiche   generali  dei  prodotti  e  delle
procedure:
   materie prime utilizzate;
   procedure  di  fabbricazione  e  caratteristiche   del   materiale
utilizzato;
   caratteristiche dei prodotti finiti, utilizzazione;
   caratteristiche dell'ambiente del prodotto e/o della procedura.
6.2.4. Individuare e valutare i pericoli.
  Ricercare  i dati epidemiologici e scientifici riguardanti lo stato
igienico dei prodotti nel settore considerato. Si tratta di  disporre
degli  elementi  sufficienti  ad  individuare i pericoli e valutare i
rischi.
  Individuare i  pericoli  di  contaminazione  biologica,  chimica  o
fisica.
  Valutare  i  rischi  sanitari  in funzione dei dati di cui al punto
6.2.3 e delle particolarita' del settore (gravita' e frequenza).
6.2.5. Individuare i principali punti critici di controllo.
  Tenendo conto  delle  particolarita'  del  settore,  individuare  i
principali punti critici di controllo.
6.2.6. Riprendere le esigenze.
  Riprendere ciascuna delle esigenze della direttiva 93/43/CEE, e ove
opportuno  delle direttive settoriali, e sviluppare il modo in cui si
applicano al settore considerato basandosi sui criteri descritti  dal
punto 6.2.1 al punto 6.2.5.
7. CONVALIDA DEI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA.
7.1. Convalida da parte degli operatori del settore.
  Si  tratta di una valutazione di come il manuale di corretta prassi
igienica sia applicabile ed utilizzabile dagli operatori del  settore
interessato.
7.2. Convalida da parte dell'autorita' pubblica.
  Si ha dopo la convalida citata di cui al punto 7.1. La richiesta di
convalida   da  parte  dell'autorita'  pubblica  viene  trasmessa  al
Ministero della sanita'  -  Direzione  generale  per  l'igiene  degli
alimenti  e  la  nutrizione (D.G.I.A.N.), a cura delle organizzazioni
degli operatori del settore alimentare che hanno  messo  a  punto  il
manuale.
  Il  Ministero  della  sanita'  (D.G.I.A.N.)  provvede ad informare,
attraverso le rispettive associazioni di categoria, i diversi settori
imprenditoriali   potenzialmente   interessati   al   manuale   della
intervenuta  presentazione  del  manuale  stesso  per  convalida.  Il
Ministero  provvede  contestualmente  ad  invitare le associazioni di
categoria citate a far pervenire commenti ed  eventuali  proposte  di
modifica, assicurando un periodo di sessanta giorni a tal fine.
  Scaduto  il periodo citato, il Ministero della sanita' (D.G.I.A.N.)
provvede alle attivita'  istruttorie  necessarie  per  sottoporre  il
manuale al parere del Consiglio superiore di sanita'.
  Il  Ministero  della  sanita' puo' chiedere, ove necessario, che il
manuale sia emendato o anche ritirato.
  Sulla base del parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' e
dalle  altre  risultanze  istruttorie,   qualora   il   manuale   sia
rispondente ai criteri definiti nella presente circolare, il Ministro
della   sanita'   provvede  alla  validazione  del  manuale  mediante
pubblicazione di  apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Repubblica italiana.
Il testo del manuale validato e' depositato presso
il Ministero della sanita' (D.G.I.A.N.).
  Le  regioni  e  le  associazioni  dei  consumatori  che  desiderino
partecipare al processo di validazione  provvedono  ad  informare  il
Ministero  della  sanita' entro il 31 gennaio di ogni anno; a seguito
di tale notifica esse ricevono tutti i manuali trattati nell'anno  di
notifica ed hanno facolta' di inviare commenti e proposte di modifica
entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di ciascun manuale.
8. DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DEI MANUALI VALIDATI.
  Il  Ministero  provvede  a  trasmettere  i  manuali  validati  alla
Commissione europea - D.G. III, a tenere ed aggiornare la  lista  dei
manuali validati.
  I  settori imprenditoriali interessati hanno facolta' di pubblicare
il manuale validato con il loro logo e con riferimento all'avviso  di
validazione  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale. Il manuale oggetto
di pubblicazione deve essere  quello  conforme  a  quello  depositato
presso il Ministero della sanita'.
  Nel  caso  un  manuale  sia  pubblicato dal settore imprenditoriale
interessato, un certo numero di copie, concordato in precedenza, deve
essere disponibile gratuitamente per il Ministro della sanita'  e  le
autorita'  di  controllo  territoriali.  Altre  copie  devono  essere
accessibili ad un prezzo ragionevole.
9. AGGIORNAMENTO DEI MANUALI VALIDATI.
  La procedura per l'adeguamento dei manuali validati  allo  sviluppo
delle  conoscenze  scientifiche  e  tecniche  e'  identica  a  quella
precedentemente descritta per la validazione.
  La presente circolare sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                Il Ministro: GUZZANTI