MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche
   dei   vini   inerente   la   richiesta   di  riconoscimento  della
   denominazione di origine controllata dei vini "Esino"  e  proposta
   del relativo disciplinare di produzione.
(GU n.187 del 11-8-1995)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento  della
denominazione  di  origine  controllata dei vini "Esino", ha espresso
parere  favorevole   al   suo   accoglimento   proponendo   ai   fini
dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla normativa proposta di
riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Comitato  nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro  trenta  giorni
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
           Disciplinare di produzione della denominazione
               di origine controllata del vino "Esino"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine controllata "Esino" e' riservata ai
vini bianco, anche nella tipologia frizzante, e  rosso,  anche  nella
tipologia  novello,  che  rispondono alle condizioni ed ai requisiti,
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   Le uve, destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Esino", devono essere ottenute da vigneti aventi
nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
    Esino  bianco, anche nella tipologia frizzante: Verdicchio minimo
50%;
    Possono concorrere altri vitigni raccomandati od autorizzati  per
le province di Ancona e Macerata congiuntamente o disgiuntamente fino
ad un massimo del 50%;
    Esino  rosso:  vitigni  Sangiovese  e  Montepulciano  da  soli  o
congiuntamente minimo del 60%;
    Possono concorrere altri vitigni raccomandati od autorizzati  per
le province di Ancona e Macerata congiuntamente o disgiuntamente fino
ad un massimo del 40%.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad
essere designati con la denominazione di origine controllata "Esino",
comprende  l'intero  territorio  amministrativo  della  provincia  di
Ancona  ed  il  seguente  territorio  amministrativo  compreso  nella
provincia  di  Macerata  che  delimita  le  zone  di  produzione  del
Verdicchio di  Matelica  e  del  Verdicchio  dei  Castelli  di  Jesi:
partendo  dal  centro  urbano  di Esanatoglia percorre la provinciale
Esanatoglia-Fabriano, che segue fino al bivio  con  la  carreggiabile
per   Case   Avenale  e  prosegue  per  detta  carreggiabile  fino  a
ricongiungersi   con   la   provinciale   Esanatoglia-Fabriano   fino
all'incrocio  con  il  fosso  di  Collamato  in localita' Fonticelle,
prosegue poi il fosso stesso in direzione  nord-nord  est  fino  alla
confluenza  con  il  fosso di Pagliano e proseguendo in direzione est
fino alla localita' Case Incrocca. Da  Case  Incrocca  si  prende  la
comunale  fino  al  congiungimento  con  la  strada  statale  n.  256
"Muccese". Dalla statale si percorre la stessa in direzione nord fino
all'incrocio con la strada comunale di Fogliano.  Da  li'  girando  a
sinistra   la  si  percorre  in  direzione  di  frazione  Piane  fino
all'incrocio con la strada che porta in localita' Case Piagnifame.
   Dall'incrocio girando a destra, si  percorre  la  strada  vicinale
fino  alla  localita'  Piagnifame e si prosegue fino ad incrociare la
strada vicinale  delle  Cese.  Da  questa,  si  prende  la  direzione
Colferraio fino ad arrivare al crinale e quindi si devia verso nord e
si   prosegue   in   modo   irregolare  in  direzione  nord-est  fino
all'incrocio  del  fosso  Cerquete  in  prossimita'  della  localita'
Fontanelle  sulla strada comunale delle Cerquete passando per Case La
Mucchia a quota 436.  Da  Fontanelle  segue  la  strada  per  Macere,
Poggetto,  Colle Tenuto, Colferraio, indi percorre la carrareccia che
da  Colferraio  porta  a  Rastia,  ed  a  Casa  Rossa  (q.  460)  per
raggiungere,  lungo  un  sentiero, (q. 554). Da questa quota segue il
sentiero per Case Croce  di  Vinano,  poi  la  strada  per  Vinano  e
Sant'Anna  poi  la  direttrice  per  (q.  474)  e  a  questa quota la
direttrice per Case  Valle  Piana.  Da  Case  Valle  Piana  segue  la
carrareccia per Casa Laga Alta, di qui la carreggiabile per Casa Laga
Bassa  e  la  carrareccia  per  Casa Frana. Da Casa Frana percorre la
carrareccia per Colle Marte  San  Giovanni,  Villa  Baldoni  sino  ad
incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole
porta   a  Matelica.  Dall'incrocio  predetto  percorre  tale  strada
passando per Gagliole e Collaiello giunge alla  frazione  Salvalagli.
Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo-San
Severino  Marche  e che percorre fino al bivio con la carrareccia per
la frazione Crispiero; segue la carrareccia passando attraverso  Case
Piermarchi  fino all'incrocio con la strada Castelraimondo-Crispiero,
immettendosi poi sulla strada per Camerino,  fino  al  bivio  per  la
frazione  Sabbieta.  Da  qui  percorre  poi  la  strada che passa per
Sabbieta, per Tuseggia, per il bivio della strada per  Lancianello  e
per  le  Case  Gorgiano,  fino  al  ponte sul fosso di Sperimento per
congiungersi   poi   lungo   detto   fosso   alla   strada    statale
Camerino-Castelraimondo.  Da  qui prosegue lungo il fosso di Palente,
fino al ponte della Cesara. Segue  poi  la  strada  per  Piampalente,
tocca  il  bivio  Parrocchia  di  Palente,  passa  per Mistriano, per
Canepuccio, per Valle San Martino, per Sellano,  per  Perito  fino  a
raggiungere  la  frazione  Seppio.  Dalla  frazione Seppio si immette
sulla  nuova  strada  che  sbocca  al  km  2  sulla  strada   statale
Pioraco-Castelraimondo. Da qui segue poi il confine comunale Pioraco-
Castelraimondo   fino   alla   confluenza   con  la  carrareccia  per
Sant'Angelo che percorre sino alla  frazione  Sant'Angelo.  Raggiunge
poi  le propaggini di Monte-Castel S. Maria secondo la direttrice che
da S. Angelo (q. 549) va a Case il Poggio  (q.  507),  attraverso  le
quote  684, 592, 529. Da Case il Poggio segue la carrareccia per Case
Foscoli. Da Case  Foscoli  sino  alle  propaggini  del  monte  Gemmo,
secondo  la  direttrice  che  da  Casa Foscoli (q. 488) va al confine
comunale  Matelica-Esanatoglia  in  prossimita'  di  Case   Cantalupo
attraverso le quote 539, 469, 622, 583. Da Casa Cantalupo percorre il
confine   comunale   Matelica-Esanatoglia,   fino   alla  provinciale
Esanatoglia-Matelica e da qui si  ricongiunge  al  centro  urbano  di
Esanatoglia.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Esino", devono essere quelle tradizionali  della
zona  e  comunque  atte  a conferire alle uve ed al vino derivato, le
specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei,  ai
fini  dell'iscrizione all'albo previsto dalla legge 10 febbraio 1992,
n. 164, i terreni i cui vigneti siano atti a conferire alle uve ed al
vino derivato, le specifiche caratteristiche.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura,  devono  essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del  vino.  E'
vietata  ogni  pratica  di  forzatura. E' consentita l'irrigazione di
soccorso, prima dell'invaiatura per non piu' di due interventi per il
periodo primaverile-estivo.
   I vigneti impiantati successivamente  all'entrata  in  vigore  del
presente disciplinare, dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro.
   Le  produzioni  massime di uva per ettaro di coltura specializzata
di cui all'art. 2 devono essere le seguenti:
                   Vino                               Resa uva/ha
                     -                                     -
Esino bianco                                             t 15
Esino rosso                                              t 14
   A detti limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
produzione  dovra'  essere  riportata  attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' non  superi  del  20%  i  limiti  sopra  indicati.
Qualora  si  superino  tali  limiti,  l'intera  produzione  non avra'
diritto alla denominazione di origine controllata.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non
deve essere superiore al 70%.
   Qualora superi questo limite, ma non il  75%  l'eccedenza  non  ha
diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata;  oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
   Pertanto la resa ettaro/ettolitro di vino sara' per l'Esino bianco
di 105 ettolitri e per l'Esino rosso di 98 ettolitri.
   La resa media per ceppo sara' di kg 6,8 per l'Esino  bianco  e  kg
6,3 per l'Esino rosso.
   La  regione Marche, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia  puo'
stabilire  un  limite  massimo  di  produzione  di  uva  per  ettaro,
inferiore  a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare,   dandone
immediata   comunicazione   al   Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini.
   I  vigneti  iscritti  agli  albi  delle  denominazioni  di origine
controllate  "Rosso  Piceno",  "Verdicchio  dei  Castelli  di  Jesi",
"Verdicchio di Matelica", "Rosso Conero" e "Lacrima di Morro d'Alba",
possono  essere  destinati  alla  produzione  della  denominazione di
origine controllata "Esino" bianco  e  rosso,  qualora  i  produttori
interessati  optino  per  tale rivendicazione in tutto o in parte per
superfici  iscritte  separatamente  all'albo,  in  sede  di  denuncia
annuale  delle  uve  fatta  alla  competente  camera di commercio. E'
consentita altresi' la scelta di cantina ai sensi e per  gli  effetti
dell'art. 7 della legge n. 164/92.
                               Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
nell'ambito del territorio dell'art. 3.
   Le   uve   destinate   alla   vinificazione   devono    assicurare
rispettivamente  ai  tipi  bianco  e  rosso  un  titolo alcolometrico
volumico naturale di gradi 10,  mentre  per  la  tipologia  frizzante
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
gradi  9,5.  Nella  vinificazione  sono  ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue
peculiari caratteristiche.
                               Art. 6.
   Il   vino   Esino,   all'atto  dell'immissione  al  consumo,  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Esino bianco:
    colore: paglierino tenue;
    odore: caratteristico intenso;
    sapore: asciutto;
    gradazione alcolica complessiva minima: 10,5 gradi;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille;
    acidita' totale: 4,5 per mille.
  Esino rosso:
    colore: rosso rubino;
    odore: caratteristico intenso;
    sapore: asciutto;
    gradazione alcolica complessiva minima: 10,5 gradi;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille;
    acidita' totale: 5 per mille.
  Esino frizzante:
    colore: paglierino;
    odore: fruttato;
    sapore: fresco;
    gradazione alcolica complessiva minima: 9,5 gradi;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille;
    acidita' totale: 4,5 per mille.
  Esino novello;
    colore: rosso rubino;
    odore: falgrante fine caratteristico;
    sapore: asciutto armonico vellutato;
    zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille;
    acidita' totale: 4,5 per mille;
    presenza di almeno il 30%  di  vino  ottenuto  dalla  macerazione
carbonica delle uve.
                               Art. 7.
   Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione, ivi compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi  privati,  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente,  nonche'  l'impiego   di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,  fattorie, zone e localita'
comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3  e  dalle  quali
effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto.
   Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti  il  vino Esino
bianco, rosso e frizzante, puo' figurare l'annata di produzione delle
uve, che  e'  obbligatoria  per  la  tipologia  novello.  E'  vietato
l'utilizzo della bottiglia a forma di anfora.