Modalita' di cessione delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del VI centenario della nascita del Pisanello.(GU n.188 del 12-8-1995)
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visto il decreto ministeriale n. 640095 del 14 luglio 1995, registrato alla Ragioneria centrale il 20 luglio 1995, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 5.000 celebrative del VI centenario della nascita del Pisanello; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 9 del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272; Considerata la necessita': di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: "ordinaria" e "proof"; di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Decreta: Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 5.000 celebrative del VI centenario della nascita del Pisanello entro il 31 dicembre 1995 - sia presso la sezione Zecca sia tramite versamento sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - "Emissione numismatica" - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma - alle condizioni suddette: prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari di serie Versione Versione ordinaria F.d.C. Proof -- -- a) da 1 a 100 L. 32.000 L. 61.000 b) da 101 a 2.000 L. 31.350 L. 59.800 c) oltre 2.000 L. 30.400 L. 57.950 gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato. la cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per consentirne la vendita diretta. Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero. Il presente decreto sara' inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 1995 p. Il direttore generale: PAOLILLO