Prescrizioni per l'impiego dell'insetticida "Insegar".(GU n.189 del 14-8-1995)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande e, in particolare, l'art. 6; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto il decreto del Ministro della sanita' 25 maggio 1988 e le successive modifiche, con il quale e' stato registrato al n. 7478 il presidio sanitario denominato "Insegar" dell'impresa Ciba Geigy S.p.a.; Visto il decreto del Ministro della sanita' 25 giugno 1993, concernente il divieto di uso del prodotto "Insegar" fuori dalle aree identificate dalle regioni e dalle province autonome; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 31 maggio 1994, concernente la sospensione cautelativa della vendita e dell'impiego del presidio sanitario "Insegar" in tutto il territorio nazionale per il periodo di un anno dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, corrispondenti ai presidi sanitari di cui all'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera m), con il quale e' specificato che l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario puo' riguardare tutto o parte del territorio nazionale, e l'art. 5, comma 20, e' previsto che il Ministro della sanita', su documentata richiesta delle regioni e delle province autonome e sentita la commissione consultiva; Vista la nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 30 maggio 1995, n. 33970, con la quale detta amministrazione "ritiene che debba essere riconosciuta alle regioni ed alle province autonome la discrezionalita' di identificare le aree ove limitare l'impiego della preparazione Insegar"; Visto il parere espresso nella seduta del 14 giugno 1995 dal Consiglio superiore di sanita', il quale ritiene che, a differenza di quanto previsto dalla citata ordinanza 31 maggio 1994, debbano essere le regioni e le province autonome ad identificare le aree entro le quali e' ritenuto necessario l'impiego del prodotto "Insegar"; Decreta: Articolo unico 1. E' fatto divieto di usare in agricoltura il prodotto "Insegar" registrato al n. 7478 con decreto del 25 maggio 1988, fuori dalle aree specificate con successivo decreto del Ministro della sanita'. 2. Al fine di individuare le aree nelle quali puo' essere impiegato il prodotto "Insegar", le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanita' un'apposita istanza, corredata della proposta relativa alle aree individuate, allegando la documentazione relativa a: a) l'effettiva indispensabilita' di impiego del prodotto "Insegar", in relazione alle specifiche condizioni fitosanitarie ed agricole nonche' all'assenza di soluzioni alternative piu' favorevoli sotto l'aspetto tossicologico ed ecotossicologico; b) l'assenza nell'area individuata di allevamenti del baco da seta o di colture di gelso destinate all'alimentazione del baco da seta, tenendo conto anche dell'ubicazione di eventuali allevamenti di baco da seta in zone limitrofe al territorio di propria competenza; c) un programma di controllo sull'impiego e sulla commercializzazione del prodotto "Insegar" per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione adottate con il presente decreto e con il decreto di autorizzazione del prodotto stesso. 3. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, il Ministro della sanita' si riserva di autorizzare l'impiego del prodotto "Insegar" nelle aree di cui al comma 1, previo parere favorevole della commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, integrata da due esperti designati dalla regione o provincia autonoma interessata. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 1995 Il Ministro: GUZZANTI