MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 luglio 1995 

  Autorizzazione  all'Istituto  sperimentale   per   l'edilizia,   al
rilascio  di  certificazioni  CEE  per i livelli di rumore emessi dai
seguenti tipi di  macchine,  ai  sensi  delle  direttive  CEE  numeri
86/662, 87/405, 88/180, 88/181 e 89/514.
(GU n.191 del 17-8-1995)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Visti i decreti legislativi 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e  137
di attuazione delle direttive CEE, rispettivamente:
   86/662,  89/514  (limitazione del rumore prodotto dagli escavatori
idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici);
   88/180, 88/181 (livello di potenza acustica dei tosaerba);
   87/405 (livello di potenza acustica delle gru a torre);
  Visti i decreti interministeriali 28 gennaio 1994, n. 226,
4 marzo 1994, n. 316, 25 marzo 1994,  n.  317,  recanti  norme  sulle
condizioni  e  modalita'  per  il  rilascio delle autorizzazioni alla
certificazione dei livelli di rumore prodotto dalle macchine  di  cui
alle direttive sopra citate;
  Vista   la  richiesta  presentata  dall'Istituto  sperimentale  per
l'edilizia (ISTEDIL), con sede in via Tiburtina
km 18,300, 00012 Guidonia Montecelio (Roma);
  Visto l'esito  dei  lavori  dell'apposita  riunione  conclusiva  di
coordinamento  tenutasi  presso  l'ispettorato  tecnico del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
convocata ai sensi dell'art. 2,  comma  5,  dei  decreti  sopracitati
svoltasi il 10 maggio 1995, con la partecipazione dei Ministeri della
sanita', del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  L'Istituto  sperimentale  per  l'edilizia, con sede in Guidonia
Montecelio  (Roma),  via  Tiburtina  km  18,300,  e'  autorizzato  al
rilascio  di  certificazioni  CEE  per i livelli di rumore emessi dai
seguenti  tipi  di  macchine  individuate  dalle  direttive  CEE   in
premessa:
   gru a torre;
   escavatori idraulici ed a fune, apripista e pale caricatrici;
   tosaerba.
  2.  La  certificazione  CEE  di cui al precedente comma deve essere
effettuata secondo le forme, modalita' e  procedure  stabilite  nelle
pertinenti direttive elencate nelle premesse.
  3.  Gli  estremi  delle  certificazioni  rilasciate  devono  essere
riportate nell'apposito registro  vidimato  dall'ispettorato  tecnico
del Ministero dell'industria.
  4.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi
compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un  periodo
non  inferiore  a  cinque  anni.  L'ispettorato tecnico del Ministero
dell'industria ed il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale
possono  procedere  alla  verifica  delle procedure di certificazione
svolte dalla societa'.
  5. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche, la
presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato,  dandosi
luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa.
  6.  Nei  casi di particolare gravita' o qualora venga a cessare uno
dei requisiti di cui all'allegato IV delle direttive  in  parola,  si
procede alla revoca della presente autorizzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 luglio 1995
                                     Il direttore generale: AMMASSARI