MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 luglio 1995 

  Autorizzazione alla societa' Ecoprogramm S.n.c. di Beraldo F. e C.,
al  rilascio  di certificazioni CEE per i livelli di rumore emessi da
taluni tipi di macchine, ai sensi delle direttive CEE numeri  86/662,
87/405, 88/180, 88/181 e 89/514.
(GU n.191 del 17-8-1995)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Visti  i decreti legislativi 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137
di attuazione delle direttive CEE, rispettivamente:
   86/662, 89/514 (limitazione del rumore prodotto  dagli  escavatori
idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici);
   88/180, 88/181 (livello di potenza acustica dei tosaerba);
   87/405 (livello di potenza acustica delle gru a torre);
  Visti i decreti interministeriali 28 gennaio 1994, n. 226,
4  marzo  1994,  n.  316,  25 marzo 1994, n. 317, recanti norme sulle
condizioni e modalita' per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  alla
certificazione  dei  livelli di rumore prodotto dalle macchine di cui
alle direttive sopra citate;
  Vista la richiesta presentata dalla societa' Ecoprogramm S.n.c.  di
Beraldo  F.  e  C.,  con  sede  in  via  Bartuggine 32/C, 37053 Cerea
(Verona);
  Visto l'esito  dei  lavori  dell'apposita  riunione  conclusiva  di
coordinamento  tenutasi  presso  l'ispettorato  tecnico del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato convocata  ai  sensi
dell'art.  2,  comma 5, dei decreti sopracitati svoltasi il 10 maggio
1995, con la partecipazione dei Ministeri della sanita', del lavoro e
della previdenza sociale e dell'ambiente;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. La societa' Ecoprogramm S.n.c. di Beraldo F. e C., con  sede  in
Cerea  (Verona),  via  Bartiggine 32/c, e' autorizzata al rilascio di
certificazioni CEE per i livelli di rumore emessi dai  seguenti  tipi
di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa:
   gru a torre;
   escavatori idraulici ed a fune, apripista e pale caricatrici;
   tosaerba.
  2.  La  certificazione  CEE  di cui al precedente comma deve essere
effettuata secondo le forme, modalita' e  procedure  stabilite  nelle
pertinenti direttive elencate nelle premesse.
  3.  Gli  estremi  delle  certificazioni  rilasciate  devono  essere
riportate nell'apposito registro  vidimato  dall'ispettorato  tecnico
del Ministero dell'industria.
  4.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi
compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un  periodo
non  inferiore  a  cinque  anni.  L'ispettorato tecnico del Ministero
dell'industria ed il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale
possono  procedere  alla  verifica  delle procedure di certificazione
svolte dalla societa'.
  5. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche, la
presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato,  dandosi
luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa.
  6.  Nei  casi di particolare gravita' o qualora venga a cessare uno
dei requisiti di cui all'allegato IV delle direttive  in  parola,  si
procede alla revoca della presente autorizzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 luglio 1995
                                     Il direttore generale: AMMASSARI