MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 1995 

  Esenzione  dal  diritto  fisso a favore degli autoveicoli austriaci
per  il  trasporto  merci  di  portata  a  pieno  carico  autorizzato
inferiore a dodici tonnellate.
(GU n.190 del 16-8-1995)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  2  della  legge  28 dicembre 1959, n. 1146, il quale
prevede che  possono  essere  concesse  riduzioni  ed  esenzioni  dal
pagamento  del  diritto  fisso,  istituito  con la legge medesima, in
esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni
internazionali, oppure quando sussiste  reciprocita'  di  trattamento
tributario, o per esigenze dei traffici;
  Vista  la  legge 14 dicembre 1994, n. 686, di ratifica del trattato
di adesione all'Unione europea della  Norvegia,  dell'Austria,  della
Finlandia e della Svezia;
  Visto   il  decreto  ministeriale  del  12  gennaio  1995  che,  in
applicazione dell'art. 15  del  protocollo  n.  9  di  tale  trattato
applica  ai  veicoli  per  il trasporto merci austriaci su territorio
italiano il "diritto fisso" in misura pari al controvalore di 6,5 ECU
per ogni entrata nell'anno  1995  e  di  3,5  ECU  per  ogni  entrata
nell'anno 1996;
  Considerato  che  fra  l'Italia  e  l'Austria  si  e'  convenuto di
addivenire ad una nuova regolamentazione dell'imposizione fiscale sui
veicoli per  il  trasporto  merci  di  peso  totale  a  pieno  carico
autorizzato inferiore a dodici tonnellate;
                              Decreta:
  Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti
a  trasporti  internazionali  di  cose  di  portata  a  pieno  carico
autorizzato inferiore a dodici tonnellate,  provenienti  dall'Austria
ed  appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esenti dal
pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre
1959, n. 1146.
  Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato
alla reciprocita'.
   Roma, 7 agosto 1995
                                    Il Ministro delle finanze
                                            FANTOZZI
Il Ministro dei trasporti
 e della navigazione
     CARAVALE