MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
   dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di  produzione
   relativo  ai  vini  a denominazione di origine controllata "Castel
   del Monte".
(GU n.193 del 19-8-1995)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'art.  2
del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Castel del Monte" riconosciuta con decreto  del
Presidente  della Repubblica del 27 dicembre 1990, ha espresso parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini  dell'emanazione
del  relativo  decreto ministeriale - il testo modificato dell'art. 2
del disciplinare di  produzione  di  cui  trattasi  come  di  seguito
riportato.
   Le   eventuali  istanze  e  controdeduzioni  avverso  la  suddetta
proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate  dagli
interessati   al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
   Proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione
    della denominazione di origine controllata "Castel del Monte"
Art. 2.
   I  commi  da  1 a 6 dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei
vini a  denominazione  di  origine  controllata  "Castel  del  Monte"
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 dicembre
1990 riguardanti le tipologie "Castel del Monte" bianco, "Castel  del
Monte" rosso e "Castel del Monte" rosato sono modificati nel testo di
cui appresso.
   I restanti commi del citato art. 2 restano immutati e si collocano
nell'ordine successivamente.
   "Art.  2.  -  I  vini  "Castel  del  Monte" devono essere ottenuti
esclusivamente  dalle  uve  provenienti  dalla  zona  di   produzione
indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, nell'ambito aziendale,
abbiano la seguente composizione ampelografica:
   "Castel del Monte" bianco:
    Pampanuto (o Pampanino) . . . . . . . . . . fino al 100%
    Chardonnay              . . . . . . . . . . fino al 100%
    Bombino bianco          . . . . . . . . . . fino al 100%
   Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da soli o
congiuntamente, i vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o
autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un
massimo complessivo del 35%.
   "Castel del Monte" rosso:
    Uva di Troia            . . . . . . . . . . fino al 100%
    Aglianico               . . . . . . . . . . fino al 100%
    Montepulciano           . . . . . . . . . . fino al 100%
   Possono concorrere alla  produzione  di  detto  vino,  da  soli  o
congiuntamente,  i  vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati o
autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un
massimo complessivo del 35%.
   "Castel del Monte" rosato:
    Bombino nero            . . . . . . . . . . fino al 100%
    Aglianico               . . . . . . . . . . fino al 100%
    Uva di Troia            . . . . . . . . . . fino al 100%
   Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da soli o
congiuntamente, i vitigni a bacca nera non aromatici  raccomandati  o
autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un
massimo complessivo del 35%.
   (Omissis)".