Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte".(GU n.193 del 19-8-1995)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Castel del Monte" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1990, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - il testo modificato dell'art. 2 del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Castel del Monte" Art. 2. I commi da 1 a 6 dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990 riguardanti le tipologie "Castel del Monte" bianco, "Castel del Monte" rosso e "Castel del Monte" rosato sono modificati nel testo di cui appresso. I restanti commi del citato art. 2 restano immutati e si collocano nell'ordine successivamente. "Art. 2. - I vini "Castel del Monte" devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica: "Castel del Monte" bianco: Pampanuto (o Pampanino) . . . . . . . . . . fino al 100% Chardonnay . . . . . . . . . . fino al 100% Bombino bianco . . . . . . . . . . fino al 100% Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%. "Castel del Monte" rosso: Uva di Troia . . . . . . . . . . fino al 100% Aglianico . . . . . . . . . . fino al 100% Montepulciano . . . . . . . . . . fino al 100% Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%. "Castel del Monte" rosato: Bombino nero . . . . . . . . . . fino al 100% Aglianico . . . . . . . . . . fino al 100% Uva di Troia . . . . . . . . . . fino al 100% Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%. (Omissis)".