MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
aree:                                                         
1)  C.I.E.C 2)  Fischer Rechsteiner, Milano Segrate;
(GU n.193 del 19-8-1995)

   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalle aziende sotto  specificate,  sospesi  dal  lavoro  o
lavoranti   ad   orario   ridotto,   e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione  dell'indennita'  pari  al  trattamento   massimo   di
integrazione  salariale  straordinaria ai sensi dell'art. 7, comma 2,
del decreto-legge n. 143/1995, per i  periodi  e  per  il  numero  di
unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
    1)  S.r.l.  C.I.E.C. - Customs Import Export Consultans, con sede
in Milano e unita' di Milano.
   Periodo: 8 marzo 1994-7 marzo 1995.
   Causale: art. 1, legge n. 293/1993.
   Numero lavoratori interessati: 5.
   1 decreto ministeriale 14 settembre 1993: dall'8 marzo 1993;
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 16263/1 del 12 dicembre 1994;
    2)  S.p.a.  Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
Segrate (Milano).
   Periodo: 1 dicembre 1994-30 novembre 1995.
   Causale: art. 1, legge n. 293/1993.
   Numero lavoratori interessati: 1.
   1 decreto ministeriale: 10 febbraio 1994: dal 1 dicembre 1993;
    3) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e  unita'  di
Segrate (Milano).
   Periodo: 27 dicembre 1994-26 dicembre 1995.
   Causale: art. 1, legge n. 293/1993.
   Numero lavoratori interessati: 1.
   1 decreto ministeriale: 10 febbraio 1994: dal 27 dicembre 1993.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. case di cura riunite,  con  sede  in  Bari  e
unita'  in  Bari  e'  autorizzata  la  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio  1995  al  13
agosto 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
14 agosto 1995 al 13 febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Comar, con sede in Forli' e unita' in  Forli'
e'    autorizzata    l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  25  marzo  1994  al  24
settembre 1994.
   Il  periodo  di cui sopra e' autorizzato, ove necessario, anche in
deroga al limite massimo di  fruizione  dei  trentasei  mesi  di  cui
all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l. Maestri d'arte ceramica, con sede in
Contursi Terme (Salerno) e unita'  in  Contursi  Terme  (Salerno)  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Consorzio  regionale  zootecnico  e
lattiero caseario, con sede in Mestre (Venezia) e unita' in Cadoneghe
(Padova),    e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale  dall'8  ottobre  1994  al  7
aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Tecnal automazione, con sede in Porto  Torres
(Sassari)  e  unita'  in  Porto  Torres  (Sassari), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 28 maggio 1994 al 27 novembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
28 novembre 1994 al 27 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Old Saddlers, con sede in Mugnano  di  Napoli
(Napoli)  e  unita'  in Mugnano di Napoli (Napoli), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
4 novembre 1994 al 3 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Ceramiche F.lli Depretis, con sede in Gualdo
Tadino (Perugia) e unita' in Gualdo Tadino (Perugia), e'  autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Cesam costruzioni, con sede in Ferrara e  per
la  sola  unita'  di  Forli',  e'  autorizzata  la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  7  ottobre
1994 al 6 aprile 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
7 aprile 1995 al 6 ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. F.lli Cervellati  costruzioni,  con  sede  in
Ferrara  e  unita'  in Belluno, Bologna e ufficio tecnico di Roma, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 7 ottobre 1994 al 6 aprile 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
7 aprile 1995 al 6 ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Effemme,  con  sede in S. Giorgio in Bosco
(Padova) e unita' in S. Giorgio in Bosco (Padova), e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 17033 dell'8 marzo 1995.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. M.I.A. - Manifattura italiana abbigliamento,
con sede in Carpi (Modena) e unita'  in  Ancona,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 20 gennaio 1995 al 19 luglio 1995.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
20 luglio 1995 al 19 gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. New play basket, con sede in Barletta (Bari),
e unita' in Barletta (Bari), e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di integrazione salariale dal 21 settembre
1994 al 20 marzo 1995.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
21 marzo 1995 al 20 settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Ser.Mat., con sede  in  Genova  e  unita'  in
Basaluzzo   (Alessandria),   Genova  e  Taranto,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 20 gennaio 1994 al 19 luglio 1994.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
20 luglio 1994 al 19 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  S.M.E.T., con sede in Cagliari e unita' in
Cagliari,  e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1995 al 31 agosto
1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Il Saio, con  sede  in  Lanciano  (Chieti)  e
unita'  in  Lanciano  (Chieti),  e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  28  novembre
1994 all'8 febbraio 1995.
   E'  autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 28 novembre 1994 all'8 febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 17594 del 16 maggio 1995.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Il Saio, con  sede  in  Lanciano  (Chieti)  e
unita'  in  Lanciano  (Chieti)  e'  autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  9  febbraio
1995 all'8 agosto 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
9 agosto 1995 al 27 novembre 1995.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Italfoto,  con sede in Bevagna (Perugia) e
unita' in Bevagna (Perugia), e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 marzo 1995
al 7 settembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  sopra  disposta e' prorogata
dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Italprogetti,  con  sede  in  Osimo  Scalo
(Ancona)   e   unita'   in   Ostuni  (Brindisi),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Flora  porcellane,  con  sede in Monterosi
(Viterbo)  e  unita'  in  Monterosi  (Viterbo),  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 14 maggio 1994 al 13 novembre 1994.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
14 novembre 1994 al 13 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Incar S.  Michele,  con  sede  in  Borgo  San
Michele  (Latina)  e  unita' in Bassiano (Latina) e Borgo San Michele
(Latina),  e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  24  marzo 1995 al 23
settembre 1995.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
24 settembre 1995 al 23 marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla Ditta Belgrande Luigi, con sede in Napoli  e  unita'
in   Napoli   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  22  luglio  1994  al  21
gennaio 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
22 gennaio 1995 al 21 luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.a.s. Nuova moda di Ceruti Vincenzo & C., con sede
in Napoli e unita' in Napoli, e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 7 dicembre
1994 al 6 giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Gecoplants  sud,  con  sede   in   Cassino
(Frosinone)  e  unita'  in  Alessandria, Cassino (Frosinone), Termini
Imerese (Palermo) e Torino,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 28 ottobre
1994 al 27 aprile 1995.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
28 aprile 1995 al 27 ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Villa dei gerani, con sede in Napoli e unita'
in  Napoli,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 12 aprile 1995 all'11
ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
12 ottobre 1995 all'11 aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Gionar, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e
unita' in Frattamaggiore (Napoli), e' autorizzata  la  corresponsione
del  trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio
1994 al 5 gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Genco, con sede in Buia (Udine) e  unita'  in
Buia  (Udine),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 23 dicembre  1994  al  22
giugno 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
23 giugno 1995 al 22 dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 23 giugno 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Elektron, con sede in Buia (Udine)  e  unita'
in  Buia  (Udine),  e'  autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 1  dicembre  1994  al  31
maggio 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
1 giugno 1995 al 30 novembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.