MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 19 aprile 1995, n. 482 

  Dighe di ritenuta  -  Competenze  in  materia  di  vigilanza  sulla
progettazione, la costruzione e l'esercizio.
(GU n.194 del 21-8-1995)
 
 Vigente al: 21-8-1995  
 

                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri  - Segretariato generale -
                                  Dipartimento per i servizi  tecnici
                                  nazionali
                                  Al   Servizio   nazionale  dighe  -
                                  Presidenza   del   Consiglio    dei
                                  Ministri
                                  Al Magistrato alle acque di Venezia
                                  Al Magistrato per il Po di Parma
                                  Ai  provveditorati  regionali  alle
                                  opere pubbliche
                                  Agli uffici del genio civile di:
                                    Bolzano
                                    Trento
                                    Gorizia
                                    Pordenone
                                    Trieste
                                    Udine
                                  Al Servizio nazionale idrografico e
                                  mareografico
                                  Al   Ministero   dell'ambiente    -
                                  Gabinetto
                                  Al    Ministero    delle    risorse
                                  agricole, alimentari e forestali
                                  Al Dipartimento per  la  protezione
                                  civile
                                  Ai commissari del Governo
                                  Alla   Presidenza   del   Consiglio
                                  superiore dei lavori pubblici
                                  Alla Presidenza  della  IV  sezione
                                  del  Consiglio superiore dei lavori
                                  pubblici
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari generali e del personale
  Il   vigente   quadro  normativo  in  materia  di  vigilanza  sulla
progettazione, costruzione ed esercizio delle dighe, quale risulta in
seguito alle innovazioni introdotte con decreto-legge 8 agosto  1994,
n.  507,  convertito  nella legge 21 ottobre 1994, n. 584, prevede la
seguente ripartizione di competenze:
   il Servizio nazionale  dighe,  per  le  opere  di  sbarramento  di
altezza  maggiore  di  15 metri o che determinino un volume di invaso
superiore ad un milione di metri cubi, d'ora innanzi definite "grandi
dighe";
   gli uffici decentrati del Ministero dei lavori  pubblici,  per  le
dighe  di  caratteristiche inferiori a servizio di grandi derivazioni
d'acqua, d'ora innanzi definite "piccole dighe";
   le regioni per le rimanenti opere di sbarramento.
  A tale assetto di attribuzioni occorre  aggiungere  che,  in  forza
dell'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
gennaio  1991,  n. 85 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed
il potenziamento dei  Servizi  tecnici  nazionali),  come  modificato
dall'art.  5,  comma  2,  del decreto-legge sopraindicato, gli uffici
decentrati di questa amministrazione continuano, fino al 31  dicembre
1995,  a  svolgere  le attivita' di cui agli articoli 11, 16, 17 e 18
del decreto del Presidente  della  Repubblica  1  novembre  1959,  n.
1363,  anche  per le "grandi dighe", di competenza, come si e' visto,
del Servizio nazionale dighe.
  Oltre ai compiti esercitati  transitoriamente,  gli  stessi  uffici
mantengono, sempre relativamente alle "grandi dighe", le attribuzioni
di  cui  all'art.  1,  comma  2, ed all'art. 7, comma 1, del medesimo
regolamento n. 1363/1959 in forza dell'art. 24, comma 1, lettera  e),
del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991.
  A  seguito  delle innovazioni succedutesi, sembra opportuno fornire
elementi di chiarimento in ordine al complesso delle competenze degli
organi decentrati di questo Ministero, sia  relativamente  alla  fase
transitoria, sia per quanto attiene alla fase "a regime".
1. Attribuzioni "a regime".
 1.1.  Relativamente  alle  "grandi  dighe"  occorre  in  primo luogo
precisare che, ai sensi  dell'art.  24,  comma  1,  lettera  e),  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  gennaio 1991, n. 85,
restano in via definitiva riservate agli uffici decentrati di  questa
amministrazione le seguenti competenze:
    a)  trasmissione  al Servizio nazionale dighe, per l'approvazione
di competenza, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 1363/1959, e successive modifiche ed
integrazioni, del progetto  di  massima  dell'opera  di  sbarramento,
allegato  alla  domanda  di  concessione  di  derivazione d'acqua, ed
acquisizione della intervenuta pronuncia agli  atti  dell'istruttoria
sulla istanza medesima.
  Su  tale  adempimento  poco  si  ha da osservare, rappresentando il
necessario punto di congiunzione tra l'istruttoria per la concessione
di  derivazione  d'acqua  e  quella  concernente  l'approvazione  dei
progetti  delle  relative  opere  (di  massima  ed  esecutivo)  dello
sbarramento che si intende realizzare;
    b) autorizzazione all'esecuzione degli  impianti  di  cantiere  e
degli scavi, dopo l'approvazione del progetto di massima da parte del
Servizio  dighe  (art.  7,  comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  1363/1959)  ed  il  rilascio  della  concessione   di
derivazione  o della autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori
(art.  13  del  testo  unico  11  dicembre  1933,  n.   1775).   Tale
attribuzione  di  competenza  non si estende alla autorizzazione alla
costruzione dello sbarramento, prevista dall'art.  7,  comma  2,  del
regolamento  n.  1363/1959,  risultando  questo  adempimento ormai di
competenza del Servizio nazionale dighe.
  1.2. Con riferimento alle "piccole dighe" restano  attribuite  alla
competenza  esclusiva  di codesti provveditorati alle opere pubbliche
tutte le funzioni in materia di  vigilanza  sulla  progettazione,  la
costruzione  e  l'esercizio,  previste  dal regolamento n. 1363/1959,
dalle circolari di questo Ministero e dal riferito  decreto-legge  n.
507/1994.
  Al  riguardo,  si  sollecitano  le sezioni locali a dare corso, nel
piu' breve tempo possibile,  agli  adempimenti  imposti  dalla  nuova
normativa,  e  di  provvedere  alla regolarizzazione, ove necessario,
della posizione tecnica ed amministrativa degli sbarramenti  gia'  in
esercizio.
  In  particolare  e'  necessario  redigere,  ove  non  si  sia  gia'
provveduto, gli schemi di foglio di condizioni per l'esercizio  e  la
manutenzione  dello  sbarramento,  come prescritto dalla circolare di
questo Ministero n. 352/1987, e trasmetterli alla scrivente Direzione
generale per l'inoltro alla presidenza della IV sezione del Consiglio
superiore dei  lavori  pubblici,  tuttora  competente  alla  relativa
approvazione, ai sensi della richiamata circolare.
  Nelle  more  della approvazione del predetto foglio, codesti uffici
avranno cura di prescrivere ai soggetti  gestori  il  rispetto  delle
disposizioni contenute nello schema predisposto.
  Parimenti codesti uffici dovranno, con tutta urgenza, sollecitare i
gestori    degli   sbarramenti   alla   designazione   dell'ingegnere
responsabile   della   sicurezza   delle   opere   e   dell'esercizio
dell'impianto,   come   prescritto   dall'art.   4,   comma   7,  del
decreto-legge n. 507/1994.
  Quanto alla normativa tecnica applicabile, e'  appena  il  caso  di
precisare che, in attesa della emanazione del nuovo regolamento dighe
previsto  dall'art.  2  del  sopracitato  decreto-legge,  continua ad
operare quello approvato con decreto del Presidente della  Repubblica
n.  1363/1959,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, per quanto
attiene alla progettazione, la costruzione e l'esercizio delle  dighe
di altezza superiore a 10 metri o che determinino un invaso superiore
a 100.000 metri cubi.
  Resta   comunque  stabilito  che,  sino  all'emanazione  del  nuovo
regolamento dighe, questo Ministero,  nell'esercizio  della  facolta'
prevista  dall'art.  9,  comma  3, della legge 18 marzo 1989, n. 183,
ritiene  di  continuare  ad  avvalersi  dell'attivita'  del  medesimo
servizio,  affinche'  non  venga  meno  l'indispensabile  apporto  di
consulenza tecnica che, in base  al  regolamento  del  1959  ed  alle
circolari  successive,  il  Servizio  nazionale  dighe  forniva  alla
scrivente amministrazione, allorche'  esso  operava  in  collegamento
funzionale  con  la  IV  sezione  del  Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
  Ne consegue che, anche in relazione  agli  sbarramenti  di  altezza
compresa tra i 10 e i 15 metri di altezza e che determinino un invaso
compreso  tra  100.000  ed  un  milione  di  metri  cubi  il Servizio
nazionale dighe dovra' continuare a svolgere i compiti  previsti  dal
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  1363/1959  e  dalle
circolari 28 agosto 1986, n. 1125, e 4 dicembre 1987, n. 352.
  Per gli sbarramenti al di sotto  dei  10  metri  e  con  un  invaso
inferiore  a  100.000  metri cubi, a norma della "Premessa" al citato
regolamento  n.  1363/1959,  saranno  codesti  uffici  decentrati   a
decidere,  caso  per  caso,  in  relazione alle caratteristiche dello
sbarramento, quali norme del regolamento siano da applicare.
  Rimane,  inoltre,  inteso  che  per   sbarramenti   con   parametri
dimensionali superiori ai valori sopracitati, di competenza di questa
amministrazione,  ove  non  si  intendano  applicare integralmente le
suddette norme, codesti uffici dovranno chiedere in merito il  parere
della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite
la scrivente Direzione generale.
  Allo  stesso  modo  si  procedera' per le approvazioni in sanatoria
previste dall'art. 3 del decreto-legge n. 507/1994.
2. Attribuzioni in via transitoria relativamente alle "grandi dighe".
  Per quanto concerne l'assetto delle competenze nell'attuale periodo
transitorio,  si  ricorda  che,  a norma dell'art. 28 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 85/1991, come modificato dall'art.  5,
comma  2,  del  decreto-legge  n.  507/1994, gli uffici decentrati di
questa amministrazione, oltre alle attribuzioni di cui  al  paragrafo
precedente,  continuano,  come  e'  noto,  ad  esercitare  i  compiti
previsti dagli articoli 11, 16, 17 e 18 del regolamento n. 1363/1959,
relativamente alle "grandi dighe".
  Al riguardo e' bene precisare che  non  tutte  le  attribuzioni  in
materia   di  vigilanza  sull'esercizio  delle  "grandi  dighe"  sono
esercitate dagli uffici decentrati di questa amministrazione.
  Infatti, a norma dell'art. 24, comma 1, lettera e), nonche' commi 5
e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991, resta di
competenza del Servizio nazionale dighe, tra l'altro, la funzione  di
supervisione, coordinamento e vigilanza sulle operazioni di controllo
sul  comportamento degli sbarramenti in esercizio, da esercitarsi con
le puntuali modalita' fissate dall'art. 24, comma 6.
  Pertanto,  codesti  povveditorati  alle  opere   pubbliche,   nell'
espletamento   in   via   transitoria  delle  cennate  attivita',  si
atterranno alle istruzioni emanate dal Servizio in parola.
  Tra i compiti  che  restano  transitoriamente  affidati  a  codesti
uffici,  un  cenno  a parte meritano quelli previsti dall'art. 11 del
regolamento dighe. Infatti, non rientrando piu' nelle attribuzioni di
questa amministrazione  la  vigilanza  sulla  progettazione  e  sulla
costruzione  dello  sbarramento per le "grandi dighe", occorrera' che
da parte di codesti uffici, nell'applicazione delle norme in  parola,
si  operi  con  il necessario coordinamento con il Servizio nazionale
dighe: in particolare, considerata la natura fiduciaria del  relativo
incarico,  si ravvisa l'opportunita' che sulla nomina dell'assistente
governativo prescritta dall'art. 11,  comma  2,  venga  acquisito  il
preventivo benestare del Servizio stesso.
  Dal  sistema  delle  competenze  definito  dalla  normativa vigente
deriva che gia' da ora non rientra piu' tra le attribuzioni di questa
amministrazione, ma  in  quelle  del  Servizio  nazionale  dighe,  la
predisposizione e la successiva approvazione del foglio di condizioni
per  la  costruzione  dello sbarramento per le "grandi dighe" (art. 6
del regolamento n. 1363/1959).
  Lo stesso vale per  il  foglio  condizioni  per  l'esercizio  e  la
manutenzione,  che  la  piu'  volte  richiamata circolare n. 352/1987
prevedeva dovesse essere predisposto a cura degli  uffici  periferici
del Ministero dei lavori pubblici ed approvato dalla presidenza della
IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  Tale disposizione risulta ora in tal senso modificata, in quanto la
relativa  competenza  per le "grandi dighe" non rientra piu', neanche
transitoriamente, nelle competenze di questa amministrazione.
  Considerato, comunque, che per tale adempimento la citata circolare
fissava un termine ordinatorio di diciotto mesi dalla sua emanazione,
e nello spirito di collaborazione tra diverse  amministrazioni  dello
Stato,  si invitano gli uffici in indirizzo a trasmettere al Servizio
nazionale dighe, ove non vi avessero  gia'  provveduto,  i  fogli  di
condizioni gia' predisposti.
                                                 Il Ministro: BARATTA
Registrata alla Corte dei conti il 15 giugno 1995
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 335