Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini "Daunia", "Murgia", "Salento", "Tarantino", "Valle d'Itria", "Puglia" e proposte dei relativi disciplinari di produzione.(GU n.196 del 23-8-1995)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sottoelencate: "Daunia", "Murgia", "Salento", "Tarantino", "Valle d'Itria", "Puglia", per i vini da tavola prodotti nei territori per ciascuno di essi indicati e ricadenti nell'ambito della Regione Puglia, ha espresso parere favorevole al loro accoglimento ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione di seguito riportati. Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Daunia" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Daunia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Daunia" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito (da uve aromatiche); rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, passito (da uve aromatiche) e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante. I vini ad indicazione geografica tipica "Daunia" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia, a bacca di colore corrispondente. La indicazione geografica tipica "Daunia", con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia - esclusi i vitigni Montepulciano e Ottavianello - e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Daunia" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Daunia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia. E' consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Puglia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Daunia" bianco, rosso e rosato a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica "Daunia" con la specificazione del vitigno, a tonnellate 15. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Daunia", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,0 % per i bianchi; 10,0 % per i rosati; 10,5 % per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5 % vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Daunia" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Daunia" passito e' consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Daunia" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Daunia" bianco 10,5%; "Daunia" rosso 11,0%; "Daunia" rosato 11,0%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Daunia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Daunia" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Murgia" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Murgia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Murgia", e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Murgia" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari a bacca di colore corrispondente. L'indicazione geografica tipica "Murgia" bianco con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino bianco; Chardonnay; Fiano; Greco; Garganera; Moscato bianco; Pampanuto; Pinot bianco; Bianco D'Alessano; Verdeca; Malvasia; Moscatello Selvatico; Sauvignon, e' riservata ai mosti a vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%. L'indicazione geografica tipica "Murgia" rosato con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico; Pinot Nero; Sangiovese; Uva di Troia; Bombino Nero, e' riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%. L'indicazione geografica tipica "Murgia" rosso con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico; Aleatico; Sangiovese; Uva di Troia; Pinot Nero; Cabernet Sauvignon; Primitivo, e' riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Murgia" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante. I vini ad indicazione geografica tipica "Murgia" con la specificazione di uno dei vitigni Moscato Bianco, Moscatello Selvatico, Primitivo e Aleatico possono essere prodotti nelle tipologie abboccato, amabile e dolce. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Murgia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di: Bari. E' consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Puglia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Murgia": bianco, rosso e rosato con o senza specificazione di vitigno a tonnellate 16; per i vini ad indicazione geografica "Murgia" con la specificazione dei vitigni Primitivo e Aleatico a tonnellate 10. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Murgia", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,0% per i bianchi; 10,0% per i rosati; 10,5% per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante e frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Murgia" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Murgia" e' consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Murgia" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: bianco 10,5%; rosso 11,0%; rosato 11%. Le tipologie frizzante e spumante all'atto dell'immissione al consumo possono avere un titolo alcolometrico totale minimo di 9,5% vol. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Murgia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Murgia" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Salento" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Salento", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Salento", e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante. I vini ad indicazione geografica tipica "Salento", bianchi e rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto a bacca di colore corrispondente. I vini ad indicazione geografica tipica "Salento" rosato devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vitigno Negroamaro. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni a bacca nera autorizzati e o raccomandati per le provincie di Brindisi, Lecce, Taranto fino ad un massimo del 30%. L'indicazione geografica tipica "Salento" bianco, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino; Chardonnay; Garganega; Malvasia; Moscato; Pinot; Sauvignon; Trebbiano; Verdeca; Vermentino, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%. L'indicazione geografica tipica "Salento" rosso, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Malvasia; Negroamaro; Primitivo, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto fino ad un massimo del 15%. L'indicazione geografica tipica "Salento" rosato, con la specificazione del vitigno Negroamaro e' riservata al vino ottenuto dalla vinificazione delle uve di detto vitigno per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, autorizzati e o raccomandati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, sino ad un massimo del 30%. I vini ad indicazione geografica tipica "Salento" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Salento" comprende i territori amministrativi delle provincie di: Brindisi, Lecce e Taranto. E' consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Puglia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Salento": a tonnellate 12 per la tipologia Rosso Primitivo: a tonnellate 16 per le tipologie derivante da uve a bacca nera a tonnellate 18 per quelle derivate da uve a bacca bianca. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Salento", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,0% per i bianchi; 11,0% per i rosati; 11,5% per rossi; 12,0% per il primitivo. Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Salento" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione per le tipologie rosato per la quale la resa non deve essere superiore al 55%. Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Salento" e' consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci non deve essere inferiore al 55%. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Salento" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: bianco 10,5%; rosso 12,0%; rosato 11,5%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Salento" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Salento" puo' essere utilizata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Tarantino" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Tarantino", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Tarantino", e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante spumante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", bianchi e rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto a bacca di colore corrispondente. I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vitigni a bacca nera, raccomandati c/o autorizzati per la provincia di Taranto, vinificate in rosato. La indicazione geografica tipica "Tarantino" con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati c/o autorizzati per la provincia di Taranto esclusi vitigni Montepulciano o Ottavianello e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto fino un massimo del 15%. La specificazione deI nome del vitigno Negroamaro e Malvasia nera e' riservata ai mosti ed ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve di detti vitigni nelle seguenti percentuali: Negroamaro 70-80%; Malvasia nera 20-30%. I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e spumante. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Tarantino" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di: Taranto. E' consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Puglia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" bianchi a tonnellate 18; per i vini "Tarantino" rossi e rosati a tonnellate 16; per i vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" con la specificazione del vitigno a tonnellate 15. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,0% per i bianchi; 10,5% per i rosati; 11,5% per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante e frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Tarantino" e' consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: bianco 10,0%; rosso 11,5; rosato 11,0%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Tarantino" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Tarantino" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante. I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" bianchi, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Bari, Brindisi e Taranto. I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" rossi e rosati devono essere ottenuti dalla vinificazione dei vitigni Negroamaro e/o Primitivo. Possono concorrere alla produzione dei predetti vini le uve provenienti da vitigni a bacca nera, autorizzati e/o raccomandati per le province di Bari, Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 50%. L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" bianco con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Verdeca; Bianco d'Alessano; Fiano; Malvasia; Moscato bianco; Moscatello selvatico; Pinot bianco; Sauvignon; Trebbiano; Chardonnay; Impigno; Bombino bianco, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%. L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" rosso con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Negroamaro; Primitivo; Malvasia nera; Sangiovese; Cabernet Sauvignon; Aleatico; Pinot nero, e' riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni almeno l'85%. L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" con la specificazione dei seguenti vitigni: Negroamaro; Primitivo; Malvasia nera; Sangiovese; Pinot, e' riservata ai mosti ed ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per le province di Bari, Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante spumante e novello. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Alberobello e Locorotondo in provincia di Bari; Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano e Ostuni in provincia di Brindisi; Crispiano e Martina Franca in provincia di Taranto. E' consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Puglia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" a tonnellate 15. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,0% per i bianchi; 10,5% per i rosati; 11,0% per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante e frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" e' consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: bianco 10,5%; rosso 11,5%; rosato 11,0%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Puglia" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Puglia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Puglia", e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante; rossi, anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante. I vini ad indicazione geografica tipica "Puglia" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di cui allart. 3, a bacca di colore corrispondente. La indicazione geografica tipica "Puglia" con la specificazione di uno dei sotto indicati vitigni raccomandati e/o antorizzati in tutte le province della regione Puglia - esclusi i vitigni: Montepulciano o Ottavianello - e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni: Aleatico; Aglianico; Bombino nero; Bombino bianco; Falanghina; Fiano; Greco; Malvasia bianca; Malvasia nera; Uva di Troia; Moscato bianco; Moscatello; Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon; Chardonney; Pinot bianco; Pinot nero; Riesling; Sauvignon; Primitivo; Negroamaro; Verdeca; Bianco d'Alessano; Pampanuto; Trebbiano; Sangiovese. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province della regione Puglia fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Puglia" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Puglia" comprende i territori amministrativi delle provincie di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto della regione Puglia. E' consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Puglia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Puglia" bianco, rosso, rosato e con la specificazione di vitigno, esclusi i vitigni Primitivo e Aleatico, a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", con la specificazione dei vitigni Primitivo e Aleatico, a tonnellate 15. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% per i bianchi; 9,5% per i rosati; 10% per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Puglia" e' consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Puglia" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Puglia" bianco 10%; "Puglia" rosso 10,50%; "Puglia" rosato 10,0%. I vini ad indicazione geografica tipica "Puglia" frizzante e spumante all'atto dell'immissione al consumo possono avere un totale alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Puglia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudivo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Puglia" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.