MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
   dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di  produzione
   relativo  ai  vini  a  denominazione di origine controllata Bianco
   Vergine Valdichiana.
(GU n.200 del 28-8-1995)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini  "Bianco  Vergine Valdichiana" riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica del 1 settembre  1972  e  successivamente
modificata  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1989 e  decreto  ministeriale  2  agosto  1993,  ha  espresso  parere
favorevole  al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione
del  relativo  decreto  ministeriale  -  il  testo   modificato   del
disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.
   Le   eventuali  istanze  e  controdeduzioni  avverso  la  suddetta
proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate  dagli
interessati   al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta  di  modifica  del  disciplinare  di  produzione  del vino a
denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana"
                               Art. 1.
   La  denominazione   di   origine   controllata   "Bianco   Vergine
Valdichiana"  e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   Il vino "Bianco Vergine Valdichiana" deve  essere  ottenuto  dalle
uve  dei  vitigni  presenti  nei  vigneti  nella proporzione appresso
indicata:
    trebbiano toscano, dal 60 all'80%;
    altri  vitigni  a  bacca  bianca   raccomandati   o   autorizzati
rispettivamente  per  le  province di Arezzo e Siena, per la restante
parte, purche' ciascun vitigno preso singolarmente non superi il 10%.
   In via transitoria e per un periodo di sei anni a decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono ritenuti idonei a
produrre  il vino "Bianco Vergine Valdichiana" anche i vigneti aventi
una  base  ampelografica  difforme  da  quella  prevista  dai   commi
precedenti,  purche'  detti vigneti siano stati iscritti all'albo, di
cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, alla data del 1
settembre 1993.
                               Art. 3.
   La zona  di  produzione  del  vino  "Bianco  Vergine  Valdichiana"
comprende  in  parte  il  territorio  dei  seguenti  comuni:  Arezzo,
Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano,  Lucignano,  Marciano,  Monte
San  Savino,  Civitella  in Valdichiana, Sinalunga, Torrita di Siena,
Chiusi e Montepulciano.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    in prossimita' di Arezzo, in localita' La Mossa, al km 145  della
strada  statale  n. 71, ha inizio la delimitazione del territorio del
vino "Bianco Vergine Valdichiana". Da questo punto procede verso  sud
seguendo  la  suddetta  statale  e,  dopo aver superato la confluenza
(quota  281) con la strada statale n. 75 per le localita' Olmo, Pieve
a Quarto, Policiano, raggiunge Rigutino. Da Rigutino, verso nord-est,
segue  la  strada  per  Pieve  di  Rigutino,  quindi  attraverso  una
mulattiera,  passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La
Torre, quindi verso Villa Rada, quote 480, 526, poggio Sorbino, quote
430, 365  (Il  Castello),  giunge  a  Cozzano.  Da  Cozzano  prosegue
attraverso  una  rotabile  prima ed una carreggiabile poi verso villa
Apparita, quota 470 e Mammi.   Da Mammi  la  linea  di  delimitazione
prosegue  attraverso  una  mulattiera  fino  a  villa  Ranco, da dove
attraverso una rotabile, passa per Il Ceriolo, quota 534 e si immette
in una mulattiera che conduce a Santa Margherita.
   Da Santa Margherita  (quota  295)  passa  per  la  mulattiera  che
conduce  a  colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile,
Le Capanne, La Badiola, Il Toppo e Santo Stefano. Da Santo Stefano la
delimitazione si dirige  verso  sud  e,  per  quota  307,  raggiunge,
attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto, quota 314, casa
Materna,  quota  296,  quota  285  ed  Orzale.    Da  Orzale prosegue
attraverso una mulattiera per Il Toppo, Pergognano, quote  299,  440,
576,  549, 581, 516, 459, 396 e 357, costeggia il fosso di Rostonchia
fino a quota 309. Da qui prosegue per quota  332  e,  attraverso  una
mulattiera, raggiunge Il Moro, villa di Pozzo, quote 501 e 523, monte
Le  Civitelle,  quote 537, 496 e 449. Da quota 449 prosegue prima per
una carrareccia e poi per una mulattiera e, passando vicino  a  quota
331,  si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino
a San Pietro.  Da qui prosegue attraverso  quota  382  per  Cegliolo,
quote 327, 386, 433 e 422, case Bocina, quote 441 e 439. I Cappuccini
e quota 553.  Da quota 553 si immette sulla carreggiabile che conduce
per Maesta' del Pianello, alla strada provinciale per Cortona.
   La  linea  di  delimitazione segue detta provinciale fino al bivio
del Torreone, quindi se ne distacca e per quote 565 e 510, attraverso
una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359  e  438,
attraverso  una  mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa
mulattiera fino al mulino a vento, quindi per quote 362 e 502  giunge
a  Bulciana  di Sotto da questo vocabolo, la delimitazione si immette
nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio
con il fosso del Trebbio e risale per quest'ultimo fino al podere  Le
Bruciate,  quindi  per  una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542,
casa  Montanare  quota  518  ed  incontra   la   strada   provinciale
Cortona-Umbertide, che segue fino al ponte sul torrente Esse.
   Da  qui  si  sovrappone  ai  confini  fra la provincia di Arezzo e
quella di Perugia e  li  segue,  attraverso  la  localita'  Borghetto
Ferretto, fino al podere Marella. Dal Podere Marella segue il confine
provinciale  fra  Siena  e  Perugia,  in  direzione  sud-ovest,  fino
all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del
Lago conduce ad Acquaviva,  segue  questa  strada  in  direzione  del
podere  Sant'Adele  e  prima  di  raggiungere quest'ultimo, sul ponte
(quota 251)  che  attraversa  il  canale  maestro  della  Chiana,  si
sovrappone  alla  sponda  destra  di  questo  fino  alla localita' La
Casetta (quota 250); di qui piega verso sud-ovest lungo  la  scarpata
della   Colmatella  fino  a  raggiungere,  a  quota  251,  la  strada
interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud  sino  ad
incrociare  il  confine  comunale  tra  Chiusi e Montepulciano; segue
quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il  torrente
Parce,  risale  il  medesimo  fino  ad  incrociare  la strada che, in
direzione  nord-ovest,   raggiunge   il   confine   provinciale,   in
prossimita' della chiesa della Madonna del Popolino.
   La  linea  di  delimitazione  segue  quindi il confine provinciale
verso sud fino ad incrociare  la  strada  che  conduce  a  Porto,  in
prossimita'  del  podere  Passo  alle  Querce,  quindi prosegue verso
ovest, lungo la  strada  suddetta  fino  ad  incontrare  la  ferrovia
Chiusi-Siena.  Segue  verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta,
passando  per  la  stazione  di  Montepulciano,  di  Piano,  fino  al
sottopassaggio  delle Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si
riporta sulla strada che conduce da Torrita  di  Siena  a  Sinalunga,
sino al ponte sul fosso Doccia (quota 268).
   Da  questo  punto  prosegue  verso  est seguendo il suddetto fosso
Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna,  quindi
segue  il  torrente  Foenna  sino  al  ponte  Nero  (quota 257) sulla
provinciale  Bettolle-Torrita  di  Siena,   proseguendo   per   detta
provinciale  verso  nord,  fino a Case Nuove, passando per Bettolle e
casa Marchi. Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano,  passando
per la strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a
Porti  (quota  258).  Prosegue  per  la strada comunale, raggiunge la
stazione di Monte San Savino e, seguendo la ferrovia,  si  arriva  al
bivio  con  la strada che da Civitella porta ad Alberolo (quota 284).
Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada  si  passa  per  Doma,
Cagiolo,  Madonna  di  Mercatale, Malfiano, casa Lota, podere Gratene
fino a Colmo sulla strada statale n. 69, Arezzo-Montevarchi. La linea
di delimitazione segue la strada statale n. 69, passa per  Indicatore
e,  da  qui,  si  sposta  sulla provinciale per Chiani, San Giuliano,
ponte alla Nave, quote 246 e 250, Le Fosse e  casa  Bagnaia,  fino  a
raggiungere  il  km 145 della strada statale n. 71, punto di partenza
della delimitazione.
   All'interno di tale delimitazione  viene  esclusa  dalla  zona  di
produzione l'area delimitata come appresso:
    a  nord, partendo dal podere La Fornace in prossimita' del canale
maestro della Chiana, la linea di delimitazione  discende  verso  sud
lungo  la  strada  che,  passando  per  c.lo idraulico (quota 245), e
podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimita'  del  podere
Viallesi.  Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del
Basso, quindi, in direzione ovest, prende  la  strada  verso  Cesa  e
prima  di  raggiungere  il  centro  abitato  devia verso sud lungo la
strada che, incrociando il rio della Pescaia  (quota  248),  prosegue
fino  al  podere  del  Terchio,  da  dove,  in  direzione  sud-ovest,
raggiunge, lungo la strada, la localita' Le Sei  Vie  in  prossimita'
del  km 12 della strada statale n. 357, e prosegue, su detta statale,
in direzione sud, fino in prossimita' del km 16 (quota 251).
   Da qui, verso est, per il rio Quaranta,  raggiunge  il  rio  della
Fossetta,  che  discende  in  direzione  sud,  fino  ad incrociare il
torrente Esse (in prossimita' della quota 255) e,  quindi,  lungo  il
corso  d'acqua  che  attraversa  la  localita'  Colmata, raggiunge in
direzione sud-est il canale maestro della  Chiana  a  quota  246.  Da
quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della Chiana
fino  al  podere  La  Croce, quota 253, quindi verso sud-est lungo la
strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota  260,  prende
la  strada  che,  in  direzione  nord,  passa  per  il  podere  Santa
Giuseppina proseguendo per la medesima (quote 251, 250,  253  e  251)
fino  in  prossimita'  del  ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia
allacciante di destra, risale verso nord fino  ad  arrivare  a  quota
252,  in  prossimita'  del Vuotabotte dello Strozzo. Prende quindi la
strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni  fino  al  podere
Fonti (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte
del  Rondo', quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord
fino a quota 244, piega verso est lungo  la  strada  che  conduce  il
podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla
localita'  Ginestra,  passando  per  le  quote 249, 246 e 247, questa
ultima sulla strada per Manciano. Prosegue quindi verso ovest e prima
di raggiungere il canale Maestro piega verso nord, lungo  la  via  di
mezzo, passando per le quote 243, 244, 245 e 244.
   Da  quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord
attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la  strada  che  costeggia  il
podere  Selva  ed  il  podere  Giannini,  prosegue  fino a quota 243.
Superata la quota 243,  raggiunge,  seguendo  la  strada,  il  canale
maestro  della  Chiana,  che  attraversa  all'altezza  del  podere La
Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione del vino "Bianco Vergine Valdichiana" devono essere quelle
tradizionali  della  zona e, comunque atte a conferire alla uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' e di pregio.
   Sono pertanto da considerarsi idonei i  terreni  di  giacitura  ed
orientamento   adatti,   con  esclusione  di  quelli  di  fondovalle,
particolarmente umidi.
   I sesti di  impianto,  che  per  i  nuovi  impianti  e  reimpianti
dovranno  prevedere  almeno  2.500  ceppi  per  ettaro,  le  forme di
allevamento  ed  i  sistemi  di   potatura   devono   essere   quelli
generalmente usati o, comunque, atti a valorizzare le caratteristiche
delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Bianco
Vergine Valdichiana" non deve essere superiore  a  quintali  110  per
ettaro di coltura specializzata.
   A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra'  essere  riportata  attraverso  un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro  della
coltura   promiscua   deve   essere   calcolata,  rispetto  a  quella
specializzata, in rapporto alla effettiva  superficie  coperta  dalla
vite e comunque non deve essere superiore a kg 6 per ceppo.
   La regione Toscana annualmente, prima della vendemmia, con proprio
decreto,  sentite  le  organizzazioni  professionali  di  categoria e
tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura,  puo'  fissare
una  produzione  massima per ettaro avente diritto alla denominazione
di origine inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare  di
produzione,   dandone   comunicazione   al  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali ed  al  Comitato  nazionale  per  la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
   I  quantitativi  eccedenti  i  limiti massimi di cui ai precedenti
quinto  ed  ottavo  comma  del  presente  articolo,  se  ne  hanno  i
requisiti,  potranno essere presi in carico per la produzione di vino
da tavola.
   Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  "Bianco  Vergine
Valdichiana"  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico
complessivo minimo naturale del 9,5%.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere
effettuate  nella  zona  delimitata  al  precedente art. 3. Tuttavia,
tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di   produzione,   e'
consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  nell'intero
territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella  zona  di
produzione.
   La  resa  massima  delle  uve in vino non deve essere superiore al
70%.
   Qualora  la  resa  uva-vino  superi  il  limite  sopra   indicato,
l'eccedenza   non   avra'   diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata, ma potra', se ne ha i requisiti, essere presa in  carico
per la produzione di vino da tavola.
   Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso in assenza delle
vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
   Per   le   eventuali  operazioni  di  arricchimento,  deve  essere
utilizzato unicamente mosto concentrato rettificato.
   Il vino "Bianco Vergine Valdichiana" non puo'  essere  immesso  al
consumo  prima  del  31  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello di
produzione delle uve.
                               Art. 6.
   Il vino "Bianco Vergine Valdichiana" all'atto  dell'immissione  al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: paglierino, anche con riflessi verdognoli;
    odore:  neutro,  caratteristico,  ricco  di  delicato e gradevole
profumo;
    sapore: asciutto, con lieve retrogusto di mandorla amara;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   La tipologia spumante, oltre a rispettare le normative vigenti  in
materia,  dovra' avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo
dell'11%.
   E' prevista inoltre l'estensione della  denominazione  di  origine
controllata anche al vino frizzante naturale il quale dovra' avere le
identiche  caratteristiche  del vino bianco tranquillo con l'aggiunta
al sapore della dizione: o leggermente amabile.
   E' facolta' del Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali    con   proprio   decreto,   di   modificare   in   annate
eccezionalmente sfavorevoli, i limiti minimi previsti per  l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Alla   denominazione   di   origine  controllata  "Bianco  Vergine
Valdichiana" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione,  ivi
compresi  gli  aggettivi  riserva,  superiore,  extra, fine, scelto e
similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  socili,  marchi  privati  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore.
   Le  indicazioni  tendenti a specificare l'attivita' agricola quali
"viticoltore", "fattoria", "tenuta",  "podere",  "cascina"  ed  altri
termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE
e nazionali in materia.
   E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni geografiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' dalle
quali  effettivamente  provengono  le  uve  da  cui  il  vino   cosi'
qualificato  e'  stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti
ministeriali 22 aprile 1992.
                               Art. 8.
   Chiunque produce, vende, pone in venduta o  comunque  distribuisce
per  il  consumo  con la denominazione di origine controllata "Bianco
Vergine Valdichiana", vini che non rispondono alle condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma degli
articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.