MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche
   dei  vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione
   relativo  ai  vini  a   denominazione   di   origine   controllata
   "Moscadello di Montalcino".
(GU n.200 del 28-8-1995)

   Il comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini  "Moscadello  di  Montalcino"  riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica del 13 novembre  1984  e  successivamente
modificata con decreto ministeriale 2 agosto 1993, ha espresso parere
favorevole  al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione
del  relativo  decreto  ministeriale  -  il  testo   modificato   del
disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.
   Le   eventuali  istanze  e  controdeduzioni  avverso  la  suddetta
proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate  dagli
interessati   al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di nuovo disciplinare di produzione del vino a denominazione
   di origine controllata "Moscadello di Montalcino"
                               Art. 1.
                   Descrizione della denominazione
   La denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino"
e'  riservata  al  vino  bianco  che  risponde  alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                      Tipologie di vino ammesse
   Il vino doc "Moscadello di Montalcino" deve essere ottenuto  dalle
uve  provenienti  dai  vigneti  composti  nell'ambito  aziendale  dal
vitigno "Moscato bianco".
   Possono concorrere alla produzione di  detto  vino  anche  le  uve
provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per
la Provincia di Siena, fino ad un massimo del 15%.
   Il  vino doc "Moscadello di Montalcino" puo' essere prodotto nelle
tipologie  "Tranquillo",  "Frizzante"  e  "Vendemmia  Tardiva",  alle
condizioni previste dal presente disciplinare.
                               Art. 3.
                   Delimitazione della zona e albo
   La  zona  di  produzione  delle  uve comprende l'intero territorio
amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
   Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione  all'olbo  dei
vigneti  previsto  dall'art.  4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste  dagli
articoli  2  e  4,  comunque  atti  a  conferire  alle uve ed al vino
derivato  le  specifiche  caratteristiche  qualitative  previste  dal
presente disciplinare.
   I  nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti all'albo
a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, cosi' come
accertato con il verbale dell'organo competente.
   La  resa  massima  per  ettaro  consentita  nei  primi due anni di
produzione non potra' superare la percentuale del 30% al  terzo  anno
di  vegetazione  e  del 70% al quarto anno di vegetazione rispetto al
massimale di cui all'art. 4.
                               Art. 4.
            Caratteristiche dei vigneti, resa uva ettaro
                gradazione minima naturale delle uve
   Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del
vino  a  denominazione  di   origine   controllata   "Moscadello   di
Montalcino"  devono  essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche
caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.
   In  particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
    terreni: geocronologicamente attribuibili  ad  un  intervallo  di
tempo che va dal cretaceo al pliocene e idonei a conferire alle uve e
al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative;
    giacitura: collinare;
    altitudine: non superiore ai 600 mt s.l.m.;
    esposizione:  adatta  ad  assicurare una idonea maturazione delle
uve;
    densita' di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle
caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i  nuovi  impianti
la densita' minima dovra' essere di 3.000 piante per ettaro;
    forme  di  allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le  caratteristiche  peculiari
dell'uva e dei vini;
    pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  quantita'  massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Moscadello di  Montalcino"  non
deve  essere  superiore  a  q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, pari a Hl 65 in vino finito per i tipi "Tranquillo"  e
"Frizzante". Per il tipo "Vendemmia Tardiva" la produzione massima di
uva  parzialmente  appassita, non deve essere superiore a q.li 50 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a Hl 22,5 in vino.
   A detti limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve
purche' comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i
limiti   indicati.   Tale   esubero  della  resa  non  potra'  essere
commercializzato come vino a denominazione di origine controllata.
   Le uve destinate alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Moscadello di Montalcino" devono essere prese in
carico  separatamente  sui  registri  obbligatori di cantina e devono
essere evidenziate separatamente nella denuncia  annuale  delle  uve,
secondo le diverse tipologie.
   Le  uve  destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a
preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico  minimo  naturale  di  10,0%  per  i  tipi  "Tranquillo"   e
"Frizzante".   Le  uve  destinate  alla  produzione  della  tipologia
"Vendemmia  Tardiva"  ammesse  nelle  condizioni  richieste   debbono
assicurare  al  vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
non inferiore al 14%.
   La  data  di  inizio  della  vendemmia  delle  uve  destinate alla
produzione del vino qualificato "Vendemmia  Tardiva"  decorre  dal  1
ottobre.
                               Art. 5.
             Norme per la vinificazione e conservazione
   Nella   vinificazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine
controllata "Moscadello  di  Montalcino"  sono  ammesse  soltanto  le
pratiche  enologiche  atte  a  conferire  al  vino  le  sue peculiari
caratteristiche.
   La presa di spuma per  il  tipo  "Frizzante"  deve  avvenire  solo
attraverso fermentazione naturale.
   La  resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 65% per i tipi "Tranquillo" e "Frizzante" e al  45%  per  il  tipo
"Vendemmia Tardiva".
   Le  operazioni  di  vinificazione,  conservazione,  affinamento  e
imbottigliamento devono essere effettuate nella  zona  di  produzione
definita all'art. 3.
                               Art. 6.
                 Caratteristiche del vino al consumo
   I  vini  "Moscadello  di  Montalcino"  all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle caratteristiche  di  seguito  esposte,
secondo le diverse tipologie:
   Tipologia "Tranquillo":
    colore: giallo paglierino;
    odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;
    sapore:   aromatico,  dolce,  armonico,  caratteristico  dell'uva
moscato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui almeno
un quarto ancora da svolgere;
    titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Tipologia "Frizzante":
    colore: giallo paglierino tenue, con spuma fine e vivace;
    odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;
    sapore:  aromatico,  dolce,  armonico,  caratteristico   dell'uva
moscato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui almeno
un quarto ancora da svolgere;
    titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Tipologia "Vendemmia Tardiva":
    colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
    odore: caratteristico, delicato e persistente;
    sapore: aromatico, dolce ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% di cui almeno
11,50% svolti e un minimo da svolgere di 3,50% in alcol potenziale;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   Il vino "Moscadello di Montalcino" qualificato "Vendemmia Tardiva"
deve  essere  sottoposto  ad  un  periodo di affinamento di almeno un
anno, calcolato dal 1 gennaio dell'anno successivo alla  vendemmia  e
non  puo'  essere  immesso al consumo prima del 1 gennaio del secondo
anno successivo alla vendemmia.
   Durante   l'affinamento   il   vino   puo'   compiere   una  lenta
fermentazione che si attenua nei mesi freddi.
                               Art. 7.
                    Designazione e presentazione
   I vini a  denominazione  di  origine  controllata  "Moscadello  di
Montalcino"  possono  essere  immessi  al consumo in bottiglie di una
delle seguenti capacita': 0,375; 0,500; 0,750; 1,500.
   Le bottiglie devono essere di vetro e chiuse con tappo di sughero.
   Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle  bottiglie
con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio
del vino.
   Sulle bottiglie contenenti il vino "Moscadello di Montalcino" deve
sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
   E'  vietato  usare,  insieme  alla  denominazione  "Moscadello  di
Montalcino", qualsiasi qualificazione aggiuntiva  diversa  da  quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
"Extra", "Fine",  "Scelto",  "Selezionato",  "Superiore",  "Vecchio",
"Riserva" e similari.
   E'  consentito,  in sede di designazione, l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  non
aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.
   Le   indicazioni   tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali   "Viticoltore"   "Fattoria",   "Tenuta",
"Podere",  "Cascina"  ed  altri  termini similari, sono consentite in
osservanza alle disposizioni CEE in materia.
   E' inoltre consentito  l'uso  di  indicazioni  toponomastiche  che
facciano riferimento a vigneti dai quali effettivamente provengano le
uve  da  cui  il  vino  cosi'  qualificato  e'  stato  ottenuto, alle
condizioni previste dalle norme in materia.
   Nella  designazione  e  presentazione  in   etichetta   del   vino
"Moscadello   di   Montalcino"  nei  tipi  "Frizzante"  e  "Vendemmia
Tardiva", deve  sempre  figurare  una  delle  dizioni  "Frizzante"  o
"Vendemmia  Tardiva",  secondo il caso che ricorre, immediatamente al
di sotto della dicitura denominazione di  origine  controllata.  Tali
dizioni  devono  essere  riportate  in  caratteri  di  dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per  la  denominazione  "Moscadello  di
Montalcino".