MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 agosto 1995 

  Autorizzazione   dell'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale  dei  prodotti  della  vendemmia   1995   per   le   regioni
Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Sardegna,  Veneto e
provincia autonoma di Trento.
(GU n.198 del 25-8-1995)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n.  822/1987  del
16  marzo  1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche
in talune zone  viticole  lo  rendano  necessario  gli  Stati  membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale)  delle  uve  fresche,  del
mosto  di  uve,  del  mosto  di uve parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola  e  del
vino da tavola;
  Visto  l'art.  8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui  all'art.
7  del  regolamento  medesimo,  gli  Stati membri interessati possono
autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo  o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n.  2332/1992  del
13   luglio  1992  il  quale  prevede  che  ogni  Stato  membro  puo'
autorizzare, quando le condizioni climatiche nel  suo  territorio  lo
abbiano  reso  necessario,  l'arricchimento  delle  partite destinate
all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato
1 del regolamento CEE n. 822/1987;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  gli  attestati  degli  assessorati regionali all'agricoltura
delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna,
Veneto nonche' della provincia autonoma di Trento, con  i  quali  gli
organi  medesimi  hanno  certificato che nei propri territori si sono
verificate, per la vendemmia 1995, condizioni climatiche  sfavorevoli
ed  ha  chiesto  l'emanazione  del  provvedimento  che  autorizza  le
operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  l'assessorato  regionale  all'agricoltura   della
regione  Friuli-Venezia  Giulia  ha chiesto di limitare l'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale a  1,5  gradi  per  i  vini  a
denominazione di origine "Colli orientali del Friuli" e "Carso";
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  campagna vitivinicola 1995-96 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati   in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Sardegna,  Veneto  e
provincia autonoma di Trento.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le  modalita'  previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel
limite massimo di due gradi  ad  eccezione  dei  vini  D.O.C.  "Colli
orientali  del  Friuli"  e  "Carso"  per i quali l'aumento del titolo
alcolometrico volumico e' limitato a 1,5 gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
   Roma, 21 agosto 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI