Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1995 per le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Veneto e provincia autonoma di Trento.(GU n.198 del 25-8-1995)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola; Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.; Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/1992 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/1987; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia; Visto gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Veneto nonche' della provincia autonoma di Trento, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1995, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette; Considerato che l'assessorato regionale all'agricoltura della regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto di limitare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale a 1,5 gradi per i vini a denominazione di origine "Colli orientali del Friuli" e "Carso"; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna vitivinicola 1995-96 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Veneto e provincia autonoma di Trento. 2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi ad eccezione dei vini D.O.C. "Colli orientali del Friuli" e "Carso" per i quali l'aumento del titolo alcolometrico volumico e' limitato a 1,5 gradi. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 21 agosto 1995 Il Ministro: LUCHETTI