Individuazione delle societa' finanziarie per le quali vige l'obbligo di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia.(GU n.200 del 28-8-1995)
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il 29 marzo 1994, con la quale e' stato demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare nell'ambito degli intermediari finanziari quelli che, anche in ragione dell'attivita' svolta, sono tenuti all'obbligo di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi; Ritenuto opportuno, in relazione alla natura creditizia delle informazioni censite dalla centrale dei rischi, circoscrivere, in fase di prima applicazione, detto obbligo agli intermediari che esercitano attivita' di finanziamento sotto qualsiasi forma; Considerato che l'esercizio del credito al consumo - ricompreso nell'ambito di tale attivita' in base all'art. 2, lettera c), del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 "Determinazione ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico" - presenta specificita' operative che rendono opportuno esonerare dal richiamato obbligo gli intermediari che lo esercitano in via esclusiva o prevalente; Dispone: 1. Partecipano al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia gli intermediari finanziari ex art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del medesimo decreto, i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 2 del richiamato decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994. 2. L'esercizio dell'attivita' di finanziamento, comprensiva del valore dei beni concessi in locazione finanziaria, si considera prevalente quando rappresenta piu' del 50 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. 3. Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari di cui al punto 1, per i quali i crediti al consumo rappresentino piu' del 50 per cento dell'attivita' di finanziamento. 4. La sussistenza e il venir meno delle condizioni di adesione e di esonero dal servizio vanno accertati dagli intermediari finanziari medesimi - in base ai dati dei bilanci approvati degli ultimi due esercizi chiusi - e comunicati tempestivamente alla Banca d'Italia. 5. Con un congruo preavviso verra' comunicata la data a partire dalla quale gli intermediari finanziari tenuti all'obbligo di partecipazione al servizio dovranno inviare le informazioni alle centrale dei rischi. Roma, 10 agosto 1995 Il Governatore: FAZIO