Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.203 del 31-8-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1993 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella per l'istituzione del diploma universitario in scienza dei materiali; Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 15 giugno 1994, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 16 e 17 settembre 1994; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del 31 luglio c.a., con allegato il parere favorevole espresso nella riunione del 16 giugno 1995 dal Consiglio universitario nazionale all'istituzione del diploma universitario in scienza dei materiali; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella parte quarta al capo I viene aggiunto il capo XXIII e il diploma universitario in scienza dei materiali. Dopo l'art. 870 viene aggiunto il seguente capo ed articoli: Capo XXIII DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZA DEI MATERIALI Art. 871 (Istituzione e durata del corso di diploma). - Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Catania e' istituito il corso di diploma universitario in scienza dei materiali. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un addetto alla caratterizzazione ed al controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca. In particolare il corso di diploma fornira' competenze specifiche dirette a: uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per controllo caratterizzazioni, qualificazione e certificazione dei materiali; uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata; utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati relativi a proprieta' dei materiali. Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato in scienza dei materiali, si prevede la sua collocazione principalmente in laboratori industriali dove operera' quale: conduttore di apparecchiature specializzate; esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali. La durata del corso e' prevista in anni tre. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in scienza dei materiali. Art. 872 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, delle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 873 (Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 e' riconosciuto affine al corso di laurea in scienza dei materiali. Nell'ambito dei corsi affini, la facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici e ferma restando l'equivalenza di due semestralita' ad una annualita', i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi e indica l'anno di corso a cui lo studente puo' iscriversi. Art. 874 (Articolazione del corso di studi). - L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno. Essa e' comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. L'attivita' di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualita' complessive. Le attivita' corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante (vedi art. 875) saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni. Art. 875 (Ordinamento didattico). - L'ordinamento didattico che segue e' formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insieme di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. La formazione di base (13,5 annualita') Area matematica. Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica e dell'analisi numerica. Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01A, A01B, A02A, A03X, A04A). Sono obbligatorie le due seguenti annualita': n. 1 nei raggruppamenti: A01A - Algebra e logica matematica; A01B - Geometria; A02A - Analisi matematica; A03X - Fisica matematica; n. 1 nel raggruppamento: A04A - Analisi numerica. Area fisica. Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprieta' macro e microscopiche dei materiali. Tali contenuti possono trovarsi in fisica generale (B01A), esperimentazioni di fisica (B01A, B03X), struttura della materia (B03X), strumentazioni fisiche avanzate (B03X). Sono obbligatorie quattro annualita' di cui almeno una di laboratorio: n. 1 nel raggruppamento: B01A - Fisica generale. n. 2 nei raggruppamenti: B01A - Fisica generale; B03X - Struttura della materia. n. 1 nel raggruppamento: B03X - Struttura della materia. Area chimica. Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica. Inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico. Tali contenuti possono trovarsi in chimica generale ed inorganica (C03X), chimica fisica (C02X), chimica organica (C05X), laboratorio di chimica dei materiali (C02X, C03X C05X). Sono obbligatorie le seguenti quattro annualita', di cui una almeno di laboratorio: n. 1 nel raggruppamento: C03X - Chimica generale; n. 1 nel raggruppamento: C02X - Chimica fisica; n. 1 nel raggruppamento: C05X - Chimica organica; n. 1 nei raggruppamenti: C02X - Chimica fisica; C03X - Chimica generale ed inorganica; C05X - Chimica organica. Area proprieta' dei materiali. Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprieta'. Tali contenuti possono trovarsi in: scienza dei metalli (H3X), chimica dello stato solido (C03X), chimica delle macromolecole (C04X), fisica dei semiconduttori (B03X), fisica dei dispositivi elettronici (B01A), fisica dei polimeri (B03X), analisi strumentale e controllo dei materiali (C01A, H4A), chimica fisica dei materiali (C02X), fisica dello stato solido (B03X). Sono obbligatorie le seguenti tre annualita': n. 1 nei raggruppamenti: C01A - Chimica analitica; C03X - Chimica generale ed inorganica; H4A - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali. n. 1 nei raggruppamenti: C02X - Chimica fisica; B01A - Fisica generale; B03X - Struttura della materia. n. 1 nei raggruppamenti: C04X - Chimica industriale e dei materiali polimerici; C03X - Chimica generale ed inorganica; H3X - Metallurgia. Area strutturistica/cristallografica. Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della cristallografia e strutturistica chimica. Tali contenuti possono essere ritrovati in cristallografia/strutturistica chimica (C02X, C03X, D03A). E' obbligatoria la seguente mezza annaulita': n. 1/2 nei raggruppamenti: C02X - Chimica fisica; C03X - Chimica generale ed inorganica; D03A - Mineralogia. Formazione professionalizzante e tirocinio (4,5 annualita') La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, da' orientamenti specifici alla formazione dello studente, cosi' da favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessita' del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo della R&D, la formazione professionalizzante e' costituita da 4,5 annualita': n. 1/2 nel raggruppamento P02C - Economia ed organizzazione aziendale; n. 4 scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una dedicata all'attivita' di tirocinio (vedi art. 874). I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in piu' moduli (al massimo tre). Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro presso una industria od un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate appostite convenzioni tra le universita' e gli enti interessati. Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi. Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilita' di uno o piu' docenti, a cio' designati dalla facolta', prende visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione. Il tirocinio viene riconosciuto come una annualita' di laboratorio previa stesura di apposita relazione conclusiva. Le modalita' per l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facolta'. Art. 876 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame, da sostenersi con modalita' stabilite dal consiglio di facolta', consiste di una discussione sull'attivita' svolta nell'ambito del tirocinio. Art. 877 (Regolamento dei corsi di diploma). - I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento sara' indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 875. Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati: i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame; la durata di ciascuno corso di insegnamento; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri); le prove di valutazione degli studenti; i vincoli per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 3 agosto 1995 Il rettore: RIZZARELLI