MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Determinazione   delle  classi  iniziali  di  contribuzione  e  delle
corrispondenti retribuzioni  imponibili  per  i  lavoratori  soci  di
societa'   cooperative   e   di   organismi   di   fatto,   ai   fini
dell'applicazione  dei  contributi   dovuti   all'assicurazione   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, operanti nella provincia
di Perugia.
(GU n.206 del 4-9-1995)

   Con decreto ministeriale 7 agosto 1995 avente decorrenza dal primo
periodo   di   paga  successivo  a  quello  in  corso  alla  data  di
pubblicazione del presente  avviso,  ai  fini  dell'applicazione  dei
contributi   dovuti  per  l'assicurazione  invalidita',  vecchiaia  e
superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto
operanti nella provincia appresso indicata,  la  classe  iniziale  di
contribuzione  e la corrispondente retribuzione imponibile, per tutti
i settori merceologici, sono determinate nella 42a classe iniziale di
contribuzione  con  corrispondente  retribuzione  imponibile  di   L.
1.091.000 mensili.
   Provincia di Perugia:
    1)  facchinaggio  svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o
diversi (portabagagli, facchini e  pesatori  mercati  agro-alimentari
all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge -
ad eccezione dei facchini operanti nei pubblici macelli e nel mercato
ortofrutticolo   del   comune  di  Livorno  -  facchini  degli  scali
ferroviari, facchini doganali, facchini generici,  accompagnatori  di
bestiame)   ed   attivita'   preliminari  e  complementari:  insacco,
pesatura, legatura, accatastamento e  disaccatastamento,  pressatura,
imballaggio,  pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli,
presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con  o  senza
incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli,
carta  da  macero,  piume  e materiali vari, mattazione e scuoiatura,
abbattimento di piante destinate alla trasformazione in  cellulosa  o
carta  e  simili  con  esclusione degli appartenenti alle compagnie e
gruppi portuali riconosciuti come tali  dall'autorita'  marittima  ai
sensi  del codice della navigazione che non abbiano ancora attuato la
trasformazione prevista dall'art. 3, comma 13, del  decreto-legge  21
giugno 1995, n.  237;
    2)  trasporto  il  cui esercizio sia effettuato personalmente dai
soci sui mezzi  dei  quali  i  soci  stessi  o  la  loro  cooperativa
risultino proprietari od affittuari;
      a) di persone:
      1) vetturini, barcaioli e simili;
      2) tassisti, autonoleggiatori e simili; motoscafisti e simili;
      b) di merci per conto terzi:
      1)  autotrasportatori,  autosollevatori,  carrellisti, gruisti,
trattoristi (non agricoli),  escavatoristi  e  simili,  ed  attivita'
preliminari   e   complementari   (scavo,  riparazione  materiale  da
trasportare compreso il  montaggio  e  lo  smontaggio  quando  questo
richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili);
      2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale,
trasportatori   fluviali   e   simili   ed  attivita'  preliminari  e
complementari  (scavo  e  preparazione  materiale   da   trasportare,
guardianaggio e simili);
      3)  attivita' accessorie delle precedenti: addetti al posteggio
dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.
   Attivita'  varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre,
polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide
turistiche e simili, pulitori, ivi compresa la pulizia di giardini  e
spazi  verdi  anche  con  l'ausilio  di  mezzi meccanici, pulitori di
autoveicoli ed autocarri, netturbini, spazzacamini e simili,  servizi
di  recapito  fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori
imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.