MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 13 giugno 1995 

  Garanzie  relative  agli interventi a valere sul Fondo speciale per
la ricerca applicata. (Deliberazione n. 308).
(GU n.206 del 4-9-1995)

                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi  urgenti  per  i
settori   dell'economia   di   rilevanza   nazionale),  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che  demanda  al
CIPI  la determinazione delle direttive cui deve attenersi l'istituto
gestore del Fondo speciale per la ricerca scientifica applicata e  il
decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che
attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica
e  tecnologica  le  funzioni  in materia di ricerca applicata gia' di
competenza del CIPI (soppresso con legge 24 dicembre 1993, n. 537);
  Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104 che ha convertito in legge  il
decreto-legge  8  febbraio  1995, n. 32, ove, all'art. 6, comma 6, e'
disposto che i crediti nascenti dai finanziamenti  erogati  ai  sensi
dell'art.  2,  comma  secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio
generale;
  Viste le delibere CIPI  22  dicembre  1982,  8  agosto  1984  e  28
dicembre  1993  riguardanti  le  direttive  generali  di gestione del
predetto Fondo;
  Viste le delibere del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  29  aprile  1994, n. 281 (Modalita'
procedurali per la  concessione  delle  agevolazioni  previste  dagli
interventi  a  valere  sul Fondo speciale per la ricerca applicata) e
del 9 giugno 1995, n. 302 (Procedura semplificata per la  concessione
di  agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata
per iniziativa di ricerca e sviluppo  promosse  da  piccole  e  medie
imprese);
  Considerata l'opportunita' di adeguare il punto 1.3, comma settimo,
della  delibera  CIPI  del  28  dicembre  1993  e  il punto C.1 della
delibera del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e
tecnologica  alla  normativa  recata dalla predetta legge n. 104/1995
per  quanto  si  riferisce  ai  finanziamenti  concessi  secondo   le
procedure  semplificate  di  cui  alla predetta delibera n. 302 del 9
giugno 1995 trattandosi di finanziamenti di importo contenuto erogati
in favore di PMI;
                              Delibera:
  Le operazioni di finanziamento a valere sul Fondo speciale  per  la
ricerca  applicata  finalizzate  allo svolgimento dei progetti di cui
all'art. 2, punto 1, della  legge  n.  46/1982  concesse  secondo  la
procedura  semplificata  prevista  dalla  deliberazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  9  giugno
1995,  n.  302,  che  saranno  stipulate successivamente alla data di
entrata in vigore della  presente  delibera,  saranno  garantite  dal
privilegio  generale  di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito con legge 7  aprile  1995,  n.  104;
quanto sopra a modifica delle disposizioni di cui al punto 1.3, comma
settimo,  della  delibera CIPI del 28 dicembre 1993 e di cui al punto
C.1 della delibera del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica (MURST) del 29 aprile 1994, fermo restando
quant'altro stabilito nei suddetti provvedimenti, ed  in  particolare
nel punto C.2 della citata delibera MURST.
  La  presente  delibera  sara' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione ed entra in vigore dalla data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 13 giugno 1995
                                                 Il Ministro: SALVINI
Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1995
Registro n. 1 Universita', foglio n. 126