Garanzie relative agli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione n. 308).(GU n.206 del 4-9-1995)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi urgenti per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI la determinazione delle direttive cui deve attenersi l'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca scientifica applicata e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di ricerca applicata gia' di competenza del CIPI (soppresso con legge 24 dicembre 1993, n. 537); Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104 che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, ove, all'art. 6, comma 6, e' disposto che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale; Viste le delibere CIPI 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 28 dicembre 1993 riguardanti le direttive generali di gestione del predetto Fondo; Viste le delibere del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281 (Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata) e del 9 giugno 1995, n. 302 (Procedura semplificata per la concessione di agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata per iniziativa di ricerca e sviluppo promosse da piccole e medie imprese); Considerata l'opportunita' di adeguare il punto 1.3, comma settimo, della delibera CIPI del 28 dicembre 1993 e il punto C.1 della delibera del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica alla normativa recata dalla predetta legge n. 104/1995 per quanto si riferisce ai finanziamenti concessi secondo le procedure semplificate di cui alla predetta delibera n. 302 del 9 giugno 1995 trattandosi di finanziamenti di importo contenuto erogati in favore di PMI; Delibera: Le operazioni di finanziamento a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata finalizzate allo svolgimento dei progetti di cui all'art. 2, punto 1, della legge n. 46/1982 concesse secondo la procedura semplificata prevista dalla deliberazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 9 giugno 1995, n. 302, che saranno stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della presente delibera, saranno garantite dal privilegio generale di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con legge 7 aprile 1995, n. 104; quanto sopra a modifica delle disposizioni di cui al punto 1.3, comma settimo, della delibera CIPI del 28 dicembre 1993 e di cui al punto C.1 della delibera del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) del 29 aprile 1994, fermo restando quant'altro stabilito nei suddetti provvedimenti, ed in particolare nel punto C.2 della citata delibera MURST. La presente delibera sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 1995 Il Ministro: SALVINI Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1995 Registro n. 1 Universita', foglio n. 126