Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1995 per la regione Friuli-Venezia Giulia.(GU n.211 del 9-9-1995)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola; Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.; Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia; Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1995 pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1995 con il quale, a seguito della richiesta dall'assessorato regionale della regione Friuli-Venezia Giulia sono state autorizzate le operazioni di arricchimento per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia dei vini D.O.C. "Colli Orientali del Friuli" e "Carso" limitatamente a 1,5 gradi alcol; Considerato che l'assessorato della regione Friuli-Venezia Giulia a causa del perdurare delle avverse condizioni climatiche sfavorevoli ha certificato, sulla base dei rilevamenti in campo, le necessita' di elevare a due gradi alcool l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per i vini D.O.C. "Colli Orientali del Friuli" e "Carso"; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna vitivinicola l995-96 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Friuli e destinati alla produzione dei vini D.O.C. citati in premessa. 2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 6 settembre 1995 Il Ministro: LUCHETTI