UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 28 agosto 1995 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.215 del 14-9-1995)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927,  n.  2227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Rilevata la necessita' di apportare  la  modifica  di  statuto,  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 23 novembre 1990, n. 341;
  Vista la tabella XLV/1 relativa ai diplomi di specializzazione  del
settore veterinario approvata con decreto ministeriale 8 marzo 1994;
  Visto  il  decreto  rettorale  10  giugno 1995, n. 206, di modifica
statutaria,  con  il  quale  sono  state  riordinate  le  scuole   di
specializzazione  in tecnologia e patologia delle specie avicole, del
coniglio e della selvaggina e in biochimica  marina  e  biotecnologie
applicate alla pesca e all'acquacoltura;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  espresso  in
data 15 giugno 1995;
                              Decreta:
  Allo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle premesse, sono  apportate  le
ulteriori seguenti modifiche.
                           Articolo unico
  All'art. 612 vengono aggiunti i seguenti commi:
  "In  attesa  della  definizione, da parte del Ministro, dei criteri
generali per la definizione dell'accesso ai corsi di  studio  di  cui
all'art.  9,  comma  4,  della  legge  n.  341/1990,  il numero degli
iscrivibili  alle  scuole  di  specializzazione  della  facolta'   di
medicina veterinaria e' il seguente:
   tecnologia  e patologia delle specie avicole, del coniglio e della
selvaggina n. 27;
   biochimica  marina  e  biotecnologie  applicate   alla   pesca   e
all'acquacoltura n. 27.
  Dei  27  posti  per  anno  di  corso  assegnati  ad  ogni scuola di
specializzazione,  5  sono  riservati  a  borse  di  specializzazione
derivanti  da  convenzioni  con enti pubblici o privati mentre 2 sono
riservate a ufficiali veterinari  in  servizio  permanente  effettivo
designati  dal  comando  del corpo veterinario dell'Esercito, come da
apposita convenzione.
  La  direzione di ciascuna scuola di specializzazione ha sede presso
la facolta' di medicina veterinaria. Concorre al funzionamento  delle
scuole di specializzazione la sola facolta' di medicina veterinaria".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bologna, 28 agosto 1995
                                           Il rettore: ROVERSI-MONACO