Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.215 del 14-9-1995)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 23 novembre 1990, n. 341; Vista la tabella XLV/1 relativa ai diplomi di specializzazione del settore veterinario approvata con decreto ministeriale 8 marzo 1994; Visto il decreto rettorale 10 giugno 1995, n. 206, di modifica statutaria, con il quale sono state riordinate le scuole di specializzazione in tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina e in biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 15 giugno 1995; Decreta: Allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, sono apportate le ulteriori seguenti modifiche. Articolo unico All'art. 612 vengono aggiunti i seguenti commi: "In attesa della definizione, da parte del Ministro, dei criteri generali per la definizione dell'accesso ai corsi di studio di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990, il numero degli iscrivibili alle scuole di specializzazione della facolta' di medicina veterinaria e' il seguente: tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina n. 27; biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura n. 27. Dei 27 posti per anno di corso assegnati ad ogni scuola di specializzazione, 5 sono riservati a borse di specializzazione derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati mentre 2 sono riservate a ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo designati dal comando del corpo veterinario dell'Esercito, come da apposita convenzione. La direzione di ciascuna scuola di specializzazione ha sede presso la facolta' di medicina veterinaria. Concorre al funzionamento delle scuole di specializzazione la sola facolta' di medicina veterinaria". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 28 agosto 1995 Il rettore: ROVERSI-MONACO